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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40984/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo Il PG conclude perché codesta On.

Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarare inammissibili il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle statuizioni penali, dichiarando irrevocabile la sentenza impugnata relativamente alle stesse, nonché alle statuizioni civili di condanna in favore di Dell'[OSCURATO:PERSONA]; annullare con rinvio alla Corte d'appello, sezione civile, le statuizioni relative alle alla condanna del Mih e del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi depositati e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver argomentato alcuni motivi del ricorso presentato ne chiede l'integrale accoglimento. _<- [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i delitti di cui agli artt110 624, 625 nr 5 cp per essere il fatto compiuto da più di tre persone, così qualificata l'originaria imputazione di rapina, confermando nel resto la condanna degli imputati per il delitto di lesioni con strumento atto ad offendere ai danni di Dall'Aria e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di danneggiamento aggravato, oltre che le statuizioni civili quanto alla provvisionale posta a carico di tutti gli imputati ed il risarcimento del danno nei confronti della altre parti civili costituite;fatti di Aprile e Giugno 2019.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso gli imputati, tramite i rispettivi difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di ricorso. 1.[OSCURATO:PERSONA], col primo motivo lamenta la contraddittorietà logica della motivazione quanto alla responsabilità per il delitto di furto.

Infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto la sottrazione del telefono cellulare da parte di taluno degli imputati un fatto privo di collegamento con la spedizione punitiva ed uno sviluppo assolutamente non prevedibile e non previsto, frutto di una successiva ed autonoma determinazione.

Da tali premesse non si era tratta la logica conclusione dell'assenza della fattispecie concorsuale ma si era ritenuto che tutti i partecipi dovevano essere giudicati responsabili per il contesto unitario in cui si era realizzata la condotta di raccogliere il cellulare e per la consapevolezza dell'avvenuta apprensione.

La difesa deduce che il contesto unitario era stato in precedenza escluso e la consapevolezza dell'apprensione sarebbe irrilevante, in considerazione della sua qualificazione come fatto imprevedibile rispetto al delitto di lesioni.

Per altro verso era stato ignorato il tema del concorso anomalo ex art 116 cp, che sarebbe stato riconosciuto in primo grado per l'originaria imputazione di rapina.

2. Nel secondo motivo ci si duole ancora di manifesta illogicità di motivazione quanto al bilanciamento delle circostanze.

La sentenza impugnata avrebbe ponderato esclusivamente gli elementi di segno negativo senza considerare il comportamento, sostanzialmente ammissivo di responsabilità e determinante per l'individuazione dei correi, tenuto da [OSCURATO:PERSONA].

Per altro verso non sarebbe stata considerata l'attenuante ex art 116 cp riconosciuta in primo grado ma della quale non vi sarebbe traccia nella determinazione della pena.

Sotto quest'ultimo profilo si lamenta la mancanza di giustificazione quanto al considerevole allontanamento dal minimo edittale. 3.[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto l'errata applicazione degli artt 74 e 538 cpp in relazione alla mancata esclusione delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle quali già con i motivi di appello la difesa aveva richiesto l'esclusione, per non avere relazioni parentali né di convivenza con la persona offesa.

La Corte territoriale aveva osservato che da un certificato di stato di famiglia presente in atti emergeva la convivenza more uxorio della prima e la convivenza della figlia Costa con la persona offesa.

La difesa eccepisce che non si tratterebbe di un certificato di residenza storica ed al più attesterebbe la convivenza al momento della emissione.

4. Col secondo motivo è stata dedotta la illogicità di motivazione circa la declaratoria di responsabilità per il delitto di furto, con argomentazioni in sostanza sovrapponibili a quelle del primo motivo del ricorso precedente. 5.Tramite il terzo motivo - collegato al primo - si deducono vizi motivazionali e violazione dell'art 62 nr 6 cp, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno.

La Corte territoriale aveva argomentato che la somma di cinquemila euro riconosciuta come provvisionale dal Tribunale e corrispondente all'offerta reale fatta prima dell'apertura del dibattimento, non fosse integrale e che non si fosse risarcito il danno provocato alle altre parti civili.

La difesa puntualizza che l'imputato è ritenuto responsabile solo del delitto di lesioni e che la sentenza di primo grado aveva ritenuto solo Dall'Ara persona offesa del delitto, non essendo, quindi, l'attuale ricorrente tenuto a risarcire il danno nei confronti della altre persone offese.

6. Nel quarto motivo si lamentano vizi di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed alla determinazione della pena.Per il primo aspetto si lamenta l'omessa considerazione dell'attenuante ex art 116 cp, che avrebbe una forza intrinseca ben superiore all'aggravante del numero dei compartecipi.

Per la definizione della pena si lamenta l'assenza di motivazione quanto al significativo scostamento dal minimo edittale della pena per il furto.

Infine, si censura l'assenza di motivazione quanto alla negatoria dei doppi benefici, decisione fondata esclusivamente sulla gravità del fatto, senza formulare una prognosi, ex art 133 cp, circa i comportamenti futuri dell'imputato. 7.[OSCURATO:PERSONA] col primo motivo ha avanzato censure in sostanza sovrapponibili a quelle proposte tramite il primo motivo dell'impugnazione precedente. 8.Nel secondo motivo si critica la illogicità motivazionale quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di danneggiamento, fondata sull'unico indizio costituito dall'aggancio del telefono in uso al ricorrente ad una cella sita in prossimità del luogo del delitto.

Per altro verso sarebbe incongruo il rilievo dato all'ammissione di responsabilità fatta da [OSCURATO:PERSONA] al coimputato [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che Mih e Berghesio avevano fatto esplodere un ordigno nel giardino della persona offesa.

9. Tramite il terzo motivo si propongono critiche quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di furto, in termini sovrapponibili a quelle enunciate nei precedenti atti di impugnazione. 10.Col quarto motivo, nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento per delitto di danneggiamento di cui al capo a), ci si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno con le medesime osservazioni già riassunte per il ricorso immediatamente precedente.

11. Tramite il quinto motivo ci si duole del bilanciamento delle circostanze e della determinazione della pena come nell'impugnazione proposta per Florin.La difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi, con i quali ha dedotto la mancata considerazione della presenza del dolo specifico necessario ad integrare il fine di profitto del delitto di furto, fine, che la sentenza impugnata in una certa misura avrebbe escluso.

A seguito di istanza di trattazione orale presentata dalla difesa è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il PG,dr d'Aquino, ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello in relazione alle statuizioni civili in favore di Pisano e Costa e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto.

I difensori presenti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. 1.1 ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo - e Mih - col secondo - hanno dedotto il vizio di illogicità di motivazione quanto al ritenuto concorso degli imputati nel delitto di furto, censurando la giustificazione resa dai Giudici di merito nella parte in cui, nel riqualificare il fatto originariamente contestato come rapina, nella fattispecie di furto aggravato per essere stato compiuto da più di tre persone, lo ha attribuito alla responsabilità di tutti gli imputati, pur avendo ritenuto che l'apprensione del telefono cellulare rappresentasse un fatto estraneo a quanto accaduto, cioè al pestaggio della persona offesa; ha precisato il Giudice di appello che nessun collegamento si può rilevare in astratto tra la spedizione punitiva e la sottrazione del bene, avulsa dalla vicenda del pestaggio, né si può affermare che gli autori abbiano deciso di utilizzare le minacce e le violenze finalizzate ad altro, per realizzare il profitto derivante dal possesso del cellulare, profitto che, peraltro, è stato successivamente ritenuto non rilevante, tanto che gli aggressori lo hanno abbandonato.

Ne consegue che la sottrazione del cellulare non rappresentando un prevedibile sviluppo del reato di lesioni originariamente programmato ma una successiva ed autonoma determinazione debba essere correttamente riqualificato ai sensi degli artt 624,625 nr 5 cp.

Ha aggiunto la Corte di appello che l'apprensione del bene rappresenta un fatto estraneo a quanto accaduto ed è stata effettuata per una casuale coincidenza, essendo scaturita dalla favorevole circostanza ... che ha reso semplice portare a termine l'atto di appropriazione....

In conclusione la Corte milanese ha posto a carico degli imputati il diverso delitto di furto, opinando che della condotta di raccogliere il cellulare, materialmente eseguita da uno dei soggetti di origine straniera, tutti dovevano essere ritenuti partecipi per il contesto unitario nella quale si è svolta e con la consapevolezza dell'avvenuta apprensione.

1.1. Le censure avanzate dalle difese sono condivisibili, poiché la giustificazione circa l'affermazione di responsabilità appare intrinsecamente contradditoria, in quanto fondata sulla presenza di un contesto unitario solo assertivamente ritenuta e sbrigativamente spiegata mentre per gran parte della motivazione si è valorizzata - nei termini innanzi riportati - l'estraneità dell'apprensione del telefono, posta in essere da uno solo dei soggetti partecipi al pestaggio, rispetto alle condotte lesive ai danni della persona offesa.

1.2. Sotto un diverso profilo è ravvisabile, come segnalato dalle difese, la denunziata violazione dell'ad 110 cp sul concorso di persone, oltre che la mancata considerazione dell'ipotesi di concorso anomalo ex art 116 cp.

In proposito non è inutile ricordare il principio affermato da questa Corte regolatrice, per il quale in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., il soggetto che non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile.

In motivazione questa Corte ha precisato che al cospetto di un'azione collettiva - come nella fattispecie in esame - si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, specie nel caso di azione violenta contro una persona. (Sez. 6, Sentenza n. 17502 del 13/12/2017 Ud. (dep. 18/04/2018) Rv. 272893. 1.3 Sul tema del concorso anomalo va, altresì, posto in evidenza che l'attenuante è stata riconosciuta in primo grado ma il Giudice di appello, pur a fronte di una sollecitazione in tal senso presente nell'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] - pagina undici della sentenza impugnata - non se ne è occupato.

La suddetta lacuna argomentativa neppure può essere colmata valutando la sentenza emessa dal Tribunale, non essendo conformi le pronunzie sul punto.

Infatti, il primo Giudice ha spiegato - alla pagina 47 del testo - che il delitto voluto da tutti era stato quello di lesioni ed anche la rapina doveva essere ascritta a tutti, essendo prevedibile che qualcuno dei partecipi sottraesse il telefono dalla persona offesa per impedirgli di chiedere aiuto o chiamare le forze di polizia; tuttavia, pur avendo ritenuto la presenza dell'attenuante ex art 116 cp, non ha applicato alcuna diminuzione di pena.

1.4. Ai sensi dell'art 587 cpp l'impugnazione proposta dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Mih, ed accolta, giova anche al terzo coimputato [OSCURATO:PERSONA],che non ha proposto ricorso sul punto, non essendo il motivo esclusivamente personale.

2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - entrambi col primo motivo - hanno posto la questione dell'esclusione delle parti civili Pisani e [OSCURATO:PERSONA], figlia della prima, prospettando che le due donne non avrebbero relazioni di parentela, né di convivenza con la persona offesa.

Le doglianze non hanno relazione con la giustificazione che intendono censurare, poiché it la Corte territoriale ha affrontato esplicitamente il tema,osservando che negli atti vi era un certificato di stato di famiglia,attestante come Pisani e Costa risultassero conviventi con la persona offesa; a fronte di questa corretta e logica affermazione la difesa si limita a porre in luce di non essere stata a conoscenza della presenza del documento negli atti e che non si tratterebbe di un certificato di stato di famiglia storico; tali affermazioni appaiono la prima di nessun rilievo, per come semplicisticamente formulata, e la seconda versata in fatto e non autosufficiente, in quanto priva di ogni allegazione a sostegno.3.

Sono fondatelgv le critiche espresse nel terzo e quarto motivo formulate rispettivamente nell'interesse di Mih e [OSCURATO:PERSONA] circa il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno.

Invero, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha condannato gli imputati in solido al pagamento di una provvisionale di 5000 euro in favore del solo Dall'Ara, in conseguenza dei fatti reato per cui si procede, essendo, quindi, chiaro che la statuizione riguarda sia il delitto di lesioni che il delitto di danneggiamento, di cui al capo a), per il quale il Tribunale - pagina 49 - ha ritenuto che fosse lesivo dell'integrità psicofisica delle persone presenti in casa.

Nel dispositivo la condanna generica al risarcimento dei danni è indifferenziatamente posta a carico di tutti gli imputati e per tutte le imputazioni.

La Corte territoriale, a fronte dell'eccezione proposte dalla difesa di Mih e [OSCURATO:PERSONA] quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, ha opinato che non potesse essere riconosciuta non solo perché la somma di 5000 euro a titolo di provvisionale non coprirebbe l'entità del danno subito da Dall'Ara ma anche per la ragione che le altre parti civili costituite non erano state risarcite.

Nel dispositivo, dopo la riqualificazione del fatto di rapina nel delitto di furto si è semplicemente confermata la sentenza di primo grado nel resto.

In conclusione emerge una situazione processuale di contrasto tra il dispositivo di primo grado, che ha condannato tutti gli imputati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili per entrambe le imputazioni mentre è pacifico, e risulta dalla lettura della motivazione resa dal Tribunale, che gli imputati Mih e [OSCURATO:PERSONA] debbano rispondere solo dell'imputazione sub b).

Sul punto la sentenza di appello - investita del relativo motivo - non ha spiegato le ragioni per le quali il risarcimento del danno posto a carico di Mih e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni in danno di Dall'Ara possa riguardare anche le persone con lui conviventi, per le quali il Tribunale, perlomeno in parte motiva, sembra aver limitato il risarcimento al delitto di danneggiamento di cui al capo a).

4. Il secondo motivo proposto nel'interresse di [OSCURATO:PERSONA] riguardante il delitto di danneggiamento con l'ordigno è inammissibile.

Nella sentenza impugnata si legge, infatti, che nella notte del delitto ed in orario prossimo all'esplosione, il cellulare del ricorrente agganciò la cella telefonica vicina al luogo del delitto mentre il giudicabile risiedeva in Piemonte e nel corso del giudizio non aveva chiarito per quale ragione si trovasse molto distante da casa;la Corte milanese ha valorizzato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che Mih e Bergesio - quest'ultima mandante dei delitti - avevano fatto esplodere un ordigno nel giardino di casa della persona offesa, deflagrazione che aveva provocato l'incendio delle tende; i Giudici di merito hanno correttamente chiosato che [OSCURATO:PERSONA] dimostrava di essere a conoscenza del fatto per come effettivamente realizzato, e dei suoi autori, anche per la precisione del racconto sulle modalità e sulle sue conseguenze dannose; infine, si è razionalmente apprezzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse in stretti rapporti con Mih e Bergesio, il primo nuovo compagno della seconda.

4.1. A fronte di tale congrua ed esatta giustificazione della decisione la doglianza difensiva risulta versata in fatto e non ha relazione con la plausibile ed ampia motivazione confezionata dalla Corte territoriale, che ha correttamente operato la valutazione complessiva ed unitaria dei plurimi elementi indiziari a disposizione e non - come dedotto dal ricorrente - del solo dato dell'aggancio del telefono in uso alla cella prossima al luogo del delitto.

4.2. La sentenza impugnata è in armonia con i principi da tempo elaborati da questa Corte e consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

In proposito la nota sentenza Sez.

U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231678, Mannino ha sancito la necessità del metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio con necessità di valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. 5.Gli altri motivi presentati dai ricorrenti sono assorbiti dalle precedenti statuizioni di accoglimento.

Alla luce dei principi e delle considerazioni e suesposti la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo b) ed alle statuizioni civili a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della corte di appello di Milano. 6.Nel giudizio di rinvio si terrà conto - se del caso - del principio recentemente affermato dalle SU di questa Corte/ in tema di delitto di furto/all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il quale il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale.

I ricorsi nel resto sono dichiarati inammissibili.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) ed alle statuizioni civili a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo Il PG conclude perché codesta On. Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarare inammissibili il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA] quanto alle statuizioni penali, dichiarando irrevocabile la sentenza impugnata relativamente alle stesse, nonché alle statuizioni civili di condanna in favore di Dell'[OSCURATO:PERSONA]; annullare con rinvio alla Corte d'appello, sezione civile, le statuizioni relative alle alla condanna del Mih e del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi depositati e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver argomentato alcuni motivi del ricorso presentato ne chiede l'integrale accoglimento. _<- [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i delitti di cui agli artt110 624, 625 nr 5 cp per essere il fatto compiuto da più di tre persone, così qualificata l'originaria imputazione di rapina, confermando nel resto la condanna degli imputati per il delitto di lesioni con strumento atto ad offendere ai danni di Dall'Aria e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di danneggiamento aggravato, oltre che le statuizioni civili quanto alla provvisionale posta a carico di tutti gli imputati ed il risarcimento del danno nei confronti della altre parti civili costituite;fatti di Aprile e Giugno 2019. Avverso la decisione hanno proposto ricorso gli imputati, tramite i rispettivi difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di ricorso. 1.[OSCURATO:PERSONA], col primo motivo lamenta la contraddittorietà logica della motivazione quanto alla responsabilità per il delitto di furto. Infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto la sottrazione del telefono cellulare da parte di taluno degli imputati un fatto privo di collegamento con la spedizione punitiva ed uno sviluppo assolutamente non prevedibile e non previsto, frutto di una successiva ed autonoma determinazione. Da tali premesse non si era tratta la logica conclusione dell'assenza della fattispecie concorsuale ma si era ritenuto che tutti i partecipi dovevano essere giudicati responsabili per il contesto unitario in cui si era realizzata la condotta di raccogliere il cellulare e per la consapevolezza dell'avvenuta apprensione. La difesa deduce che il contesto unitario era stato in precedenza escluso e la consapevolezza dell'apprensione sarebbe irrilevante, in considerazione della sua qualificazione come fatto imprevedibile rispetto al delitto di lesioni. Per altro verso era stato ignorato il tema del concorso anomalo ex art 116 cp, che sarebbe stato riconosciuto in primo grado per l'originaria imputazione di rapina. 2. Nel secondo motivo ci si duole ancora di manifesta illogicità di motivazione quanto al bilanciamento delle circostanze. La sentenza impugnata avrebbe ponderato esclusivamente gli elementi di segno negativo senza considerare il comportamento, sostanzialmente ammissivo di responsabilità e determinante per l'individuazione dei correi, tenuto da [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso non sarebbe stata considerata l'attenuante ex art 116 cp riconosciuta in primo grado ma della quale non vi sarebbe traccia nella determinazione della pena. Sotto quest'ultimo profilo si lamenta la mancanza di giustificazione quanto al considerevole allontanamento dal minimo edittale. 3.[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto l'errata applicazione degli artt 74 e 538 cpp in relazione alla mancata esclusione delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle quali già con i motivi di appello la difesa aveva richiesto l'esclusione, per non avere relazioni parentali né di convivenza con la persona offesa. La Corte territoriale aveva osservato che da un certificato di stato di famiglia presente in atti emergeva la convivenza more uxorio della prima e la convivenza della figlia Costa con la persona offesa. La difesa eccepisce che non si tratterebbe di un certificato di residenza storica ed al più attesterebbe la convivenza al momento della emissione. 4. Col secondo motivo è stata dedotta la illogicità di motivazione circa la declaratoria di responsabilità per il delitto di furto, con argomentazioni in sostanza sovrapponibili a quelle del primo motivo del ricorso precedente. 5.Tramite il terzo motivo - collegato al primo - si deducono vizi motivazionali e violazione dell'art 62 nr 6 cp, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. La Corte territoriale aveva argomentato che la somma di cinquemila euro riconosciuta come provvisionale dal Tribunale e corrispondente all'offerta reale fatta prima dell'apertura del dibattimento, non fosse integrale e che non si fosse risarcito il danno provocato alle altre parti civili. La difesa puntualizza che l'imputato è ritenuto responsabile solo del delitto di lesioni e che la sentenza di primo grado aveva ritenuto solo Dall'Ara persona offesa del delitto, non essendo, quindi, l'attuale ricorrente tenuto a risarcire il danno nei confronti della altre persone offese. 6. Nel quarto motivo si lamentano vizi di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed alla determinazione della pena.Per il primo aspetto si lamenta l'omessa considerazione dell'attenuante ex art 116 cp, che avrebbe una forza intrinseca ben superiore all'aggravante del numero dei compartecipi. Per la definizione della pena si lamenta l'assenza di motivazione quanto al significativo scostamento dal minimo edittale della pena per il furto. Infine, si censura l'assenza di motivazione quanto alla negatoria dei doppi benefici, decisione fondata esclusivamente sulla gravità del fatto, senza formulare una prognosi, ex art 133 cp, circa i comportamenti futuri dell'imputato. 7.[OSCURATO:PERSONA] col primo motivo ha avanzato censure in sostanza sovrapponibili a quelle proposte tramite il primo motivo dell'impugnazione precedente. 8.Nel secondo motivo si critica la illogicità motivazionale quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di danneggiamento, fondata sull'unico indizio costituito dall'aggancio del telefono in uso al ricorrente ad una cella sita in prossimità del luogo del delitto. Per altro verso sarebbe incongruo il rilievo dato all'ammissione di responsabilità fatta da [OSCURATO:PERSONA] al coimputato [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che Mih e Berghesio avevano fatto esplodere un ordigno nel giardino della persona offesa. 9. Tramite il terzo motivo si propongono critiche quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di furto, in termini sovrapponibili a quelle enunciate nei precedenti atti di impugnazione. 10.Col quarto motivo, nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento per delitto di danneggiamento di cui al capo a), ci si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno con le medesime osservazioni già riassunte per il ricorso immediatamente precedente. 11. Tramite il quinto motivo ci si duole del bilanciamento delle circostanze e della determinazione della pena come nell'impugnazione proposta per Florin.La difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi, con i quali ha dedotto la mancata considerazione della presenza del dolo specifico necessario ad integrare il fine di profitto del delitto di furto, fine, che la sentenza impugnata in una certa misura avrebbe escluso. A seguito di istanza di trattazione orale presentata dalla difesa è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il PG,dr d'Aquino, ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello in relazione alle statuizioni civili in favore di Pisano e Costa e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto. I difensori presenti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. 1.1 ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo - e Mih - col secondo - hanno dedotto il vizio di illogicità di motivazione quanto al ritenuto concorso degli imputati nel delitto di furto, censurando la giustificazione resa dai Giudici di merito nella parte in cui, nel riqualificare il fatto originariamente contestato come rapina, nella fattispecie di furto aggravato per essere stato compiuto da più di tre persone, lo ha attribuito alla responsabilità di tutti gli imputati, pur avendo ritenuto che l'apprensione del telefono cellulare rappresentasse un fatto estraneo a quanto accaduto, cioè al pestaggio della persona offesa; ha precisato il Giudice di appello che nessun collegamento si può rilevare in astratto tra la spedizione punitiva e la sottrazione del bene, avulsa dalla vicenda del pestaggio, né si può affermare che gli autori abbiano deciso di utilizzare le minacce e le violenze finalizzate ad altro, per realizzare il profitto derivante dal possesso del cellulare, profitto che, peraltro, è stato successivamente ritenuto non rilevante, tanto che gli aggressori lo hanno abbandonato. Ne consegue che la sottrazione del cellulare non rappresentando un prevedibile sviluppo del reato di lesioni originariamente programmato ma una successiva ed autonoma determinazione debba essere correttamente riqualificato ai sensi degli artt 624,625 nr 5 cp. Ha aggiunto la Corte di appello che l'apprensione del bene rappresenta un fatto estraneo a quanto accaduto ed è stata effettuata per una casuale coincidenza, essendo scaturita dalla favorevole circostanza ... che ha reso semplice portare a termine l'atto di appropriazione.... In conclusione la Corte milanese ha posto a carico degli imputati il diverso delitto di furto, opinando che della condotta di raccogliere il cellulare, materialmente eseguita da uno dei soggetti di origine straniera, tutti dovevano essere ritenuti partecipi per il contesto unitario nella quale si è svolta e con la consapevolezza dell'avvenuta apprensione. 1.1. Le censure avanzate dalle difese sono condivisibili, poiché la giustificazione circa l'affermazione di responsabilità appare intrinsecamente contradditoria, in quanto fondata sulla presenza di un contesto unitario solo assertivamente ritenuta e sbrigativamente spiegata mentre per gran parte della motivazione si è valorizzata - nei termini innanzi riportati - l'estraneità dell'apprensione del telefono, posta in essere da uno solo dei soggetti partecipi al pestaggio, rispetto alle condotte lesive ai danni della persona offesa. 1.2. Sotto un diverso profilo è ravvisabile, come segnalato dalle difese, la denunziata violazione dell'ad 110 cp sul concorso di persone, oltre che la mancata considerazione dell'ipotesi di concorso anomalo ex art 116 cp. In proposito non è inutile ricordare il principio affermato da questa Corte regolatrice, per il quale in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., il soggetto che non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile. In motivazione questa Corte ha precisato che al cospetto di un'azione collettiva - come nella fattispecie in esame - si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, specie nel caso di azione violenta contro una persona. (Sez. 6, Sentenza n. 17502 del 13/12/2017 Ud. (dep. 18/04/2018) Rv. 272893. 1.3 Sul tema del concorso anomalo va, altresì, posto in evidenza che l'attenuante è stata riconosciuta in primo grado ma il Giudice di appello, pur a fronte di una sollecitazione in tal senso presente nell'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] - pagina undici della sentenza impugnata - non se ne è occupato. La suddetta lacuna argomentativa neppure può essere colmata valutando la sentenza emessa dal Tribunale, non essendo conformi le pronunzie sul punto. Infatti, il primo Giudice ha spiegato - alla pagina 47 del testo - che il delitto voluto da tutti era stato quello di lesioni ed anche la rapina doveva essere ascritta a tutti, essendo prevedibile che qualcuno dei partecipi sottraesse il telefono dalla persona offesa per impedirgli di chiedere aiuto o chiamare le forze di polizia; tuttavia, pur avendo ritenuto la presenza dell'attenuante ex art 116 cp, non ha applicato alcuna diminuzione di pena. 1.4. Ai sensi dell'art 587 cpp l'impugnazione proposta dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Mih, ed accolta, giova anche al terzo coimputato [OSCURATO:PERSONA],che non ha proposto ricorso sul punto, non essendo il motivo esclusivamente personale. 2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - entrambi col primo motivo - hanno posto la questione dell'esclusione delle parti civili Pisani e [OSCURATO:PERSONA], figlia della prima, prospettando che le due donne non avrebbero relazioni di parentela, né di convivenza con la persona offesa. Le doglianze non hanno relazione con la giustificazione che intendono censurare, poiché it la Corte territoriale ha affrontato esplicitamente il tema,osservando che negli atti vi era un certificato di stato di famiglia,attestante come Pisani e Costa risultassero conviventi con la persona offesa; a fronte di questa corretta e logica affermazione la difesa si limita a porre in luce di non essere stata a conoscenza della presenza del documento negli atti e che non si tratterebbe di un certificato di stato di famiglia storico; tali affermazioni appaiono la prima di nessun rilievo, per come semplicisticamente formulata, e la seconda versata in fatto e non autosufficiente, in quanto priva di ogni allegazione a sostegno.3. Sono fondatelgv le critiche espresse nel terzo e quarto motivo formulate rispettivamente nell'interesse di Mih e [OSCURATO:PERSONA] circa il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Invero, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha condannato gli imputati in solido al pagamento di una provvisionale di 5000 euro in favore del solo Dall'Ara, in conseguenza dei fatti reato per cui si procede, essendo, quindi, chiaro che la statuizione riguarda sia il delitto di lesioni che il delitto di danneggiamento, di cui al capo a), per il quale il Tribunale - pagina 49 - ha ritenuto che fosse lesivo dell'integrità psicofisica delle persone presenti in casa. Nel dispositivo la condanna generica al risarcimento dei danni è indifferenziatamente posta a carico di tutti gli imputati e per tutte le imputazioni. La Corte territoriale, a fronte dell'eccezione proposte dalla difesa di Mih e [OSCURATO:PERSONA] quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, ha opinato che non potesse essere riconosciuta non solo perché la somma di 5000 euro a titolo di provvisionale non coprirebbe l'entità del danno subito da Dall'Ara ma anche per la ragione che le altre parti civili costituite non erano state risarcite. Nel dispositivo, dopo la riqualificazione del fatto di rapina nel delitto di furto si è semplicemente confermata la sentenza di primo grado nel resto. In conclusione emerge una situazione processuale di contrasto tra il dispositivo di primo grado, che ha condannato tutti gli imputati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili per entrambe le imputazioni mentre è pacifico, e risulta dalla lettura della motivazione resa dal Tribunale, che gli imputati Mih e [OSCURATO:PERSONA] debbano rispondere solo dell'imputazione sub b). Sul punto la sentenza di appello - investita del relativo motivo - non ha spiegato le ragioni per le quali il risarcimento del danno posto a carico di Mih e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni in danno di Dall'Ara possa riguardare anche le persone con lui conviventi, per le quali il Tribunale, perlomeno in parte motiva, sembra aver limitato il risarcimento al delitto di danneggiamento di cui al capo a). 4. Il secondo motivo proposto nel'interresse di [OSCURATO:PERSONA] riguardante il delitto di danneggiamento con l'ordigno è inammissibile. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, che nella notte del delitto ed in orario prossimo all'esplosione, il cellulare del ricorrente agganciò la cella telefonica vicina al luogo del delitto mentre il giudicabile risiedeva in Piemonte e nel corso del giudizio non aveva chiarito per quale ragione si trovasse molto distante da casa;la Corte milanese ha valorizzato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che Mih e Bergesio - quest'ultima mandante dei delitti - avevano fatto esplodere un ordigno nel giardino di casa della persona offesa, deflagrazione che aveva provocato l'incendio delle tende; i Giudici di merito hanno correttamente chiosato che [OSCURATO:PERSONA] dimostrava di essere a conoscenza del fatto per come effettivamente realizzato, e dei suoi autori, anche per la precisione del racconto sulle modalità e sulle sue conseguenze dannose; infine, si è razionalmente apprezzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse in stretti rapporti con Mih e Bergesio, il primo nuovo compagno della seconda. 4.1. A fronte di tale congrua ed esatta giustificazione della decisione la doglianza difensiva risulta versata in fatto e non ha relazione con la plausibile ed ampia motivazione confezionata dalla Corte territoriale, che ha correttamente operato la valutazione complessiva ed unitaria dei plurimi elementi indiziari a disposizione e non - come dedotto dal ricorrente - del solo dato dell'aggancio del telefono in uso alla cella prossima al luogo del delitto. 4.2. La sentenza impugnata è in armonia con i principi da tempo elaborati da questa Corte e consolidati nella giurisprudenza di legittimità. In proposito la nota sentenza Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231678, Mannino ha sancito la necessità del metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio con necessità di valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. 5.Gli altri motivi presentati dai ricorrenti sono assorbiti dalle precedenti statuizioni di accoglimento. Alla luce dei principi e delle considerazioni e suesposti la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo b) ed alle statuizioni civili a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della corte di appello di Milano. 6.Nel giudizio di rinvio si terrà conto - se del caso - del principio recentemente affermato dalle SU di questa Corte/ in tema di delitto di furto/all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il quale il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale. I ricorsi nel resto sono dichiarati inammissibili. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) ed alle statuizioni civili a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra