CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41244/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21916-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].TE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E 2307 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].TE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 811/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA] chiese ed ottenne decreto ingiuntivo in odio alla [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di somma dovuta ad esito di transazione intervenuta tra le parti in dipendenza di altro contenzioso. Tutti i soggetti ingiunti ebbero a proporre opposizione ed il Tribunale di Mantova accolse l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo. La [OSCURATO:SOCIETA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Brescia che, resistendo gli originari ingiunti, rigettò l'impugnazione. La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], il Pala ed il Mele resistono con controricorso. Ragioni della decisione Va dichiarato estinto il procedimento di legittimità per intervenuta rinunzia al ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione. Difatti con atto depositato il 4.9.2019 il legale rappresentante la società ricorrente, assistito dal suo difensore, ha rinunziato al ricorso per cassazione e tale rinunzia risulta ritualmente accettato da tutte le controparti costituite. La richiesta di estinzione risulta ribadita con atto depositato 15.10.2021 a firma del difensore delle parti resistenti, sicché nulla s'ha da provvedere sulle spese ex art 391 cod. proc. civ. P. Q. M. Dichiara estinto il procedimento di legittimità avviato dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso avviato alla notifica il 16.7.2018. Così deciso in Roma nell'adunanza in cameno di consiglio del 3 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ente est. rjan DEPOSft.Tn !N eTANCELLEFILA 02gi, 2-2 FunZiOt í'e