CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 28 maggio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen.. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 624 e 625, comma secondo, cod. pen.. Si deduce che non erano state svolte indagini dirette a quantificare i kw di ener- gia elettrica sottratti e a verificare se la Galeani avesse alloggiato all'interno dello stabile per un periodo di tempo coincidente con quello oggetto dell'imputazione. Peraltro, l'allaccio si trovava dietro il contatore e non era visibile ictu ocu/i. 2.2. Violazione degli artt. 521 cod. proc. pen. e 625 cod. pen. e vizio di motiva- zione. Si deduce nel capo di imputazione la circostanza aggravante speciale risultava contestata "violenza sulle cose", mentre il Tribunale l'aveva configurata come "mezzo fraudolento". Era stata quindi riconosciuta una circostanza aggravante diversa da quella originariamente contestata, in violazione degli artt. 521 e 522 cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ingiustificato di- niego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Col primo motivo di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità della Galeani. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che la Galeani avesse effettuato l'allaccio abusivo: a) l'identificazione dell'imputata nel verbale di verifica degli accertatori dell'Enel quale utilizzatrice della fornitura e persona che si avvan- taggiava della sottrazione di energia; b) l'occupazione dell'immobile da parte della medesima, presente all'accesso degli operatori Enel; c) la mancata indicazione di elementi in ordine al dedotto trasferimento in Taranto (vedi sul punto la sentenza di primo grado). I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dalla ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si svi- luppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata va- lenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valu- tazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incom- patibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostru- zione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria e a dimo- strare la fondatezza della tesi difensiva. 4. Col secondo motivo di ricorso si contesta una presunta violazione della corre- lazione tra fatto contestato e sentenza impugnata. Dall'esame della fattispecie non emerge la dedotta violazione. Nella sentenza di primo grado era specificato che l'azione criminosa, commessa mediante allaccio diretto alla rete Enel. Trattasi, pertanto, di fattispecie criminosa integrante l'aggravante della violenza sulle cose (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438). Non rileva al riguardo che nella sentenza di primo grado fosse stata ritenuta configurabile l'aggravante del mezzo fraudolento. In ogni caso, nel corso del Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osser- vato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della marcata scaltrezza e pericolosità dell'azione, posta in essere col chiaro appoggio della com- plice ed approfittando di circostanze di tempo e di luogo utili ad agevolare la riuscita dell'iniziativa criminosa. La ricorrente evidenzia il minor rilievo del proprio ruolo nell'azione criminosa, in contrasto con là diversa ed esauriente valutazione della vicenda operata dalla Corte messinese. Peraltro, nel ricorso v'è un continuo richiamo al riconoscimento della re- cidiva, che, al contrario è stata esclusa dalla Corte di merito. In ogni caso, nella sentenza di primo grado, erano state accuratamente descritte le modalità della condotta, mediante l'audizione del tecnico verificatore, per cui l'im- putata aveva avuto modo ampiamente di difendersi e di contrastare l'accusa sul punto. 5. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi favorevoli e del comportamento non collaborativo dell'imputata desumibile dall'aver offerto un'inattendibile ricostruzione dei fatti in sede di esame. La ricorrente contesta solo genericamente il mancato riconoscimento delle circo- stanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., non offrendo elementi idonei a disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu