Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2023
ECLI:EU:T:2023:490
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0270_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑270/22) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato]
(v. punti 31‑33)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo russo – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato]
(v. punti 35, 38‑42)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento di una persona alla quale si applica una decisione di congelamento di capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato]
(v. punti 47‑56, 58)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato]
(v. punti 61, 62)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, artt. 1, § 6, 2, § 3 e 4, e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1, e 2022/396, allegato]
(v. punti 74‑78, 80‑88, 90, 93, 95)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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GU C 257 del 4.7.2022
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