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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2023

ECLI:EU:T:2023:490
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0270_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑270/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato] (v. punti 31‑33)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo russo – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato] (v. punti 35, 38‑42)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento di una persona alla quale si applica una decisione di congelamento di capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato] (v. punti 47‑56, 58)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato] (v. punti 61, 62)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, artt. 1, § 6, 2, § 3 e 4, e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1, e 2022/396, allegato] (v. punti 74‑78, 80‑88, 90, 93, 95) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 257 del 4.7.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0270_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑270/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Errore di valutazione – Nozione di “imprenditore di spicco” – Proporzionalità» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato] (v. punti 31‑33) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo russo – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato] (v. punti 35, 38‑42) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento di una persona alla quale si applica una decisione di congelamento di capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato] (v. punti 47‑56, 58) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/396, allegato] (v. punti 61, 62) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/397, artt. 1, § 6, 2, § 3 e 4, e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1, e 2022/396, allegato] (v. punti 74‑78, 80‑88, 90, 93, 95) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 257 del 4.7.2022 .
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