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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 40007/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Patti con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 171-ter legge n. 633 del 1941 e 648 cod.pen. in relazione alla detenzione per la vendita di oltre 50 copie di supporti contenti opere d'autore abusivamente duplicati e privi del marzo SIAE.

Accertato il 14/11/2022.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla prova dell'abusiva duplicazione, dell'elemento soggettivo, della mancata applicazione dell'art. 54 cod.pen., dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 15 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito e manifestamente infondati in relazione alla prova della detenzione dei supporti abusivamente duplicati a fini di vendita.

Ed invero, alla Fiera di Sant'Agata di Militello, l'imputato esponeva per la vendita su una bancarella numerosi CD, di cui 69 abusivamente duplicati in quanto le copertine erano stampate simili agli originali compreso il contrassegno Siae, risultato, peraltro, mancante su alcuni supporti.

Sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, i giudici del merito hanno tratto la prova della responsabilità penale tenuto conto delle modalità dell'offerta in vendita, della presentazione del prodotto, artatamente realizzato duplicando supporti originali contenenti opere dell'ingegno, quali brani musicali, in un contesto nel quale non era stato provato che l'imputato fosse l'autore della duplicazione.

I giudici del merito hanno esclusa in quando generica, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della causa di giustificazione dell'art. 54 cod.pen., al pari l'applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod.pen., tenuto conto del costante orientamento di legittimità secondo cui sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione (Sez. 3 n. 16153 del 09/01/2019, Rv. 275400 - 01).

Manifestamente infondate è l'ulteriore censura secondo cui il reato sarebbe inoffensivo in quanto caduto in desuetudine con l'avvento delle moderne tecnologie.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Patti con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 171-ter legge n. 633 del 1941 e 648 cod.pen. in relazione alla detenzione per la vendita di oltre 50 copie di supporti contenti opere d'autore abusivamente duplicati e privi del marzo SIAE. Accertato il 14/11/2022. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla prova dell'abusiva duplicazione, dell'elemento soggettivo, della mancata applicazione dell'art. 54 cod.pen., dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 15 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito e manifestamente infondati in relazione alla prova della detenzione dei supporti abusivamente duplicati a fini di vendita. Ed invero, alla Fiera di Sant'Agata di Militello, l'imputato esponeva per la vendita su una bancarella numerosi CD, di cui 69 abusivamente duplicati in quanto le copertine erano stampate simili agli originali compreso il contrassegno Siae, risultato, peraltro, mancante su alcuni supporti. Sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, i giudici del merito hanno tratto la prova della responsabilità penale tenuto conto delle modalità dell'offerta in vendita, della presentazione del prodotto, artatamente realizzato duplicando supporti originali contenenti opere dell'ingegno, quali brani musicali, in un contesto nel quale non era stato provato che l'imputato fosse l'autore della duplicazione. I giudici del merito hanno esclusa in quando generica, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della causa di giustificazione dell'art. 54 cod.pen., al pari l'applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod.pen., tenuto conto del costante orientamento di legittimità secondo cui sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione (Sez. 3 n. 16153 del 09/01/2019, Rv. 275400 - 01). Manifestamente infondate è l'ulteriore censura secondo cui il reato sarebbe inoffensivo in quanto caduto in desuetudine con l'avvento delle moderne tecnologie. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il C
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