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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 28005/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 29/11/2021, impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui alli art. 624 bis cod. pen.; delitto contestatogli per essersi impossessato di quattro ruote, sottraendole al veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi introdotto nell'area condominiale destinata al parcheggio e pertinente all'abitazione della persona offesa.

Il Tribunale individua il compendio indiziario sull'identità dattiloscopica esistente tra la traccia digitale rinvenuta sul passaruota posteriore sinistro dell'autovettura della persona offesa e l'impronta del ricorrente e sulla collocazione della stessa proprio nel punto indicato.

In punto di esigenze cautelari il giudice della cautela ha ritenuto che fosse sussistente il pericolo concreto ed attuale di recidiva in considerazione delle caratteristiche della condotta posta in essere dall'indagato, delle modalità esecutive e dell'abitualità nella loro perpetrazione. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla gravità indiziaria posta a base dell'applicazione della misura cautelare.

Si contesta, in particolare, il provvedimento impugnato per avere il giudice della cautela conferito valenza di prova all'unico indizio emerso, ovvero alla presenza dell'impronta del palmo della mano dell'indagato sul passaruota dell'autovettura della persona offesa, sulla base dell'esclusione di una possibile spiegazione alternativa; laddove, a supporto di questa, emergono, invece, dagli atti ulteriori elementi che il tribunale ha omesso di valutare.

Innanzitutto nel provvedimento impugnato non si motiva in merito agli elementi fattuali posti alla base della ricostruzione alternativa fornita dall'indagato e dal suo difensore; quest'ultimo, in particolare, aveva, tra l'altro, evidenziato che se il Bevilacqua avesse commesso il furto senza guanti sarebbero state rilevate ulteriori impronte digitali dello stesso anche in altri punti della macchina e non solo sul copriruota posteriore sinistro; dato, questo, idoneo di per sé a invalidare l'ipotesi dell'apparenza più verosimile della ricostruzione spostata dall'accusa e a far propendere per un contatto del tutto casuale.

A sostegno della versione alternativa la difesa adduceva altresì ulteriori elementi quale l'acquisizione dei tabulati telefonici, disposta dal P.m. per il periodo dal 26 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, relativi alle utenze in uso all'indagato, il cui esito, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, forniva un indizio altrettanto rilevante ai fini del giudizio di colpevolezza ma a favore dell'indagato; dagli accertamenti svolti su una delle utenze in uso al Bevilacqua è stato rilevato un movimento di traffico nell'arco temporale indicato ma l'utenza non risultava agganciare alcuna delle celle telefoniche della zona in cui ebbe a verificarsi l'evento.

Un ulteriore aspetto idoneo a rendere più che plausibile la ricostruzione difensiva è poi quello secondo cui il contatto con l'autovettura sarebbe potuto avvenire nell'arco dei 30 giorni precedenti alla commissione del furto in quanto tale è la durata delle impronte digitali sulle superfici.

La motivazione del tribunale del riesame oltre ad essere manchevole, è anche illogica nella parte in cui ritiene che il luogo di rinvenimento della traccia digitale, lungi dall'essere neutro, rappresenti un indizio estremamente significativo, essendo stata l'impronta rinvenuta proprio in corrispondenza del passaruota che costituisce l'elemento di giunzione tra il parafango e il parasassi dell'automobile ovvero in prossimità dello pneumatico; laddove, secondo la ricostruzione alternativa del Bevilacqua, tale impronta ben può essere stata lasciata del tutto accidentalmente da quest'ultimo anche in considerazione della relativa vicinanza tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, ove è stato perpetrato il furto, e quello di Ponticelli, luogo di residenza dell'indagato.

In ogni caso non si è considerato che chiunque si fosse appoggiato all'autovettura in corrispondenza del passaruota avrebbe potuto lasciarvi un'impronta (certo molto dipende da dati relativi, quali l'altezza del soggetto e la struttura dell'auto che non sono però stati valutati nel caso di specie). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Nel provvedimento impugnato sono illustrati, con adeguata motivazione, i gravi indizi di colpevolezza emersi nei confronti dell'indagato.

In particolare, il tribunale, con valutazione del tutto ragionevole, ha ritenuto decisivo il rinvenimento sul veicolo, al quale sono state sottratte le ruote, dell'impronta del palmo della mano corrispondente a quella dell'indagato per l'andamento delle creste papillari e per almeno ben ventotto caratteristiche di dettaglio (uguali per forma, posizione ed orientamento), nonché il fatto che essa risulti apposta proprio sul passaruota posteriore sinistro dell'autovettura che sì trova in prossimità di uno degli pneumatici oggetto di furto.

A fronte di tale pluralità di indizi gravi - precisi e concordanti - che depongono per il rilascio dell'impronta in occasione dell'attività di smontaggio della ruota, il tribunale ha ritenuto del tutto inconferente l'ipotesi alternativa difensiva che pretende di attribuire alla mera casualità il contatto fisico dell'indagato con quel sito così particolare del veicolo in cui è stata trovata l'impronta e che in maniera del tutto generica cerca di fornire anche la spiegazione di tale casualità attribuendola alla vicinanza del paese in cui risiede l'indagato yr quello in cui era collocata l'autovettura della persona offesa; ipotesi alternativa che, peraltro, quanto alla particolarità della collocazione della traccia, si sbilancia fino a supporre la possibile rilevanza delle dimensioni della persona e del punto di collocazione del passaruota la cui mancata verifica inficerebbe la valutazione del giudice - ciò si assume, però, in maniera del tutto astratta e generica senza nemmeno indicarsi le dimensioni dell'indagato che avrebbero dovuto giustificare il contatto casuale in questione (laddove riesce davvero difficile ipotizzare che una persona adulta abbia potuto accidentalmente toccare il punto dell'autovettura ove si trova il passaruota, che, di là delle specifiche misure relativa a quel determinato veicolo, è pacifico che si trovi nella parte bassa di essa).

Il tribunale non ha poi trascurato di ricordare, a completamento del quadro complessivo emergente a carico dell'indagato, sia pure non specificamente attinente al fatto di reato, che il Bevilacqua non solo era stato condannato per furto aggravato pochi giorni prima dell'episodio in argomento ma era stato anche trovato, solo alcuni giorni dopo, in possesso di strumenti e materiali finalisticamente adatti allo smontaggio di ruote di automobili, senza fornire spiegazione alcuna al riguardo.

Quanto alle emergenze dei tabulati telefonici inerenti ad una delle utenze ricondotte all'indagato è solo il caso, infine, di evidenziare come del tutto neutro, e generico, sia il dato estrapolato dalla difesa - mancato aggancio delle celle inerenti al sito del furto nell'arco temporale indicato - ben potendo l'indagato non avere avuto con sé il cellulare con l'utenza in questione all'atto della perpetrazione del delitto.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 29/11/2021, impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui alli art. 624 bis cod. pen.; delitto contestatogli per essersi impossessato di quattro ruote, sottraendole al veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi introdotto nell'area condominiale destinata al parcheggio e pertinente all'abitazione della persona offesa. Il Tribunale individua il compendio indiziario sull'identità dattiloscopica esistente tra la traccia digitale rinvenuta sul passaruota posteriore sinistro dell'autovettura della persona offesa e l'impronta del ricorrente e sulla collocazione della stessa proprio nel punto indicato. In punto di esigenze cautelari il giudice della cautela ha ritenuto che fosse sussistente il pericolo concreto ed attuale di recidiva in considerazione delle caratteristiche della condotta posta in essere dall'indagato, delle modalità esecutive e dell'abitualità nella loro perpetrazione. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla gravità indiziaria posta a base dell'applicazione della misura cautelare. Si contesta, in particolare, il provvedimento impugnato per avere il giudice della cautela conferito valenza di prova all'unico indizio emerso, ovvero alla presenza dell'impronta del palmo della mano dell'indagato sul passaruota dell'autovettura della persona offesa, sulla base dell'esclusione di una possibile spiegazione alternativa; laddove, a supporto di questa, emergono, invece, dagli atti ulteriori elementi che il tribunale ha omesso di valutare. Innanzitutto nel provvedimento impugnato non si motiva in merito agli elementi fattuali posti alla base della ricostruzione alternativa fornita dall'indagato e dal suo difensore; quest'ultimo, in particolare, aveva, tra l'altro, evidenziato che se il Bevilacqua avesse commesso il furto senza guanti sarebbero state rilevate ulteriori impronte digitali dello stesso anche in altri punti della macchina e non solo sul copriruota posteriore sinistro; dato, questo, idoneo di per sé a invalidare l'ipotesi dell'apparenza più verosimile della ricostruzione spostata dall'accusa e a far propendere per un contatto del tutto casuale. A sostegno della versione alternativa la difesa adduceva altresì ulteriori elementi quale l'acquisizione dei tabulati telefonici, disposta dal P.m. per il periodo dal 26 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, relativi alle utenze in uso all'indagato, il cui esito, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, forniva un indizio altrettanto rilevante ai fini del giudizio di colpevolezza ma a favore dell'indagato; dagli accertamenti svolti su una delle utenze in uso al Bevilacqua è stato rilevato un movimento di traffico nell'arco temporale indicato ma l'utenza non risultava agganciare alcuna delle celle telefoniche della zona in cui ebbe a verificarsi l'evento. Un ulteriore aspetto idoneo a rendere più che plausibile la ricostruzione difensiva è poi quello secondo cui il contatto con l'autovettura sarebbe potuto avvenire nell'arco dei 30 giorni precedenti alla commissione del furto in quanto tale è la durata delle impronte digitali sulle superfici. La motivazione del tribunale del riesame oltre ad essere manchevole, è anche illogica nella parte in cui ritiene che il luogo di rinvenimento della traccia digitale, lungi dall'essere neutro, rappresenti un indizio estremamente significativo, essendo stata l'impronta rinvenuta proprio in corrispondenza del passaruota che costituisce l'elemento di giunzione tra il parafango e il parasassi dell'automobile ovvero in prossimità dello pneumatico; laddove, secondo la ricostruzione alternativa del Bevilacqua, tale impronta ben può essere stata lasciata del tutto accidentalmente da quest'ultimo anche in considerazione della relativa vicinanza tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, ove è stato perpetrato il furto, e quello di Ponticelli, luogo di residenza dell'indagato. In ogni caso non si è considerato che chiunque si fosse appoggiato all'autovettura in corrispondenza del passaruota avrebbe potuto lasciarvi un'impronta (certo molto dipende da dati relativi, quali l'altezza del soggetto e la struttura dell'auto che non sono però stati valutati nel caso di specie). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Nel provvedimento impugnato sono illustrati, con adeguata motivazione, i gravi indizi di colpevolezza emersi nei confronti dell'indagato. In particolare, il tribunale, con valutazione del tutto ragionevole, ha ritenuto decisivo il rinvenimento sul veicolo, al quale sono state sottratte le ruote, dell'impronta del palmo della mano corrispondente a quella dell'indagato per l'andamento delle creste papillari e per almeno ben ventotto caratteristiche di dettaglio (uguali per forma, posizione ed orientamento), nonché il fatto che essa risulti apposta proprio sul passaruota posteriore sinistro dell'autovettura che sì trova in prossimità di uno degli pneumatici oggetto di furto. A fronte di tale pluralità di indizi gravi - precisi e concordanti - che depongono per il rilascio dell'impronta in occasione dell'attività di smontaggio della ruota, il tribunale ha ritenuto del tutto inconferente l'ipotesi alternativa difensiva che pretende di attribuire alla mera casualità il contatto fisico dell'indagato con quel sito così particolare del veicolo in cui è stata trovata l'impronta e che in maniera del tutto generica cerca di fornire anche la spiegazione di tale casualità attribuendola alla vicinanza del paese in cui risiede l'indagato yr quello in cui era collocata l'autovettura della persona offesa; ipotesi alternativa che, peraltro, quanto alla particolarità della collocazione della traccia, si sbilancia fino a supporre la possibile rilevanza delle dimensioni della persona e del punto di collocazione del passaruota la cui mancata verifica inficerebbe la valutazione del giudice - ciò si assume, però, in maniera del tutto astratta e generica senza nemmeno indicarsi le dimensioni dell'indagato che avrebbero dovuto giustificare il contatto casuale in questione (laddove riesce davvero difficile ipotizzare che una persona adulta abbia potuto accidentalmente toccare il punto dell'autovettura ove si trova il passaruota, che, di là delle specifiche misure relativa a quel determinato veicolo, è pacifico che si trovi nella parte bassa di essa). Il tribunale non ha poi trascurato di ricordare, a completamento del quadro complessivo emergente a carico dell'indagato, sia pure non specificamente attinente al fatto di reato, che il Bevilacqua non solo era stato condannato per furto aggravato pochi giorni prima dell'episodio in argomento ma era stato anche trovato, solo alcuni giorni dopo, in possesso di strumenti e materiali finalisticamente adatti allo smontaggio di ruote di automobili, senza fornire spiegazione alcuna al riguardo. Quanto alle emergenze dei tabulati telefonici inerenti ad una delle utenze ricondotte all'indagato è solo il caso, infine, di evidenziare come del tutto neutro, e generico, sia il dato estrapolato dalla difesa - mancato aggancio delle celle inerenti al sito del furto nell'arco temporale indicato - ben potendo l'indagato non avere avuto con sé il cellulare con l'utenza in questione all'atto della perpetrazione del delitto. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e con
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