CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 28086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto è privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., oltre che ripetitivo, limitandosi alla iterazione di una doglianza già formulata in appello, ribadita in Cassazione senza nemmeno tentare di spiegare (al di là di un evidentemente eccentrico riferimento alla presunta mancanza di motivazione, invece esistente) il vizio di legittimità che affliggerebbe la sentenza; ritenuto che, per come presentato, il ricorso abbia le caratteristiche piuttosto di un atto di appello, inammissibile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere Estensore Il Presidente