CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33320/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui: 044w2n6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 19.12.2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso del 23.02.2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen., avendo sottratto tre capi di abbigliamento del valore di euro 72,70 presso il negozio "[OSCURATO:SOCIETA]." in Treviso il 6.01.2018, con l'aggravante della violenza sulle cose. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, deducendo due motivi di doglianza: violazione di legge per mancato proscioglimento dovuto a invalidità della querela presente in atti ex artt. 337 e 122 cod.proc.pen.; erronea qualificazione giuridica del fatto per mancata riqualificazione in tentato furto aggravato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa invalidità della querela, la doglianza è manifestamente infondata. Il motivo proposto è volto a sindacare l'accertamento di fatto, in ordine all'effettiva legittimazione del soggetto che ha presentato la querela, ma non risulta sollevato nei motivi di appello, con i quali erano stati proposti temi del tutto estranei rispetto a quello della prova della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], socia della ditta titolare dell'esercizio commerciale. Che si tratti di questione di fatto si ricava inequivocabilmente dalla contestazione che riguarda l'effettivo rapporto della querelante con l'attività esercitata nell'esercizio commerciale in cui è stato commesso il furto, essendo contestato che costei, benchè socia, non fosse presente e non esercitasse alcuna custodia sulla merce sottratta. Sul punto, va ricordato che é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02). 3.2 II secondo motivo, concernente la mancata riqualificazione del fatto in tentativo, è manifestamente infondato. Va ribadito, per giurisprudenza pacifica, che nel caso di furto presso un supermercato, si ha furto consumato, e non tentato, se con la merce prelevata dai banchi di un supermercato e sottratta al pagamento si supera la barriera delle casse, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263; Sez. 5, n. 1701 del 23/10/2013, Nichiforenco, Rv. 258671). Integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016). Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo, quindi, risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Nel caso in esame, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto configurata la fattispecie di reato in oggetto nella forma consumata. Infatti, come è ben evidenziato in sentenza, il [OSCURATO:PERSONA], impossessatosi della merce, si dirigeva fuori dal negozio, attraversando un passaggio attiguo alle casse e alle barriere antitaccheggio; veniva inseguito e costretto a fermarsi e a consegnare due paia di jeans; riusciva a riprendere la fuga e solo successivamente veniva fermato dalle forze dell'ordine; portato in questura, veniva trovato in possesso di altre due paia di jeans. Sulla base della pacifica ricostruzione dei fatti è stata correttamente ritenuta l'acquisizione di una disponibilità autonoma e immediata della refurtiva, tale da integrare la fattispecie consumata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2