CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30743/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, con il secondo motivo, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ha richiamato i numerosi precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, risultanti dal certificato del casellario penale, anche specifici, esprimendo una valutazione di incremento di pericolosità. In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha escluso la circostanza attenuante dell'art. 62 n.4 cod. pen., in ragione del valore economico della dose di stupefacente, superiore a 80- 100 euro. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così