CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 14548/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13767-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – [OSCURATO:PERSONA] su contributi Atti interruttivi Azione del lavoratore per differenze retributive R.G.N.13767/2021 Cron. Rep. Ud.11/03/2025 avverso la sentenza n. 878/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/11/2020 R.G.N. 49/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado e in parziale accoglimento del ricorso in opposizione ad avviso di addebito, promosso dall’odierna ricorrente, ha dichiara to prescritto i l credito dell’ INPS , nei confronti del datore di lavoro, solo in relazione ad una posizione lavorativa e per un limitato arco temporale. 1.1. Per il resto, l a C orte di appello ha, invece, confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione avverso l’avviso di addebito, avente ad oggetto sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora su contributi dovuti per differenze di retribuzione, riconosciute in favore di alcuni lavoratori, con pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto ad un superiore inquadramento.A tale riguardo, ha osservato, in premessa, che i crediti oggetto dell’avviso (sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora) partecipa va no del medesimo regime prescrizionale del credito (contributi) cui accedevano e che, quindi, ad essi andava applica ta la prescrizione quinquennale; nello specifico, la prescrizione non era maturata poiché il diritto dell’INPS al versamento della maggiorazione contributiva e delle “ conseguenti sanzioni ” poteva essere esercitato solo dalla «data di pubblicazione delle sentenze che, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni lavoratori […] avevano condannato (l’AMAT) al pagamento di diversificate somme a titolo di differenze retributive e TFR». 1.2. Avverso tale decisione propone ricorso l’AMAT , articolato in tremotivi. L ’INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2. Con il primo motivo di ricorso , l’AMAT censura la violazione dell’art. 3,comma 9 , della legge nr. 335 del 1995 per errato calcolo del termine di prescrizione. 2.1. In particolare, assume l’erroneità della decisione nella parte in cui la Corte di appello ha attribui to valenza interruttiva,ai fini del decorso del termine di prescrizione, alla pubblicazione delle sentenze di accertamento del diritto alle differenze retributive, rese tra i lavoratori e il datore di lavoro. A tale riguardo, la ricorrente precisa anche che l’INPS era rimasto estraneo al giudiziorelativo al credito retributivo. 2.2. I l motivo è fondato. 2.3. Come riportato nello storico di lite, l a sentenza impugnata attribuisce rilievo, ai fini del decorso della prescrizione dell’obbligazione contributiva, alle sentenze che hanno accertato il diritto dei lavoratori alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori.In particolare, attribuisce alle stesse efficacia interruttiva del termine di prescrizione del diritto alla “maggiore”contribuzione. 3. La statuizione è errata per le ragioni che seguono. 3.1. Come in numerose occasioni chiarito dalla Corte, l’obbligo retributivo e quello contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma restano del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti. I contributi sono , infatti, p arametrati alla retribuzione spettante e non a quella che, in concreto, il datore di lavoro abbia riconosciuto (cd. “principio del minimale contributivo”. Tra le numerose decisioni in argomento , v., in motivazione , Cass.nr. 21371 del 2018, punto 8 ). 3.2. I l sistema di prelievo contributivo fa perno sulla nozione di retribuzione “dovuta”, la cui base normativa è da rinvenirsi nelle varie disposizioni succedutesi nel tempo sulla nozione di retribuzione contributiva (v. art. 12 della legge nr. 153 del 1969 , come interpretato dalla Corte sin dalla sua originaria formulazione, e, in precedenza, art. 17 della legge n. 218 del 1952 e success. modific.; inoltre: art. 7 D.L. n. 463del 1983, convertito in legge n. 638-1983, art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito, con modifiche, nella Legge n. 389 del 1989, ed espressamente menzionato, con valore ricognitivo, dall’art. 6 D. Lgs. 2 settembre1997, n. 314). 3.3. Da ciò , coerentemente, deriva che il termine di prescrizione del diritto di credito ai contributi - e d altresì del diritto alle somme accessorie , funzionalmente connesse al ritardato pagamento dei primi (Cass., Sez. U. nr. 5076 del 2015; Cass. nr. 16262 del 2018)-decorre dallo stesso momento in cui è dovuta la prestazione retributiva nella sua interezza , anche sedi fatto non corrisposta . 3.4. Naturale corollario delle considerazioni che precedono è che l’accertamento giudiziale dell’ in a d e mpimento retributivo, intervenuto esclusivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, non ha alcuna incidenza sul decorso della prescrizione dei contributie dei relativi accessori. 3.5. Venendo al caso in esame , la Corte territoriale ha , invece, preso in considerazione , qual i fatt i interruttiv i della prescrizione dei contributi, le pronunce rese nei giudizi promossi dai lavoratori, nei confronti del (solo) datore di lavoro , per l’accertamento del diritto almaggior credito retributivo. 3.6. In tal modo, è , però, incor s a nei denunciati errori di diritto. 3.7. G li atti interruttivi della prescrizione devono provenire dal creditore o, al più, dal debitore. Il lavoratore non è né creditore, in senso stretto,dei contributi , né debitore de gli stessi. Pertanto, alcun rilievo interruttiv o , rispetto ai contributi e ai suoi accessori, ha l’azione giudiziaria intrapresa da l lavoratore per l’accertamento del diritto a differenze retributive e,tanto meno, la pronuncia che accerta i l diritto alle stesse . 4. L’ impugnata sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di P aler m o che , in diversa composizione, procederà nuovamentea valutare la prescrizione delle somme richieste con l’avviso di addebito, in conformità a i principi qui ribaditi. 5. Restano a ssorbite le censure di cui agli ulteriori motivi , relative a profili travolti da un diverso esito della questione da riesaminare. 6. Al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Cort