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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41637/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava il fatto contestato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. in quello di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del riqualificato furto aggravato alla luce della sola, scarna sul punto, denuncia della persona offesa; - alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano adeguatamente le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Al ricorso non si allegano le dichiarazioni della persona offesa che smentirebbero la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti.

La censura sulla mancata sospensione della pena, anche considerando i plurimi precedenti penali del prevenuto citati in sentenza, è priva di qualsivoglia argomentazione. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma dì euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava il fatto contestato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. in quello di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del riqualificato furto aggravato alla luce della sola, scarna sul punto, denuncia della persona offesa; - alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano adeguatamente le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Al ricorso non si allegano le dichiarazioni della persona offesa che smentirebbero la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti. La censura sulla mancata sospensione della pena, anche considerando i plurimi precedenti penali del prevenuto citati in sentenza, è priva di qualsivoglia argomentazione. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma dì euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41637/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris