Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15377/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia in data

11. 11 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 18.2.2019 che aveva ritenuto l'imputato responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui agli artt. 99, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen. e ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen equivalente alle aggravanti contestate, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, eclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 140,00 di multa.

2. Con un unico motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.

Si duole in particolare della mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento a favore dell'imputato per non aver commesso il fatto e della violazione delle norme che disciplinano il giudizio abbreviato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero deve ritenersi inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez.2, n.36870 del 17/04/2018, Rv. 273431 - 01).

Né il ricorrente ha indicato le violazioni da cui. sarebbe affetta la sentenza impugnata con riguardo al secondo profilo evidenziato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciss in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia in data 11. 11 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 18.2.2019 che aveva ritenuto l'imputato responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui agli artt. 99, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen. e ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen equivalente alle aggravanti contestate, operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, eclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen., ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 140,00 di multa. 2. Con un unico motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. Si duole in particolare della mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento a favore dell'imputato per non aver commesso il fatto e della violazione delle norme che disciplinano il giudizio abbreviato. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero deve ritenersi inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez.2, n.36870 del 17/04/2018, Rv. 273431 - 01). Né il ricorrente ha indicato le violazioni da cui. sarebbe affetta la sentenza impugnata con riguardo al secondo profilo evidenziato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciss in Ro
Sentenza Cassazione n. 15377/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris