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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14233/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 4‘. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 30 giugno 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 707, cod. pen. e 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che il secondo motivo, con il quale l'imputato si duole dell'errata applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 4‘. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 30 giugno 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 707, cod. pen. e 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che il secondo motivo, con il quale l'imputato si duole dell'errata applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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