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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 34333/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1478-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 3288/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 5003/2014; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1478/2018 Cron.

Rep.

Ud.18/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che con sentenza del 13 luglio 2017 la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo di integrale rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il pagamento delle ore eccedenti prestate, dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 2012/2013, quale coordinatore provinciale per l’educazione fisica nell’ammontare di cui all’art. 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009( pari a un’ulteriore retribuzione oraria comprensiva di indennità integrativa speciale maggiorata del 10% per sei ore settimanali per dodici mensilità l’anno e quindi anche per il periodo di ferie), dichiarava dovuta per l’anno scolastico 2010/2011, con esclusione del periodo di ferie, la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 87 del CCNL ,determinata sulla retribuzione comprensiva dell’indennità integrativa speciale; - che la decisione del la Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto limitata all’anno scolastico 2010/2011 l’applicabilità della maggiorazione previstadell'art. 87 d e l CCNL di comparto 2006/2009, operando al contrario per gli anni scolastici successivi il disposto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle Intese successive, da interpretar e nel senso dell’applicabilità del regime forfettario previsto in alternativa al regime di cui all’art. 87 citato; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre la Falcioni affida nd o l’impugnazione a quattromotivi, in relazione ai quali il MIUR, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; - la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO - che , con il primo motivo, la ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c., 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009 e 36 Cost., imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della disciplina contrattuale relativa alla retribuzione spettante nel periodo di ferie,per avere la Corte ritenuto il “compenso per le ore eccedenti” tra le voci retributive escluse dalla normale retribuzione, indicata come spettante, qualificandola tra le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntive o straordinarie; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c., 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e 36 Cost., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della disciplina posta dal CCNL relativamente al “compenso per le ore eccedenti” per i coordinatori provinciali per l’educazione fisica, laddove ritiene che ivi si preveda che la disposizione recata dall’art. 87, comma 3, possa essere derogata con rimessione alla contrattazione integrativa della possibilità di determinare il compenso in termini alternativi alla citata disposizione; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento a l la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 e dell’art. 12 delle preleggi,la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazionedel comma 3 della norma contrattuale invocata, per avere ritenuto essere l’alternativa prevista dal comma secondo per la determinazione del compenso in questione riferibile anche ai coordinatori provinciali per l’educazione fisica; - che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione all’omessa pronunzia su parte della domanda concernente il riconoscimento della pretesa azionata con riguardo agli anni scolastici dal 2012/2013 al 2014/2015; - che il primo motivo risulta infondato , alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 1888/2022) secondo cui il compenso ex art.87, comma 3, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009 non può essere riconosciuto al coordinatore provinciale per l’educazione fisica nel periodo delle ferie e ciò in ragione del suo carattere accessorio, connesso all’espletamento della prestazione lavorativa in misura eccedente le diciotto ore settimanale, che ne costituiscono il parametro legale; - che, di contro, il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 15294/2023) secondo cuil'art. 87 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, nel regolamentare il trattamento economico spettante ai coordinatori provinciali per l’educazione fisica in relazione alle ore di lavoro eccedenti le diciotto settimanali, prevede differenti modalità di computo della maggiorazione (dieci per cento delle ore prestate) rispetto al personale docente (dieci per cento o in misura forfetaria), in ragione della diversità della loro posizione –di estraneità al piano dell’offerta formativa ed ai progetti della singola istituzione scolastica – dovendosi escludere in materia la delega alla contrattazione integrativa decentrata , posto che l’art. 30 del citato CCNL fa rinvio alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del medesimo CCNL; - che, quanto al quarto motivo, questo si rivela inammissibile essendosi questa Corte pronunciata (cfr. Cass.S.U. n. 17931/2013) nel senso che nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia , da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art.112 c.p.c. purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge; - il motivo non è formulato nei termini richiesti dal richiamato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte e va, pertanto, dichiarato inammissibile; - in via conclusiva, in continuità con i precedenti citati, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., vanno accoltiil secondo ed il terzo motivo, mentre varigettato il primo motivo e dichiarat a inammissibile la quarta censura; - la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso , rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto.

Cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accoltie rinvia, anche per le spese, alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1478-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 3288/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 5003/2014; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1478/2018 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che con sentenza del 13 luglio 2017 la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo di integrale rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il pagamento delle ore eccedenti prestate, dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 2012/2013, quale coordinatore provinciale per l’educazione fisica nell’ammontare di cui all’art. 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009( pari a un’ulteriore retribuzione oraria comprensiva di indennità integrativa speciale maggiorata del 10% per sei ore settimanali per dodici mensilità l’anno e quindi anche per il periodo di ferie), dichiarava dovuta per l’anno scolastico 2010/2011, con esclusione del periodo di ferie, la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 87 del CCNL ,determinata sulla retribuzione comprensiva dell’indennità integrativa speciale; - che la decisione del la Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto limitata all’anno scolastico 2010/2011 l’applicabilità della maggiorazione previstadell'art. 87 d e l CCNL di comparto 2006/2009, operando al contrario per gli anni scolastici successivi il disposto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle Intese successive, da interpretar e nel senso dell’applicabilità del regime forfettario previsto in alternativa al regime di cui all’art. 87 citato; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre la Falcioni affida nd o l’impugnazione a quattromotivi, in relazione ai quali il MIUR, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; - la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO - che , con il primo motivo, la ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c., 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009 e 36 Cost., imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della disciplina contrattuale relativa alla retribuzione spettante nel periodo di ferie,per avere la Corte ritenuto il “compenso per le ore eccedenti” tra le voci retributive escluse dalla normale retribuzione, indicata come spettante, qualificandola tra le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntive o straordinarie; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 c.c., 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, 40, comma 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e 36 Cost., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della disciplina posta dal CCNL relativamente al “compenso per le ore eccedenti” per i coordinatori provinciali per l’educazione fisica, laddove ritiene che ivi si preveda che la disposizione recata dall’art. 87, comma 3, possa essere derogata con rimessione alla contrattazione integrativa della possibilità di determinare il compenso in termini alternativi alla citata disposizione; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento a l la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 e dell’art. 12 delle preleggi,la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazionedel comma 3 della norma contrattuale invocata, per avere ritenuto essere l’alternativa prevista dal comma secondo per la determinazione del compenso in questione riferibile anche ai coordinatori provinciali per l’educazione fisica; - che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione all’omessa pronunzia su parte della domanda concernente il riconoscimento della pretesa azionata con riguardo agli anni scolastici dal 2012/2013 al 2014/2015; - che il primo motivo risulta infondato , alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 1888/2022) secondo cui il compenso ex art.87, comma 3, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009 non può essere riconosciuto al coordinatore provinciale per l’educazione fisica nel periodo delle ferie e ciò in ragione del suo carattere accessorio, connesso all’espletamento della prestazione lavorativa in misura eccedente le diciotto ore settimanale, che ne costituiscono il parametro legale; - che, di contro, il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 15294/2023) secondo cuil'art. 87 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009, nel regolamentare il trattamento economico spettante ai coordinatori provinciali per l’educazione fisica in relazione alle ore di lavoro eccedenti le diciotto settimanali, prevede differenti modalità di computo della maggiorazione (dieci per cento delle ore prestate) rispetto al personale docente (dieci per cento o in misura forfetaria), in ragione della diversità della loro posizione –di estraneità al piano dell’offerta formativa ed ai progetti della singola istituzione scolastica – dovendosi escludere in materia la delega alla contrattazione integrativa decentrata , posto che l’art. 30 del citato CCNL fa rinvio alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del medesimo CCNL; - che, quanto al quarto motivo, questo si rivela inammissibile essendosi questa Corte pronunciata (cfr. Cass.S.U. n. 17931/2013) nel senso che nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia , da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art.112 c.p.c. purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge; - il motivo non è formulato nei termini richiesti dal richiamato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte e va, pertanto, dichiarato inammissibile; - in via conclusiva, in continuità con i precedenti citati, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., vanno accoltiil secondo ed il terzo motivo, mentre varigettato il primo motivo e dichiarat a inammissibile la quarta censura; - la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso , rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accoltie rinvia, anche per le spese, alla Corte
Sentenza Cassazione n. 34333/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris