CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Palermo il 24 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo 1'11 luglio 2108, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertata il 7 marzo 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla_ riconosciuta finalità di cessione della detenzione di droga, non essendovi, in realtà, ad avvkfidella Difesa, prova della finalizzazione alla cessionekd altri ed essendosi, in sostanza, invertito l'onere della prova, che - si rammenta - incombe sempre sul P.M. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alla pp. 2-3 della sentenza impugnata, la stessa questione, che viene meramente reiterata dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli scambi direttamente percepiti dagli agenti di polizia giudiziaria appostati, scambi confermati anche dai ragazzi poi fermati ed escussi. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lugli