CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09810/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4/2020, depositato il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13054/2023Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 9810/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Nell’ambito della procedura fallimentare [OSCURATO:SOCIETA]. veniva esperitauna procedura competitiva di vendita di un complesso aziendale in data21/12/2022 con l’aggiudicazione dello stesso, al prezzo di € 105.000, daparte di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. depositava in Cancelleria offerta migliorativa di oltre il10% del prezzo di aggiudicazione, ex art. 107, comma 4, l. fall. (€117.000); il [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA],dichiarava però inammissibile l’offerta migliorativa di acquisto ex art. 107,comma 4, l. fall. formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affermando che leoperazioni di vendita di competenza del curatore fallimentare dovevanoconsiderarsi concluse in quanto questi aveva già depositato nel fascicolodella procedura fallimentare l'informativa circa l'esito della vendita, conindicazione dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione ancorchéfossero ancora pendenti i termini per il versamento del saldo prezzo.2.1 Il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] reclamato dalla odiernaricorrente è stato confermato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizionecollegiale con il decreto qui impugnato.2.2 Queste in sintesi le ragioni poste a fondamento del provvedimento: i)il curatore, a norma dell’art. 107, comma 4, l.fall, qualora pervenganoofferte migliorative, può esercitare il potere di natura discrezionale disospendere le vendite sino al deposito della documentazione nellacancelleria del Tribunale, dopodiché il curatore chiude definitivamente leoperazioni di vendita e si spoglia, altrettanto definitivamente, del potere diricevere (e, quindi, di valutare) eventuali offerte migliorative provenientida terzi interessati; ii) solo il [OSCURATO:PERSONA], dopo la ricezione degli attidal curatore, può sospendere le vendite e valutare se l’offerta migliorativarientri o meno nei casi espressamente previsti dall’art. 108 l.fall; iii) ilcuratore aveva spiegato le ragioni per le quali aveva rimesso subito dopole operazioni di vendita gli atti al [OSCURATO:PERSONA], precludendosi così laNumero registro generale 13054/2023Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 9810/2026Data pubblicazione 16/04/2026possibilità di valutare offerte migliorative presentate da terzi interessatinei dieci giorni successivi.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidandolo a due motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. eLmf S.r.l. hanno svolto difese con controricorso, quest’ultima hadepositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 107, comma 4, l. fall., in combinato disposto con l’art. 107,comma 1, l. fall., entrambi richiamati dalla lex specialis di gara, contenutanel bando della procedura competitiva, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.: si sostiene che le disposizioni citate impongono al curatore,nell’ambito di una procedura competitiva di cessione di compendioaziendale, ex art. 107 l. fall., di operare in modo tale da consentire, aiterzi interessati, di presentare offerte migliorative ex art. 107, comma 4, l.fall. dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima della chiusura delleoperazioni di vendita attraverso il deposito del relativo fascicolo nellacancelleria del Tribunale; il Curatore, avendo depositato ladocumentazione relativa all’asta lo stesso giorno dell’asta medesima,avrebbe operato in modo tale da impedire la presentazione di offertemigliorative rispetto all’aggiudicazione provvisoria dell’azienda, inviolazione delle succitate norme poste a tutela del miglior risultato deicreditori e la massima trasparenza e partecipazione dei terzi interessati.2. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.107, comma 4, l. fall., in combinato disposto con l’art. 107, comma 1, l.fall., entrambi richiamati dalla lex specialis di gara, nonché la violazionedel principio del legittimo affidamento previsto dagli artt. 1175 e 1375c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: si sostiene che alNumero registro generale 13054/2023Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 9810/2026Data pubblicazione 16/04/2026curatore sia precluso l’esercizio del potere di chiudere le operazioni divendita, con modalità tali da impedire la presentazione di offertemigliorative, allorché tale facoltà sia espressamente prevista nel bando digara.2.1 Il curatore, infatti, precludendosi la possibilità valutare l’offertapresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pur avendo essa i requisiti minimi,formali e sostanziali, previsti dalla norma e dal bando, avrebbe esercitato,in modo illegittimo, un potere che la legge non gli attribuiva.2.2 L’immediata chiusura delle operazioni avrebbe, inoltre, violato illegittimo affidamento riposto dal terzo sulla possibilità di presentareofferte migliorative all’esito della gara.3. Va preliminarmente riconosciuta l’astratta ammissibilità del ricorso inquanto, come affermato e ribadito anche di recente da questa Corte, lapronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26 l.fall., di rigetto dell’istanzadi sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo del fallimento hanatura decisoria e definitiva ed è, quindi, suscettibile di ricorso percassazione a norma dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. nr. 25329/2017,575/2026 e 1927/2026).4. I motivi, suscettibili di esame congiunto stante l’intima connessione,sono infondati4.1 L’art. 107 l.fall., sostanzialmente recepito dal bando di gara, prevedeche «il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offertairrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieciper cento del prezzo offerto».Tale potere può esercitarsi sino al deposito in Cancelleria della relativadocumentazione.4.2 Nel caso di specie il curatore, depositando subito dopo la chiusuradelle operazioni di vendita il relativo fascicolo nella cancelleria delTribunale, ha manifestato la volontà di non accettare offerte migliorativegiustificando tale scelta, secondo quanto affermato dal Tribunale, con laNumero registro generale 13054/2023Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 9810/2026Data pubblicazione 16/04/2026mancanza di una pluralità di offerte depositate nei termini indicatidall’avviso di vendita, con la circostanza che i beni facenti parte delcomplesso aziendale fossero ricoverati in locali di proprietà di terzi,cosicché le operazioni di vendita dovevano svolgersi celermente, e, infine,con la necessità di far decorrere il prima possibile il termine previsto peraddivenire alla stipula del rogito notarile stabilito dall’aggiudicazionedefinitiva una volta spirato il termine di dieci giorni previsto dall’art. 108comma l.fall.4.3 Secondo l’orientamento di questa Corte «l'art. 107, quarto comma,legge fall., così come riformato dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nello stabilire che ilcuratore fallimentare “può” e non “deve” sospendere la vendita ovepervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo noninferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stessoun potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettivaconvenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovodella procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa sudi un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sullaconsiderazione di elementi di natura non strettamente economica (quale,nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura dellaprocedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondatosu presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamenteillogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale» (cfr. Cass.n.5203/2014).In precedenza era stato già precisato che «l'art. 107 legge fall., così comeriformato e corretto dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere che le operazioni divendita e liquidazione del compendio immobiliare possano essere dispostedirettamente dal curatore senza ricorrere al giudice delegato, non imponealcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive sullaNumero registro generale 13054/2023Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 9810/2026Data pubblicazione 16/04/2026base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazionepossibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguitocon adeguata pubblicità, non essendo tenuto il curatore a seguire, a penad'invalidità, le forme previste dal codice di procedura civile. Ne consegueche la mancata prefissione di un termine entro il quale possa esseredisposta la sospensione della vendita in presenza di un'offerta migliorativa(applicandosi l'art. 107, quarto comma), non costituisce violazione dilegge, atteso che un ingiustificabile ritardo dell'organo della proceduraconcorsuale nel procedere alle operazioni di trasferimento del bene puòessere censurato dall'aggiudicatario mediante reclamo al giudice delegatoai sensi dell'art. 36 legge fall., previa diffida ad adempiere, sotto il profilodella violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede derivante da unacondotta meramente dilatoria» (Cass. n. 21645/2011).4.4 Non è configurabile alcun legittimo affidamento alla presentazione diofferte tardive da tutelare: come giustamente affermato dal Tribunale sela società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (peraltro socia unica della società fallita)avesse voluto partecipare all’asta, ben avrebbe potuto formulareun’offerta concorrente nei termini indicati dall’avviso di vendita, senzaaltro terzo interessato - era consapevole che un altro soggetto aveva giàdepositato un’offerta irrevocabile d’acquisto, nonché del prezzo offerto epreso a base d’asta, e conseguentemente avrebbe potuto partecipare allagara con rilancio, nei termini pubblicizzati.5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 13054/2023Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 9810/2026Data pubblicazione 16/04/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano, in favore di ciascuno dei ricorrenti, in € 7.200, di cui € 200per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/2/2026.Il Presidente