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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19738/2026

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le in calce alricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria n. 3893/06/2017, depositata il 29.12.2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Calabria rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Coppola avverso la sentenza della Commissione tributaria provincialeNumero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato il ricorso proposto dalmedesimo contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA esanzioni, in relazione all’anno d’imposta 2005, con il quale venivaaccertato il maggior valore della merce venduta a stock a seguitodella chiusura dell’attività imprenditoriale;- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessain questa sede, che:- il valore attribuito alla merce venduta a stock non risultava daalcuna valida prova documentale, quale gli inventari attestanti lerimanenze finali dei vari anni di attività, il grado di obsolescenza dellamerce venduta che giustificasse l’eccessivo squilibrio di valore e ilmovimento finanziario (merce acquistata per euro 164.299,00 evenduta per euro 40.000,00); considerata l’antieconomicità delleoperazioni di vendita effettuate, spettava al contribuente dimostrarela loro regolarità;- il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va dato atto che il difensore del ricorrente hadepositato in data 26.06.2026 certificato di morte di CoppolaDomenico (da cui si evince che il decesso è avvenuto in data11.04.2025) e rinuncia all’eredità resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], davanti alnotaio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- al riguardo si deve ribadire che nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istitutodell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di unaNumero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, nonassume alcun rilievo (Cass. n. 1757 del 2016);- ciò posto, tuttavia, deve dichiararsi la parziale estinzione delgiudizio per la cessazione della materia del contendere, per quantoriguarda la pretesa sanzionatoria;- come ha già rilevato questa Corte, infatti, in caso di decesso delcontribuente, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del d.lgs.n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredidell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio diordine generale in quanto corollario del principio della responsabilitàpersonale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del d.lgs.cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il creditoerariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile apersona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione(Cass. n. 8097 del 2003; n. 18862 del 2005; n.21326 del 2006),sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario dellesanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere (Cass. n.25644 del 2018 e n. 26015 del 2022);- i motivi di ricorso vanno, pertanto, esaminati solo per la partedell’avviso di accertamento riguardante le imposte;- con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenzaper error in procedendo e violazione dell’art. 112 cod proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere laCTR ritenuto assorbito il dedotto vizio di motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, cheera privo delle pagine 3 e 4, omettendo di motivare al riguardo;- il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo lacontribuente dimostrato di avere eccepito fin dal ricorso introduttivola mancanza di alcune pagine dell’avviso di accertamento impugnato,Numero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026essendosi limitata a dedurre genericamente la mancata motivazionedell’atto, senza null’altro precisare;- con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR violato le regole diripartizione dell’onere probatorio, avendo ritenuto che gravasse sulcontribuente l’onere della prova relativa “al movimento finanziario”,posto che, se i giudici di appello avessero con ciò inteso porre a caricodel contribuente la mancata prova dell’incasso del maggior valoreaccertato dall’Ufficio in relazione ai beni venduti, tale dimostrazione,trattandosi di fatto negativo, non poteva far carico al contribuente,bensì all’Agenzia delle entrate, che si era limitata a rilevare che lachiusura dell’attività non era sufficiente a giustificare il valore dellacessione e che spettava al contribuente dimostrare la liceità fiscaledell’operazione, senza contestare la regolarità delle scritture contabilio indicare gli indici presuntivi di maggiori ricavi; il contribuente avevaassolto comunque il proprio onere probatorio avendo dimostrato chela vendita della merca ad un prezzo inferiore a quello accertatodall’Ufficio era dovuta alle sue gravi e documentate condizioni disalute e alla necessità di rientrare dall’esposizione bancaria edestinguere i debiti verso i fornitori; tali circostanze, benchè non statecontestate dall’Ufficio, non sono state neppure vagliate dalla CTR;- il motivo è infondato;- con riguardo alle vendite sottocosto, questa Corte ha chiarito chel'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmenteregolare ma intrinsecamente inattendibile stante l'anti-economicitàdel comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva,ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 edell'art. 54, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, sullabase di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ilNumero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, icompensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dallecondizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo suquest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare lacorrettezza delle proprie dichiarazioni (Cass. 5/12/2022, n. 36713);- la vendita sottocosto, quindi, costituisce, in assenza di circostanzegiustificative da parte del contribuente, un’anomalia gestionale (Cass.n. 3192 del 2025);- la CTR si è attenuta ai suindicati principi avendo evidenziato ilcomportamento antieconomico del contribuente che ha venduto, siapure nella fase di cessazione dell’attività, la merce residua ad unprezzo di molto inferiore a quello di acquisto;- i giudici di appello hanno ritenuto non idonee le prove addotte dalcontribuente per giustificare la sua condotta, avendo rilevato chemancava la tracciabilità dei pagamenti, al fine di dimostrare il prezzoeffettivo di vendita;- in conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere con riferimento alle sanzioni e, per il resto, ilricorso va rigettato;- la declaratoria di estinzione solo parziale, e per fatto sopravvenuto,non preclude il riconoscimento dell’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 attesa l’infondatezza del ricorso;- le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia delcontendere in relazione alle sanzioni irrogate e rigetta il ricorso per ilresto; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in €2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;Numero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le in calce alricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria n. 3893/06/2017, depositata il 29.12.2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Calabria rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Coppola avverso la sentenza della Commissione tributaria provincialeNumero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato il ricorso proposto dalmedesimo contribuente avverso l’avviso di accertamento per IVA esanzioni, in relazione all’anno d’imposta 2005, con il quale venivaaccertato il maggior valore della merce venduta a stock a seguitodella chiusura dell’attività imprenditoriale;- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessain questa sede, che:- il valore attribuito alla merce venduta a stock non risultava daalcuna valida prova documentale, quale gli inventari attestanti lerimanenze finali dei vari anni di attività, il grado di obsolescenza dellamerce venduta che giustificasse l’eccessivo squilibrio di valore e ilmovimento finanziario (merce acquistata per euro 164.299,00 evenduta per euro 40.000,00); considerata l’antieconomicità delleoperazioni di vendita effettuate, spettava al contribuente dimostrarela loro regolarità;- il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va dato atto che il difensore del ricorrente hadepositato in data 26.06.2026 certificato di morte di CoppolaDomenico (da cui si evince che il decesso è avvenuto in data11.04.2025) e rinuncia all’eredità resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], davanti alnotaio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- al riguardo si deve ribadire che nel giudizio di cassazione, inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l'istitutodell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di unaNumero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, nonassume alcun rilievo (Cass. n. 1757 del 2016);- ciò posto, tuttavia, deve dichiararsi la parziale estinzione delgiudizio per la cessazione della materia del contendere, per quantoriguarda la pretesa sanzionatoria;- come ha già rilevato questa Corte, infatti, in caso di decesso delcontribuente, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del d.lgs.n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredidell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio diordine generale in quanto corollario del principio della responsabilitàpersonale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del d.lgs.cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il creditoerariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile apersona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione(Cass. n. 8097 del 2003; n. 18862 del 2005; n.21326 del 2006),sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario dellesanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere (Cass. n.25644 del 2018 e n. 26015 del 2022);- i motivi di ricorso vanno, pertanto, esaminati solo per la partedell’avviso di accertamento riguardante le imposte;- con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenzaper error in procedendo e violazione dell’art. 112 cod proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere laCTR ritenuto assorbito il dedotto vizio di motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, cheera privo delle pagine 3 e 4, omettendo di motivare al riguardo;- il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo lacontribuente dimostrato di avere eccepito fin dal ricorso introduttivola mancanza di alcune pagine dell’avviso di accertamento impugnato,Numero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026essendosi limitata a dedurre genericamente la mancata motivazionedell’atto, senza null’altro precisare;- con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR violato le regole diripartizione dell’onere probatorio, avendo ritenuto che gravasse sulcontribuente l’onere della prova relativa “al movimento finanziario”,posto che, se i giudici di appello avessero con ciò inteso porre a caricodel contribuente la mancata prova dell’incasso del maggior valoreaccertato dall’Ufficio in relazione ai beni venduti, tale dimostrazione,trattandosi di fatto negativo, non poteva far carico al contribuente,bensì all’Agenzia delle entrate, che si era limitata a rilevare che lachiusura dell’attività non era sufficiente a giustificare il valore dellacessione e che spettava al contribuente dimostrare la liceità fiscaledell’operazione, senza contestare la regolarità delle scritture contabilio indicare gli indici presuntivi di maggiori ricavi; il contribuente avevaassolto comunque il proprio onere probatorio avendo dimostrato chela vendita della merca ad un prezzo inferiore a quello accertatodall’Ufficio era dovuta alle sue gravi e documentate condizioni disalute e alla necessità di rientrare dall’esposizione bancaria edestinguere i debiti verso i fornitori; tali circostanze, benchè non statecontestate dall’Ufficio, non sono state neppure vagliate dalla CTR;- il motivo è infondato;- con riguardo alle vendite sottocosto, questa Corte ha chiarito chel'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmenteregolare ma intrinsecamente inattendibile stante l'anti-economicitàdel comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva,ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 edell'art. 54, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, sullabase di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ilNumero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, icompensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dallecondizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo suquest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare lacorrettezza delle proprie dichiarazioni (Cass. 5/12/2022, n. 36713);- la vendita sottocosto, quindi, costituisce, in assenza di circostanzegiustificative da parte del contribuente, un’anomalia gestionale (Cass.n. 3192 del 2025);- la CTR si è attenuta ai suindicati principi avendo evidenziato ilcomportamento antieconomico del contribuente che ha venduto, siapure nella fase di cessazione dell’attività, la merce residua ad unprezzo di molto inferiore a quello di acquisto;- i giudici di appello hanno ritenuto non idonee le prove addotte dalcontribuente per giustificare la sua condotta, avendo rilevato chemancava la tracciabilità dei pagamenti, al fine di dimostrare il prezzoeffettivo di vendita;- in conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere con riferimento alle sanzioni e, per il resto, ilricorso va rigettato;- la declaratoria di estinzione solo parziale, e per fatto sopravvenuto,non preclude il riconoscimento dell’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 attesa l’infondatezza del ricorso;- le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia delcontendere in relazione alle sanzioni irrogate e rigetta il ricorso per ilresto; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in €2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;Numero registro generale 20690/2018Numero sezionale 4537/2026Numero di raccolta generale 19738/2026Data pubblicazione 14/06/2026ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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