Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 09874/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; éf/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'Il febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa il 14 luglio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati ascrittigli.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen., è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi.

In particolare, (v. f. 3 della sentenza impugnata) il Collegio territoriale - quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva - ha sottolineato che la pena inflitta era adeguata, avendo il primo giudice già concesso benevolmente le attenuanti generiche, nonostante l'estrema gravità dei fatti, il contesto in cui è stata realizzata la condotta, la modalità della stessa (detenzione di ben due pistole con matricola abrasa) e la negativa personalità dell'imputato; osservato che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (così Sez.

U, n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549); osservato che il secondo motivo, con cui si censura l'inosservanza della legge penale con riferimento alla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto la doglianza risulta dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluta con l'atto d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/12/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; éf/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'Il febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa il 14 luglio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati ascrittigli. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen., è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi. In particolare, (v. f. 3 della sentenza impugnata) il Collegio territoriale - quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva - ha sottolineato che la pena inflitta era adeguata, avendo il primo giudice già concesso benevolmente le attenuanti generiche, nonostante l'estrema gravità dei fatti, il contesto in cui è stata realizzata la condotta, la modalità della stessa (detenzione di ben due pistole con matricola abrasa) e la negativa personalità dell'imputato; osservato che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (così Sez. U, n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549); osservato che il secondo motivo, con cui si censura l'inosservanza della legge penale con riferimento alla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto la doglianza risulta dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluta con l'atto d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/12/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris