CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 10072/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata l a Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che, in sede di rito abbreviato , aveva condannato I smail [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art . 73 , comma 1 , d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con un unico motivo di annullamento, la nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia.La difesa ha precisato che : - l ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato dall’imputato al momento dell’arresto, il 22 settembre 2024,e non è mai stato revocato ; -il 4 ottobre 2024 è stato nominato, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale secondo difensore di fiducia, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -l’8 novembre 2024, con l’atto di conferimento di procura speciale per la discussione del giudizio abbreviato a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata solo la nomina di quest’ultimo, con revoca di ogni altro precedente difensore; -a seguito della sentenza di primo grado, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto appello; nelle more della fissazione dell’udienzaè stata trasmessa alla Corte di appello, da parte della Procura della Repubblica di Torino, una dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 febbraio 2025, nonostante questi fosse già stato revocato e, comunque, continuando, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a rivestire la qualità di – unico - difensore di fiducia dell’imputato; -a seguito della ricezione della rinuncia, è stato erroneamente nomin ato un difensore di ufficio,cui è stato notificato il decreto di citazione in appello. Così, al processo in appello, svoltosi con rito cartolare, non ha potuto partecipare il difensore di fiducia dell’imputato, che non ha mai avuto notizia della sua celebrazione. 3.Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo,cod. proc. pen. ( S ez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritain, Rv. 263598 –01). In motivazione la Corte ha precisato che, laddove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 3. Nel caso in esame, il difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA] , non ha mai ricevuto la notificazione dell’atto di citazione in appello, in quanto è stato nominato un difensore di ufficio, ritenendo erroneamente che l’imputato fos s e privo di difensore di fiducia. L’omessa notificazionedel decreto di citazione al difensor di f i ducia , come sopra detto, integra una nullità assoluta, che si estende agli atti ad essa successivi e, quindi, a tutto il giudizio di appello e alla relativa sentenza(art. 185 cod. proc. pen.). 4. Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Co