CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la inammissibilità degli appelli cautelari proposti dai fratelli Giordano - Aurelio, Lorenzo e Aldo - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP in sede aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un terreno ubicato nella località [OSCURATO:PERSONA] di Isola di [OSCURATO:PERSONA] su cui insiste il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", cespite che è stato confiscato con sentenza di primo grado del GUP del Tribunale di Catanzaro del 18/6/2019. Detto rigetto era stato motivato dal GIP a causa dell'intervenuta confisca del bene, pronunciata con la sentenza di condanna degli istanti alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione ciascuno per il reato ex art. 416 bis cod. pen. 1.1. Il Tribunale cautelare, a sua volta, ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli degli imputati, i quali non avrebbero dovuto adire le impugnazioni cautelari per ottenere la restituzione del bene confiscato con sentenza di primo grado, bensì impugnare la disposizione riguardante la confisca "con gli stessi mezzi previsti per i capi penali", ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen., richiamando a conforto di tale impostazione la sentenza di questa Corte n. 11914 del 2019, nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] n. 48126 del 2017. 1.2. Per inciso, lo stesso appello cautelare, proposto dalle sorelle dei ricorrenti, terze estranee rispetto al processo penale, è stato accolto con restituzione delle quote di loro proprietà, sia per essere stata dimostrata la provenienza lecita del bene, che per l'assenza del requisito di ragionevolezza temporale tra l'epoca di acquisto del cespite oggetto di sequestro e i tempi di adesione dei fratelli alla compagine mafiosa, contestata a partire dall'anno 2002. 2. Avverso detta ordinanza i fratelli Giordano hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 322 bis cod. proc. pen. I ricorrenti si sono appellati al principio sancito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 48126 del 20/7/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280843, per propugnarne l'efficacia generale, e non circoscritta ai terzi estranei al procedimento penale, richiamando a conforto altre pronunce delle sezioni semplici (Sez. 2, n. 31813 del 27/6/2018, Ragusa, Rv. 273240; Sez. 5, n. 37489 del 7/4/2021, Quattro- mani). La ratio giustificatrice viene indicata nel dato che finché la sentenza diviene irrevocabile, il bene è indisponibile non perché confiscato, ma perché sequestrato, così permanendo la legittimazione tanto degli imputati che dei terzi 2 . a contrastare la temporanea ablazione dinanzi all'organo legittimato al controllo delle misure cautelari, cioè il Tribunale cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. La riflessione sul tema giuridico posto dalla vicenda in esame deve attestarsi sulla ormai consolidata interpretazione del principio di diritto posto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 48126 del 20/7/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280843, laddove si era riconosciuto ai terzi interessati rimasti estranei al processo, formalmente proprietari del bene già in sequestro, di cui era stata disposta con sentenza la confisca, la possibilità di chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia fosse divenuta irrevocabile, la restitu- zione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Tale rimedio, in quella sentenza indirizzato alla specifica situazione del terzo proprietario del bene appreso, è stato poi esteso - con varie pronunce di questa Corte, l'ultima delle quali è quella di Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634 - in termini generali, dunque comprensivi degli stessi imputati, secondo la massima per cui «in tema di misure cautelari reali, prima dell'irrevo- cabilità della sentenza di merito che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento impositivo del vincolo reale, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene» (Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026; Sez. 3, Ordinanza n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476; Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240). 1.2. Vi sono ragioni per superare la precedente posizione espressa dalla sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, Stummo, Rv. 275323), che aveva teorizzato un sistema binario, distinguendo tra i rimedi esperibili dai terzi, che non potendo impugnare una sentenza che non li riguarda sono stati ammessi all'appello cautelare a tenore delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], e quelli riservati agli imputati che per legge - art. 579, comma 3, cod. proc. pen. - devono impugnare detta confisca con gli stessi mezzi previsti per i capi penali. Invero, tale distinzione non trova basi all'esito di una più approfondita analisi del titolo che sorregge l'ablazione del bene, da ravvisarsi in entrambe le situazioni ancora nel vincolo cautelare del sequestro, e non già in una confisca in itinere, essendo stata pronunciata nel corso del processo di cognizione, ma non ancora stabilizzata dall'irrevocabilità della sentenza.Il filone maggioritario rappresentato dalle citate pronunce, infatti, rimarca che - finché la sentenza non diviene irrevocabile - il bene risulta indisponibile non perché confiscato, ma perché sottoposto al vincolo del sequestro. Tale rilievo è particolarmente convincente, potendo oltretutto indirizzare la trattazione nelle sedi adeguate di problematiche specifiche che derivano dalla radicale diversità delle ragioni giustificatrici del sequestro preventivo rispetto a quelle della confisca. Indicazioni in tal senso derivano dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], la quale ha affermato che proprio la natura incidentale del procedimento cautelare consente di ritenerlo attivabile anche nel corso del processo di cognizione, in coerenza con quanto accade per il riesame delle vicende cautelari personali, sottoposte al vaglio autonomo del tribunale cautelare per tutta la durata del processo di cognizione. 2. Alla stregua di tale impostazione, deve dunque affermarsi la legittimazione degli odierni ricorrenti fratelli Giordano - Aurelio, Lorenzo e Aldo - imputati per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. ed ancora sub iudice per detto processo, come da attestazione del difensore, a ricorrere in sede cautelare per l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della revoca del sequestro preventivo. 3. Ne deriva che deve essere annullata la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare, resa nei confronti dei ricorrenti, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per l'esame nel merito delle doglianze da essi proposte avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro dei beni ivi indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen