CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26legale rappresentante pro tempore, rappresentata e2953difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 884/2021 della CORTE D'APPELLOdi BOLOGNA, depositata il 11/11/2021 R.G.N. 174/2021;Numero registro generale 13317/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 23697/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diData pubblicazione 21/07/2026consiglio del 17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza n.884/2021 della Corte d’appello di Bologna indicata in epigrafe, che ha rigettato ilgravame proposto avverso la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dal ricorso introduttivo proposto dalla medesimarapporto sostanzialmente di lavoro subordinato a tempo indeterminato conTRANSCOOP [OSCURATO:PERSONA], pur formalmente inquadrato quale rapportosocietario.2. La ricorrente chiedeva, in via principale: l’accertamento della naturasubordinata del rapporto; la declaratoria di illegittimità della delibera di esclusioneda socia, comunicata l’11 marzo 2015; la reintegrazione nel posto di lavoro e nellacompagine sociale, con conseguente risarcimento del danno.In via subordinata, domandava la declaratoria di illegittimità della medesimadelibera quale atto equivalente a licenziamento privo di giusta causa o giustificatomotivo, con tutela risarcitoria.A fondamento delle domande, la Ferrari deduceva: di aver svoltocontinuativamente attività di autotrasporto in favore della cooperativa; di esserestata, negli anni più recenti, progressivamente privata di incarichi lavorativi; di aversubito condotte vessatorie; di aver ricevuto la delibera di esclusione per asseriteesposizioni debitorie, ritenute ingiustificate.3. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Coop., contestando integralmente le domande.Il giudizio di primo grado era caratterizzato da una complessa vicendaprocessuale in punto di competenza; definitivamente, la Corte di cassazione avevaNumero registro generale 13317/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 23697/2026Data pubblicazione 21/07/2026individuato la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dellavoro.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale: dichiarava inammissibile l’impugnazionedella delibera di esclusione da socio; rigettava le ulteriori domande, escludendo lanatura subordinata del rapporto; rigettava la domanda risarcitoria.4. La Corte d’appello di Bologna: rigettava integralmente l’appello principale;dichiarava assorbito quello incidentale; confermava la sentenza di primo grado.La Corte territoriale, in particolare: riteneva tardiva l’impugnazione delladelibera di esclusione, individuando il dies a quo nella data di rilascio dell’avviso digiacenza della raccomandata contenente la comunicazione; escludeva la naturasubordinata del rapporto, valorizzando la disciplina statutaria e regolamentare dellasocietà consortile e le risultanze istruttorie, dalle quali emergeva l’autonomiaorganizzativa ed economica della ricorrente; escludeva la sussistenza di condottevessatorie e il danno lamentato; riteneva corretta la mancata ammissione di provetestimoniali per genericità.5. Avverso tale decisione la Ferrari ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di cinque motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Coop.6. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod.prc.civ.7. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis 1. cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 2533, 1324, 1334, 1335, 1418, secondo comma, 1346 cod.civ., nonchédell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardival’impugnazione della delibera di esclusione da socia, assumendo che il termine perproporre opposizione non potesse decorrere dalla data dell’avviso di giacenza dellaraccomandata, in assenza peraltro di integrale comunicazione della delibera stessa.Numero registro generale 13317/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 23697/20262. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omesso esame di un fattoData pubblicazione 21/07/2026decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato la circostanzadecisiva rappresentata dalla effettiva data di conoscenza della delibera diesclusione, individuata nell’11 marzo 2015, con conseguente erroneità delladeclaratoria di tardività.2.1. I motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sono complessivamenteinfondati. Sotto un primo profilo, il secondo motivo trascura di confrontarsi con laricostruzione dei fatti rilevanti operata dalla Corte territoriale. La sentenzaimpugnata, alla pagina 4, nel riportare le deduzioni della stessa appellante Ferrari,ha affermato che la comunicazione dei contenuti della delibera di esclusione datata24 febbraio 2015, era stata anticipata con pec (inviata il 27 febbraio 2015) a cuiera seguito invio con lettera raccomandata avente lo stesso contenuto; questa, nonconsegnata per l'assenza del destinatario, è stata poi effettivamente ritirata l’11marzo 2015. Tali fatti sono del tutto incontestati e, come osservato dalla controricorrente, risultano conformi alle previsioni dello Statuto in tema di forme dicomunicazione di tali atti societari.Il ricorso, in presenza di doppia sentenza conforme di rigetto, non si confrontaadeguatamente con tale ragionamento, prospettando la tesi che il dies a quo deltermine per impugnare la delibera non possa che decorrere dalla effettiva consegnadel plico contenente la lettera raccomandata relativa alla medesima delibera diesclusione. Tale tesi, oltre che priva della necessaria specificità rispetto alcontenuto della motivazione, in violazione dell’art. 366 cod.proc.civ, risulta inconcreto non correlabile alla fattispecie, ove il contenuto del plico era già conosciutoe non meramente conoscibile da parte della destinataria.La sentenza non contiene neanche errori in diritto.Infatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi la non recente Cass. n.715 del 1988) ha affermato che, date l'ampia formulazione dell'art. 1335 el'assenza di deroghe, anche per mera incompatibilità, il principio ivi stabilito,secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputaNumero registro generale 13317/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 23697/2026Data pubblicazione 21/07/2026conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi nonprova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia, èapplicabile non soltanto alle dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto, maa tutte le dichiarazioni ricettizie (conf. sent. Cass. nn. 2457/68, 629/78).La già menzionata presunzione, che non è connaturale ad alcun mezzo ditrasmissione della dichiarazione diretta a persona determinata, opera anche se sifaccia uso del servizio postale, quale che sia la forma, da questo prevista, adottatain concreto dal mittente quando dall'incaricato del servizio postale sia certificata laconsegna all'indirizzo del destinatario.Le irregolarità riguardanti il consegnatario del plico, al pari degli altri fatti chepossono avere reso impossibile la conoscenza della dichiarazione, assumono rilievodecisivo solo se si traducano, in concorso eventuale con la prova di altrecircostanze, nella dimostrazione di tale impossibilità. L'accertamento sul se da partedel destinatario sia stato adempiuto l'onere probatorio di cui all'art. 1335, èriservato, come ogni altro giudizio sulla sussistenza e la rilevanza dei fatti di causa,al giudice del merito, salvo il controllo, in sede di legittimità, della correttezza dellamotivazione. Nel caso di specie, ha osservato la sentenza impugnata, ladestinataria della comunicazione non aveva mai eccepito l’incolpevole mancataconoscenza della comunicazione a lei indirizzata della delibera di esclusione.3. Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 142del 2001, nonché degli artt. 1362, 2094, 2602 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente censura la decisione nella parte in cui ha escluso la naturasubordinata del rapporto intercorso con la cooperativa, sostenendo che la Corted’appello non avrebbe correttamente qualificato il rapporto, disattendendo gli indicifattuali della subordinazione e la dedotta simulazione del rapporto associativo.3.1. Il motivo appare del tutto aspecifico. Nella rubrica indica la violazionecumulativa sia dell’art. 2094 c.c. che dell’art. 2602 c.c., nell’esposizione lamentache la sentenza non abbia valutato l’assenza delle ragioni che avevano portato laNumero registro generale 13317/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 23697/2026Data pubblicazione 21/07/2026società alla esclusione della Ferrara, ma ciò non è correlato alla pronuncia didecadenza dall’impugnativa di esclusione.Il tema è peraltro rimasto assorbito negativamente visto l’esito dei primi duemotivi dell’odierno ricorso. Inoltre, dopo aver in modo inammissibile, richiedendoal giudice di legittimità di valutare la propria regolarità contributiva e fiscale al finedi dimostrare l’insussistenza degli inadempimenti verso il patto societario contestati(vedi le allegazioni documentali inserite nella forma diretta, senza alcun vagliocritico e selettivo, all’interno del ricorso tra pag. 23 e pag. 24 del ricorso), il motivoprocede riportando sino a pag. 31 del ricorso il testo della sentenza impugnata, poiesamina la natura del consorzio con attività esterna, delineando le differenze con illavoro subordinato, l’appalto e il lavoro autonomo, secondo le indicazioni normativee le interpretazioni giurisprudenziali. Infine, il motivo deduce la natura simulata delrapporto societario, asseritamente dissimulante un rapporto di lavoro subordinatointercorso tra la Ferrara e la società controricorrente.Il ricorso per cassazione viene intercalato, a pag. 40, dalla produzione direttadi prospetti di viaggi rilasciati dalla TRANSCOOP da cui, secondo la ricorrente,dovrebbe desumersi che l’obbligo del consorziato di operare solo quale associato ein nome del consorzio costituirebbe necessariamente una forma di inserzione delsingolo consorziato nell’apparato organizzativo della società, ma ciò nulla comprovacirca l’affermata simulazione volontaria del rapporto societario, né si confronta conl’accertamento in fatto, operato dalla Corte territoriale alle pagine 10 e ss., che haconfermato il giudizio di primo grado in punto di genuinità del contratto di consorzio( ai sensi dell’art. 2602 c.c. e dello Statuto) stipulato formalmente tra le parti,anche valutando in tal senso l’esito delle prove testimoniali e i contenuti delregolamento societario, con l’affermazione dell’attribuzione al consorziato dellaresponsabilità economica della propria impresa.La Corte ha peraltro escluso, in fatto, che la Ferrari fosse a disposizione dellacooperativa 24 ore al giorno e ha appurato che non aveva mai percepitoretribuzione, posto che fatturava direttamente a TRANSCOOP, per un importo pariNumero registro generale 13317/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 23697/2026Data pubblicazione 21/07/2026a quello riconosciuto dal cliente finale alla cooperativa al netto del contributo dovutodal socio ex art. 20 dello statuto. Ha pure escluso l’obbligo di giustificare le assenze.Il motivo è quindi, sostanzialmente inammissibile sia perché aspecifico siaperché attinente al fatto, di cui chiede una diversa ricostruzione rispetto a quellaoperata dai giudici del merito, in una situazione di cosiddetta “doppia conforme”.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Sotto tale profilo, reitera le censurein ordine alla qualificazione del rapporto, assumendo che la Corte territorialeavrebbe omesso di valutare circostanze rilevanti emergenti dalle risultanzeistruttorie idonee a dimostrare la natura subordinata della prestazione.5. Con il quinto motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., con riguardo alla mancataammissione delle prove orali dedotte.La ricorrente si duole del mancato espletamento dei mezzi istruttori richiesti,sostenendo che gli stessi sarebbero stati decisivi ai fini della dimostrazione dellasubordinazione e delle condotte lamentate.6. Con il sesto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La ricorrente censura, sotto ulteriore profilo,la mancata ammissione delle prove testimoniali, deducendo la lesione del diritto didifesa e del principio del contraddittorio, nonché l’erroneità della valutazione digenericità dei capitoli di prova.6.1. I motivi quarto e quinto, dedotti ex art. 360, primo comma n. 5, sonoinammissibili per diverse ragioni. In primo luogo, la sentenza è confermativa dellapronuncia di primo grado, sicché – nel dedurre la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.- la ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro divergenti (Cass.5528/2014; Cass. 26774/2016; Cass. 5947/2023).Numero registro generale 13317/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 23697/2026Inoltre, non superano il vaglio di ammissibilità perché tendono palesemente aData pubblicazione 21/07/2026provocare un diverso apprezzamento dei fatti che costituisce attività riservata algiudizio di merito e si discostano palesemente dal paradigma normativo chedisciplina tale tipo di vizio, posto che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie ( tra le molteplici Cass. n. 17005 del 20/06/2024 (Rv. 671706- 01).7. Infondato è il sesto motivo.In ordine alla mancata ammissione dei testi (pag. 14 della sentenza impugnata)la sentenza ha confermato il giudizio sulla genericità e sul carattere valutativo degliarticolati di prova già espresso dal Tribunale, e in questa sede la ricorrente, nelriportare i contenuti di tali articolati, sostanzialmente ripropone la stessa istanzadisattesa dal giudice di merito. Vale l'orientamento secondo cui il giudizio sullasuperfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione,involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata suerronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico» (così Cass.10/09/2004, n. 18222); nel presente caso, la valutazione operata non può dirsibasata su erronei principi giuridici, in quanto il giudice di appello ha correttamenteescluso una prova ritenuta irrilevante perché priva di decisività, con conseguentedifetto di alcuna incongruenza di ordine logico (Cass. n. 34189 del 21/11/2022 (Rv.666179 - 01).Numero registro generale 13317/2022Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 23697/20268. In definitiva, il ricorso va rigettato con consequenziale condanna dellaData pubblicazione 21/07/2026ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.9. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,pari ad € 6000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborsoforfettario delle spese generali in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 17.6.2026.La PresidenteAdriana Doronzo