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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01883/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2976/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aci, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,Via degli Scipioni 268; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA]. 765/2020 , depositata i l 15 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In data 28 novembre 2012 l'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di rappresentante legale dell’[OSCURATO:PERSONA], estinta in data 31 dicembre 2008, l'avviso di accertamento n .

THS041903018 con il quale l'Amministrazione finanziaria rettificava i dati della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007.

In particolare, l'Ufficio rilevava la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti pari a euro 1.750.000,00 e procedeva con il recupero dell'IVA indebitamente detratta.La pretesa tributaria, pari ad euro 385.700,00 di maggiore imposta ed euro 182.125,00 di sanzioni, diveniva definitiva in assenza di impugnazione entro i termini.

A fronte del mancato pagamento del dovuto, l'Ufficio provvedeva all'affidamento all'Agente della Riscossione per l'avvio dell'esazione coattiva.

Successivamente, l'Agenzia delle entrate - Riscossio n e emetteva nei confronti dell ’ [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione n. 1269513010213299000 di avvenuta presa in carico della partita e l'intimazione di pagamento n. 09520159007386385/00 con l'invito a versare le somme dovute all'Erario e li notificava a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di rappresentante legale dell'associazione.

Il contribuente impugnava l’avviso di intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 290/02/2016, la Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso del contribuente.

2. – Avverso tale sentenza proponeva no appello l 'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossio n e .

Resisteva con proprie controdeduzioni il contribuente.

Con sentenza n. 765/2019, depositata in data 15giugno 2020, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appelloe, conseguentemente, confermava la sentenza impugnata.

3. – L 'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione propon gono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste il contribuente con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In via preliminare va re spinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo sta t o l ’ a t to sottoscritto da un avvocato dello Stato.

In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura "ad litem", che trova fondamento nell'"intuitus fiduciae" e nella personalità della prestazione.

Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa(Cass. n. 13627/2018).

Nel caso di specie, il ricorso è stato firmato digitalmente dall’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] ; quindi, indipendentemente dalla stampigliatura riportata in calce al ricorso a pagina 11 (che reca anche il nome dell’avvocato dello StatoPaolo del Vecchio), la paternità del ricorso le appartiene.

2. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 81 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale affermato che l’invalidità dell’intimazione di pagamento, in quanto emessa nei confronti di soggetto giuridico inesistente, non rappresentando un’eccezione in senso stretto, bensì attenendo al profilo della legittimazione passiva, risulta rilevabile d’ufficio.

2.1. –Il motivo è infondato.

La questione del difetto di legittimazione dell'associazione poiché estinta era stata sollevat a in primo grado con il ricorso introduttivo.

3. – Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., 12, comma 3 , d .P.R. 602/1973, 65 , comma 4 d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale violato le norme e i principi che regolano la disciplina dell’estinzione delle società, laddove ha dichiarato l’invalidità dell’intimazione di pagamento in quanto intestata alla società già estinta.

3.1. –Il motivo, da affrontarsi qual e ragione più liquida ( Cass.n. 30745/2019), è fondato.

Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità formulate in via preliminare riguardo al secondo motivo giacché attengono alla questione di diritto prospettata nella censura.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C., è valido l'avviso di accertamento intestato a un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima.

Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, exart. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 ( Cass. n. 25451/2021) .

4. – L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo con cui si contesta la violazione dell’art.132,comma 2, n. 4 c.p.c. , 36 , comma 2 , n. 4 d. lgs. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., 111,comma 6, e 24 Cost., in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 4 c.p.c. , per aver la Commissione tributaria regionale reso una pronuncia affetta da motivazione omessa ovvero apparente.

5. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , rigetta il primo , assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la liquidazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2976/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aci, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,Via degli Scipioni 268; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA]. 765/2020 , depositata i l 15 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In data 28 novembre 2012 l'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di rappresentante legale dell’[OSCURATO:PERSONA], estinta in data 31 dicembre 2008, l'avviso di accertamento n . THS041903018 con il quale l'Amministrazione finanziaria rettificava i dati della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007. In particolare, l'Ufficio rilevava la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti pari a euro 1.750.000,00 e procedeva con il recupero dell'IVA indebitamente detratta.La pretesa tributaria, pari ad euro 385.700,00 di maggiore imposta ed euro 182.125,00 di sanzioni, diveniva definitiva in assenza di impugnazione entro i termini. A fronte del mancato pagamento del dovuto, l'Ufficio provvedeva all'affidamento all'Agente della Riscossione per l'avvio dell'esazione coattiva. Successivamente, l'Agenzia delle entrate - Riscossio n e emetteva nei confronti dell ’ [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione n. 1269513010213299000 di avvenuta presa in carico della partita e l'intimazione di pagamento n. 09520159007386385/00 con l'invito a versare le somme dovute all'Erario e li notificava a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di rappresentante legale dell'associazione. Il contribuente impugnava l’avviso di intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 290/02/2016, la Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso del contribuente. 2. – Avverso tale sentenza proponeva no appello l 'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossio n e . Resisteva con proprie controdeduzioni il contribuente. Con sentenza n. 765/2019, depositata in data 15giugno 2020, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appelloe, conseguentemente, confermava la sentenza impugnata. 3. – L 'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione propon gono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste il contribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via preliminare va re spinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo sta t o l ’ a t to sottoscritto da un avvocato dello Stato. In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura "ad litem", che trova fondamento nell'"intuitus fiduciae" e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa(Cass. n. 13627/2018). Nel caso di specie, il ricorso è stato firmato digitalmente dall’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] ; quindi, indipendentemente dalla stampigliatura riportata in calce al ricorso a pagina 11 (che reca anche il nome dell’avvocato dello StatoPaolo del Vecchio), la paternità del ricorso le appartiene. 2. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 81 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale affermato che l’invalidità dell’intimazione di pagamento, in quanto emessa nei confronti di soggetto giuridico inesistente, non rappresentando un’eccezione in senso stretto, bensì attenendo al profilo della legittimazione passiva, risulta rilevabile d’ufficio. 2.1. –Il motivo è infondato. La questione del difetto di legittimazione dell'associazione poiché estinta era stata sollevat a in primo grado con il ricorso introduttivo. 3. – Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., 12, comma 3 , d .P.R. 602/1973, 65 , comma 4 d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale violato le norme e i principi che regolano la disciplina dell’estinzione delle società, laddove ha dichiarato l’invalidità dell’intimazione di pagamento in quanto intestata alla società già estinta. 3.1. –Il motivo, da affrontarsi qual e ragione più liquida ( Cass.n. 30745/2019), è fondato. Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità formulate in via preliminare riguardo al secondo motivo giacché attengono alla questione di diritto prospettata nella censura. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., è valido l'avviso di accertamento intestato a un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, exart. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 ( Cass. n. 25451/2021) . 4. – L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo con cui si contesta la violazione dell’art.132,comma 2, n. 4 c.p.c. , 36 , comma 2 , n. 4 d. lgs. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., 111,comma 6, e 24 Cost., in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 4 c.p.c. , per aver la Commissione tributaria regionale reso una pronuncia affetta da motivazione omessa ovvero apparente. 5. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , rigetta il primo , assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la liquidazione d
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