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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 agosto 2021

Cassazione n. 28471/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17127/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 52, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e z-- VIGANO' ROBERTO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso la sentenza, n. 899/2020, della [OSCURATO:PERSONA] MILANOdepositata il giorno 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia in esame ha ad oggetto un'azione ex art. 146 I.fall. intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro propri ex amministratori e sindaci, nonché nei confronti di una società di revisione ed una banca.

Sono state contestate, tra le altre, peculiari operazioni distrattive poste in essere dagli amministratori.

1.1. Per quanto concerne, più specificamente, la [OSCURATO:SOCIETA]., le è stato ascritto, giusta l'art. 2497, comma 2, cod. civ., l'avere consentito e/o avallato dette operazioni, percependo somme di denaro, malgrado fosse consapevole dello stato di insolvenza della società poi fallita.

1.2. La menzionata banca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2020, n. 899, che, accogliendo il gravame del fallimento predetto ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la prima al pagamento, in favore del fallimento stesso, di C 1.265.026, oltre rivalutazione ed interessi, ed alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi (limitatamente ad C 30.000,00 per il primo, e ad C 22.000,00 per il secondo).

Ha resistito, con controricorso, il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..1.3.

Successivamente alla proposizione del suo ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno raggiunto un accordo transattivo, che ha interamente definito, tra le parti, in via bonaria, la materia del contendere oggetto delle statuizioni dell'impugnata sentenza, prevedendo, altresì, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Di questa circostanza si è dato atto con istanza congiunta, sottoscritta anche personalmente dalle parti, depositata nel presente giudizio il 2 agosto 2021, nella quale è stato richiesto a codesta Suprema Corte di "dichiarare la cessata materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con integrale compensazione delle spese". [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, occorre dare atto che, come segnalato dalla Cancelleria, esiste un altro ricorso (n.r.g. 18951/2020, promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contenente, a sua volta, un ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), - pendente presso la Prima sezione civile di questa Corte, in attesa di fissazione - avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2020, n. 899, già censurata da [OSCURATO:SOCIETA]. con il proprio ricorso n.r.g. 17127 del 2020; [OSCURATO:PERSONA]

1. Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 15582 del 2020; Cass.n. 5695 del 2015), il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.2.

Giusta l'art. 335 cod. proc. civ., la riunione delle impugnazioni che investono lo stesso provvedimento è obbligatoria (cfr. Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521 del 2013), sicché, nella specie, l'odierno procedimento va rinviato a nuovo ruolo onde consentire la riunione ad esso di quello, successivo, n.r.g. 18951/2020, all'esito differendosi ogni altro provvedimento sull'istanza di cessazione della materia del contendere, esclusivamente tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come congiuntamente formulata da queste ultime, [OSCURATO:PERSONA] La Corte rinvia l'odierno procedimento n.r.g. 17127/2020 a nuovo ruolo onde consentire la riunione ad esso di quello, successivo, n.r.g. 18951/2020, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza proposta da altri soggetti, all'esito differendo ogni altro provvedimento sull'istanza di cessazione della materia del contendere, esclusivamente tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come congiuntamente formulata da queste ultime.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17127/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Panama n. 52, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e z-- VIGANO' ROBERTO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso la sentenza, n. 899/2020, della [OSCURATO:PERSONA] MILANOdepositata il giorno 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia in esame ha ad oggetto un'azione ex art. 146 I.fall. intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro propri ex amministratori e sindaci, nonché nei confronti di una società di revisione ed una banca. Sono state contestate, tra le altre, peculiari operazioni distrattive poste in essere dagli amministratori. 1.1. Per quanto concerne, più specificamente, la [OSCURATO:SOCIETA]., le è stato ascritto, giusta l'art. 2497, comma 2, cod. civ., l'avere consentito e/o avallato dette operazioni, percependo somme di denaro, malgrado fosse consapevole dello stato di insolvenza della società poi fallita. 1.2. La menzionata banca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2020, n. 899, che, accogliendo il gravame del fallimento predetto ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la prima al pagamento, in favore del fallimento stesso, di C 1.265.026, oltre rivalutazione ed interessi, ed alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi (limitatamente ad C 30.000,00 per il primo, e ad C 22.000,00 per il secondo). Ha resistito, con controricorso, il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mentre sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..1.3. Successivamente alla proposizione del suo ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno raggiunto un accordo transattivo, che ha interamente definito, tra le parti, in via bonaria, la materia del contendere oggetto delle statuizioni dell'impugnata sentenza, prevedendo, altresì, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Di questa circostanza si è dato atto con istanza congiunta, sottoscritta anche personalmente dalle parti, depositata nel presente giudizio il 2 agosto 2021, nella quale è stato richiesto a codesta Suprema Corte di "dichiarare la cessata materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con integrale compensazione delle spese". [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, occorre dare atto che, come segnalato dalla Cancelleria, esiste un altro ricorso (n.r.g. 18951/2020, promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contenente, a sua volta, un ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), - pendente presso la Prima sezione civile di questa Corte, in attesa di fissazione - avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2020, n. 899, già censurata da [OSCURATO:SOCIETA]. con il proprio ricorso n.r.g. 17127 del 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 15582 del 2020; Cass.n. 5695 del 2015), il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.2. Giusta l'art. 335 cod. proc. civ., la riunione delle impugnazioni che investono lo stesso provvedimento è obbligatoria (cfr. Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521 del 2013), sicché, nella specie, l'odierno procedimento va rinviato a nuovo ruolo onde consentire la riunione ad esso di quello, successivo, n.r.g. 18951/2020, all'esito differendosi ogni altro provvedimento sull'istanza di cessazione della materia del contendere, esclusivamente tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come congiuntamente formulata da queste ultime, [OSCURATO:PERSONA] La Corte rinvia l'odierno procedimento n.r.g. 17127/2020 a nuovo ruolo onde consentire la riunione ad esso di quello, successivo, n.r.g. 18951/2020, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza proposta da altri soggetti, all'esito differendo ogni altro provvedimento sull'istanza di cessazione della materia del contendere, esclusivamente tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come congiuntamente formulata da queste ultime. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema
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