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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15338/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14728-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 244/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso due avvisi di accertamento per IRPEF relativi all'anno di imposta 2011 a seguito di cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile a Foligno; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che la cessione si è perfezionata il 16 febbraio 2011 ad un valore (110.000 euro) inferiore rispetto a quello asseverato nella perizia del 29 ottobre 2010, redatta ex art. 1 della legge n. 244 del 2007 (129.584 euro) al fine della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni posseduti alla data del primo gennaio 2008 e in occasione dell'atto di compravendita la suddetta perizia non viene menzionata e ciò determina la legittimità della rettifica effettuata dall'Ufficio in merito alla quantificazione della plusvalenza tassabile, in quanto il contribuente che indica nell'atto di compravendita un valore inferiore a quello determinato tramite perizia di stima si espone ad una possibile rettifica della determinazione della plusvalenza stessa e il breve tempo trascorso tra la data della perizia e quella della cessione rende poco verosimile che possano essersi verificate circostanze tali da giustificare un deprezzamento così consistente, ed in ogni caso il contribuente non ha addotto argomenti a sostegno della congruità del valore dichiarato.

Ric. 2020 n. 14728 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi tempestivamente costituita mediante controricorso, si costituiva col presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'Art. 370, comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 6, della legge n. 448 del 2001, per avere erroneamente ritenuto corretta la decisione dell'Ufficio che aveva rinvenuto una plusvalenza imponibile nella differenza tra il pezzo indicato nella perizia e quello della cessione del terreno edificabile. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprii

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14728-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 244/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso due avvisi di accertamento per IRPEF relativi all'anno di imposta 2011 a seguito di cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile a Foligno; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che la cessione si è perfezionata il 16 febbraio 2011 ad un valore (110.000 euro) inferiore rispetto a quello asseverato nella perizia del 29 ottobre 2010, redatta ex art. 1 della legge n. 244 del 2007 (129.584 euro) al fine della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni posseduti alla data del primo gennaio 2008 e in occasione dell'atto di compravendita la suddetta perizia non viene menzionata e ciò determina la legittimità della rettifica effettuata dall'Ufficio in merito alla quantificazione della plusvalenza tassabile, in quanto il contribuente che indica nell'atto di compravendita un valore inferiore a quello determinato tramite perizia di stima si espone ad una possibile rettifica della determinazione della plusvalenza stessa e il breve tempo trascorso tra la data della perizia e quella della cessione rende poco verosimile che possano essersi verificate circostanze tali da giustificare un deprezzamento così consistente, ed in ogni caso il contribuente non ha addotto argomenti a sostegno della congruità del valore dichiarato. Ric. 2020 n. 14728 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi tempestivamente costituita mediante controricorso, si costituiva col presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'Art. 370, comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 6, della legge n. 448 del 2001, per avere erroneamente ritenuto corretta la decisione dell'Ufficio che aveva rinvenuto una plusvalenza imponibile nella differenza tra il pezzo indicato nella perizia e quello della cessione del terreno edificabile. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprii
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