CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 07254/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tra loro riuniti, aventi tutti ad oggetto la richiesta di alcuni docenti non di ruolo della scuola pubblica di attribuzione della suddetta Carta docente, consistente in un contributo economico erogato dal Ministero della pubblica istruzione pari ad euro 500,00 annui, finalizzato all’acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, e previsto a favore dei soli docenti di ruolo. Per come riferito nell’ordinanza, i lavoratori ricorrenti a sostegno della loro richiesta hanno dedotto: - di aver lavorato per diversi anni scolastici alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati nell’ambito del medesimo anno scolastico per l’espletamento di supplenze temporanee, a volte senza soluzione di continuità l’una con l’altra, ciascuna delle quali avente però una durata inferiore a quella prevista dall’art. 4, comma 1 (fino al 31 agosto, data di conclusione dell’anno scolastico), e 2 (fino alla conclusione delle attività didattiche), della l. n. 124/1999; -di avere diritto alla Carta docente, malgrado la legge istitutiva ne abbia previsto il riconoscimento in favore dei soli docenti di ruolo, titolari pertanto di contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto non sussistono valide ragioni per un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato, dal momento che anche ai primi sono applicabili le norme sulla formazione di cui al CCNL del comparto scuola; -l’assenza di valide ragioni idonee a fondare tale disparità di trattamento era stata già affermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, mentre l’ordinanza del 18.5.2022 della CGUE, in causa C-450/2021, aveva riconosciuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ed il principio di non discriminazione ivi sancito, osta ad una normativa nazionale che riservi il beneficio della Carta docente ai soli docenti a tempo indeterminato. 2.L’ordinanza di rinvio ha dato atto che la Corte di c assazione si è già pronunciatasulla questione della spettanza della Carta del docente, sempre ai sensi dell’art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione L avoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo doveva essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all’art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè quelle aventi durata fino al termine dell’annoscolastico (31 agosto), o al termine delle attività didattiche (30 giugno).2.1 Al contempo è stato però evidenziato il fatto che non era stata affrontata la situazione dei docenti con contratti a tempo determinato per le supplenze temporanee previste dal comma 3 di detta legge (supplenze cd brevi e saltuarie), e, in particolare il Collegio giudicante “ha ritenuto che la complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo suggerisse di riservarne la soluzione “all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso”. 3.Tale affermazione, secondo il giudice remittente, è indicativa di per sé della rilevanza, ai fini della definizione dei giudizi al suo esame, della questione della spettanza o meno della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all’art. 4, comma 3 della l. n. 124/1999, la quale –per quanto appena evidenziato - non può dirsi essere stata già risolta dalla Cassazione e, inoltre, appare suscettibile di porsi in numerosi giudizi “s tante il notevole rilievo numerico del personale scolastico e i numerosissimi ricorsi, depositati presso i giudici del lavoro di tutta Italia, anche in considerazione delle molteplici soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito”. 3.1 A tal proposito l’ordinanza di rinvio sottolinea come la questione anzidetta sia stata decisa in senso opposto da alcuni Tribunali (in senso negativo, da Trib. Roma e Trib. Verona;in senso positivo, da Trib. Venezia e Trib. Ancona), i quali si sono posti in maniera differenziata rispetto a quella che l’ordinanza medesima qualifica come “elemento chiave della ratio decidendi della pronuncia di legittimità appena citata”, e cioè la connessione dell’attribuzione della Carta docente alla dimensione annuale della didattica che, in quanto correlata con la programmabilità delle attività, ne giustificherebbe quindi il riconoscimento anche in favore dei docenti assunti a tempo determinato, purché con contratti aventi durata fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, tale cioè da corrispondere a detta dimensione annuale. 3.2 Ed infatti, per il Tribunale di Roma e di Verona la connessione anzidetta priverebbe di rilievo la circostanza per cui le supplenze temporanee, in via di fatto, possano essersi protratte fino al termine delle attività didattiche; questa circostanza non potrebbe inverogiustificare ex post l’attribuzione del beneficio, in quanto la funzione di sostegno alla didattica affidata a tale strumento formativo - peraltro non unico essendone previsti altri aventi analoghe finalità formative - si realizza, nella discrezionale scelta del legislatore, laddove possa dirsi certo, già al momento della stipula del contratto, che l’impegno previsto abbia durata almeno annuale. 3.4 Per il Tribunale di Ancona e di Venezia, invece, la continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l’intero anno scolastico, è una situazione del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi vengono ad essere sostituiti dal supplente, e la “taratura” dell’importo della carta docente in una misura annua, e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, “porta ad includere nell’esigenza di sostegno alla formazione per garantire un’adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l’anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie”; ciò sarebbe peraltro ricavabile anche da talune disposizioni della disciplina di dettaglio dettata in proposito per i docenti di ruolo, le quali riconoscono l’attribuzione del beneficio, per l’intero importo, anche nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, ed anche ai docenti con contratto a tempo parziale.4.Sulla base di tali considerazioni l’ordinanza del Tribunale di Novara ha quindi affermato che risulta fondamentale “risolvere l’interrogativo riguardo alla possibilità di ritenere integrato il requisito dell’annualità (e del conseguente diritto alla percezione del beneficio in parola): a) esclusivamente in virtù di una stima quantitativo –temporale, svolta ex post, sul riscontro dell’effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali (al 30.6 o al 31.8); b) ovvero, se sia necessario spostare la valutazione di spettanza a un momento anteriore, per verificare se il rapporto contrattuale di impiego si prospettasse sin dall’inizio dell’anno scolastico come annuale”. 4.1 L’ordinanza infine, ha evidenziato come nei casi oggetto di giudizio i vari periodi di impiego svolti dai docenti ricorrenti “non coprono precisamente l’intera durata dell’anno scolastico (da inizio settembre a fine giugno o a fine agosto)”e sono “caratterizzati da eterogeneità interne agli stessi, così configurandosi situazioni solo parzialmente comparabili tra di loro”, quali la stipula, all’interno dello stesso anno, di più contratti per supplenze per cattedre diverse, presso scuole di ordine diverso, o per un monte ore settimanale non sempre costante e talvolta inferiore a quello attribuito agli insegnanti a tempo indeterminato. 5.Il giudice remittente ha quindi concluso disponendo il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc in relazione alle seguenti questioni di diritto così formulate:“a) se il beneficio di cui all’art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 (“Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all’art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione: b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell’orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto; c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico; d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per l’insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti; e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l’importo spettante ai giorni e/o all’orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell’intero anno scolastico e/o a tempo pieno”. 6.In relazione ai requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 363 bis c.p.c. deve rilevarsi che il giudice a quoevidenzia in modo articolato ed esauriente le numerose variabili non ancora risolte funditus dalla sentenza n. 29961 del 2023della Sezione Lavoro.Proprio questa analitica enunciazione, tuttavia, evidenzia che le questioni sottoposte sono plurime e non di puro diritto, essendo caratterizzate da parziali diversità di profili fattuali attinenti all’elemento temporale ed alla varietà degli insegnamenti ricoperti anche nello stesso periodo di tempo. 6.1 A questa forte ingerenza degli aspetti fattuali e casistici nella prospettazione delle questioni deve aggiungersi che le fattispecie descritte si caratterizzano anche per la non predeterminabilità ex ante della durata dell’impegno lavorativo e del vincolo o dei vincoli contrattuali. La sequenza delle questioni mette, pertanto, in luce, l’oggettiva impossibilità di prefigurarle in modo esauriente, il che porta ad escludere, già solo per questo rilievo, il ricorso al rinvio pregiudiziale anche in relazione alla gravità interpretativa che non può identificarsi nell’evidenziazione di una qualsiasi fattispecie concreta non perfettamente riconducibile al parametro normativo o a quello derivante dall’intervento nomofilattico del giudice di legittimità. Anche i principi stabiliti sul piano ermeneutico dalla Corte di cassazione sono suscettibili di adattamento da parte del giudice che li applica,il quale svolge,a sua volta, una fondamentale funzione interpretativo - conformativa dei principi di diritto espressi in sede di giudizio di legittimità (ove non ritenga di discostarsene consapevolmentee motivatamente). 6.2 Al riguardo non può ritenersi che il preciso perimetro delle questioni affrontate, precisato nella sentenza sopra citata che esclude le supplenze temporanee,induca a ritenere inevitabilmente l’adozione dello strumento del rinvio pregiudiziale per le fattispecie non dedotte in quel giudizio, dovendosi, invece, assumere come linee guida orientative i principi ivi espressi.7.In primo luogo, il tema delle supplenze temporanee di cui all’art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla innanzi richiamata . 7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono statistipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l’abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete. Alriguardo, occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica; ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicchéessi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicchéil nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.7.3 In una tale prospettiva,la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”. 7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore. 8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall’altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la [OSCURATO:PERSONA], alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”. 8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica". 8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio. 9. Difettano, pertanto,i requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti dalla pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo. 10. Ne consegue che il ri