CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2022, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, con cui l'imputato era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 10-ter e 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena - condizionatamente sospesa - di un anno di reclusione. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 10-bis richiamato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in sei mesi di reclusione per il residuo reato. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale, l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe fatto malgoverno, nel ragionamento seguito, dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di verifica della colpevolezza dell'imprenditore che venga meno ai propri obblighi tributari. La giurisprudenza citata dai giudici d'appello, infatti, sarebbe inconferente, in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, la fattura deve essere emessa nel momento di effettuazione dell'operazione che, nella cessione di beni mobili, si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione della merce. Pertanto, in un'azienda come AtlaCoop, che svolge attività di produzione di macchinari per la realizzazione di infissi in pvc nonché produzione degli stessi infissi, non sarebbe neppure pensabile che l'emissione della fattura possa avvenire al momento della riscossione. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la crisi finanziaria che ha colpito l'azienda non proveniva da lontano ma, come riferito dal teste Burato, è sorta con il concordato preventivo del cliente [OSCURATO:PERSONA] ed è continuata con la crisi dell'intero settore dell'edilizia. Secondo la difesa il ragionamento seguito dai giudici d'appello è erroneo, poiché riduce la complessa e articolata realtà imprenditoriale alla logica dell'out-out: o l'imprenditore adempie o l'imprenditore chiude, con buona pace dei lavoratori e dei creditori stessi. Al contrario, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare le emersioni dibattimentali, da cui emergerebbe chiaramente come l'imputato abbia agito al solo scopo di salvare la propria attività, consapevole che, più tardi, una volta passata la crisi, avrebbe potuto adempiere. Così argomentando, i giudici d'appello si sono discostati, secondo la difesa, dai canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità nelle ipotesi di crisi aziendale non imputabile all'agente. Non si sarebbe considerato che: a) la crisi della società non è imputabile all'imputato, perché è dipesa dalla crisi del settore; b) la società ha presentato istanza di insinuazione alla procedura concorsuale relativa al suo principale debitore, per un credito di oltre euro 440.000,00; c) l'imputato ha prestato fideiussione personale a garanzia di un piano di rientro oneroso per la società; d) grazie alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, il pagamento del debito tributario è iniziato e proseguito tramite rateizzazione. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in riferimento alla mancanza di riprovevolezza del comportamento posto in essere dall'imputato. Secondo la difesa, l'unica interpretazione adeguata degli artt. 10-bis e 10-ter idonea ad evitare la violazione degli artt. 3 e 76 Cost. è quella che attribuisce rilievo alla crisi di impresa, ogni qualvolta siano soddisfatti gli oneri di allegazione sufficienti a dimostrare l'intento non fraudolento dell'imprenditore che attraversa un significativo momento di crisi di liquidità. Tale motivo di gravame, già avanzato con l'atto di appello, non è stato preso in considerazione, secondo la difesa, che lamenta quindi l'omessa motivazione sul punto. Si sarebbero dovuti considerare, in particolare, l'art. 8 della legge n. 23 del 2014 e l'abolizione dell'incriminazione dell'elusione fiscale della indicazione in dichiarazione dei costi non inerenti. 3. Il ricorrente ha depositato memoria, allegando documenti relativi ai pagamenti via via effettuati al fisco. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza — riferito all'erronea considerazione della condizione di crisi della società — è inammissibile. 1.1.1. In tema di omesso versamento dell'IVA, deve essere ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (ex plurimis, Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967). Del resto, nel conflitto fra debiti diversi, la circostanza che il debito Iva sia assistito da sanzione penale rende il suo adempimento prioritario, non potendo l'imprenditore scegliere di pretermetterlo. A proposito, poi, dell'elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA, va ribadito che è sufficiente il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Rv. 265939), configurabile anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Rv. 264882), integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo, mentre l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263127, 263128). Più in particolare, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (ex multis, Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Rv. 283347). 1.1.2. Orbene, alla luce di tali principi, occorre rilevare come nei gradi di merito non siano emersi elementi che consentano di affermare che l'imputato non ha inteso dare priorità ai pagamenti a dipendenti e fornitori a detrimento degli obblighi tributari. Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, appare tutt'altro che illogica la motivazione fornita dai giudici d'appello laddove hanno evidenziato come alla base del mancato assolvimento degli obblighi tributari da parte dell'imputato vi fosse una crisi aziendale finanziaria profonda ma tutt'altro che improvvisa. Infatti, come sottolineato dalla Corte territoriale, dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa e dall'esame della teste Burato - impiegata amministrativa presso la società - emerge che la stessa era entrata in crisi a partire dal 2009, a seguito della crisi del settore edile e di crediti in sofferenza per importi assai rilevanti. Inoltre, dallo stesso ricorso per Cassazione, emerge come il Parigi abbia consapevolmente preferito proseguire l'attività d'impresa privilegiando i pagamenti che riteneva più utili per tale prosecuzione, anche a costo di non assolvere agli obblighi tributari, dovendosi così escludere sia la configurabilità della forza maggiore sia l'esclusione dell'elemento soggettivo del dolo. Quanto ai pagamenti effettuati e al comportamento dell'imputato diretto a fronteggiare il dissesto, si tratta di elementi positivi di giudizio ampiamente presi in considerazione dalla Corte l'appello, la quale ha determinato il trattamento sanzionatorio in misura contenuta e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di un importo rilevante non versato. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si prospettano l'illegittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 e la mancanza di motivazione della sentenza di appello circa l'interpretazione di tali disposizioni - è manifestamente infondato. Più precisamente, la questione di illegittimità costituzionale, essendo relativa alla mancata adozione di un decreto legislativo in conformità ad una legge delega, appare manifestamente infondata. La legge di delega non attribuisce infatti al Governo un obbligo di esercitarla, non essendoci nell'art. 76 Cost. alcuna sanzione per il mancato esercizio di quest'ultima, ed essendo frequenti nella prassi le deleghe legislative inutilizzate. Inoltre, dallo stesso art. 8 della legge di delega n. 23 del 2014, richiamato dalla difesa, non risulta alcun principio per cui tali fattispecie devono essere abrogate o modificate, ma sono semplicemente menzionati alcuni indici di punibilità - quali ad esempio le soglie di punibilità - di cui il legislatore delegato, in caso di esercizio della delega, deve tenere conto. In tale quadro, risulta manifestamente destituita di fondamento l'interpretazione proposta dalla difesa secondo cui la disposizione incriminatrice dovrebbe essere ritenuta in contrasto con i richiamati principi, se non interpretata nel senso che l'omesso versamento Iva sia punibile sostanzialmente solo in caso di frode. Come già evidenziato, infatti, esistono condizioni in presenza delle quali può essere attribuito rilievo alla crisi d'impresa, nel caso in cui il mancato pagamento dell'obbligazione tributaria non sia frutto di una scelta imprenditoriale. Quanto, poi, al rilievo relativo all'omessa motivazione della sentenza d'appello sul punto, va ricordato che, nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, posto che il giudice di merito non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che - come nel caso di specie - il risultato finale sia corretto (ex multis, Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv. 264273; in senso ancora più restrittivo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 05). 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri