CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2024
Cassazione n. 41275/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha parzialmente riformato in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 7 e n. 11, 624 bis, c.p.; Letti i motivi di ricorso e la memoria pervenuta in data 20.5.2024, con cui l'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione, è inammissibile, risolvendosi in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), il quale, nel caso in esame, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4-7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R