CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19037/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di![OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) e, nel caso di specie, non incide sulla invocata escussione dell'operante (dopo avere concordato l'acquisizione dell'annotazione a sua firma) l'asserita inattendibilità della persona offesa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, prospettando una diversa valutazione delle fonti probatorie (in particolare per quanto attiene al dolo e alla gravità del danno patrimoniale), a fronte di congrua motivazione sulle medesime doglianze (cfr. pp. 3-5), non è consentito dalla legge e meramente reiterativo, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva concordato la pena in appello), sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), poiché, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878); rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore -P,TA I