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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16187/2026

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ria Grazia, rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Di ScalaTELESE MICHELINA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiMeglio- controricorrenti –Numero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimate-per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 11248/2025,depositata il 29/4/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Michele, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato perrevocazione l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale questa Corteha dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto avverso lasentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5095/2022.2.

Detta statuizione, in particolare, è conseguita al rilievo dellamancanza di una procura speciale rilasciata ai difensori dei ricorrenti.Sul punto, l’ordinanza ha anzitutto osservato che al ricorso percassazione, redatto in formato digitale, era allegata una copiadigitalizzata della procura alle liti, resa su supporto cartaceo,sottoscritta dai ricorrenti e con autentica dei difensori a mezzo di firmadigitale.Detta procura, tuttavia, risultava rilasciata in data antecedente aquella di pubblicazione della sentenza impugnata.Inoltre, essa era riferita esclusivamente ad attività tipiche delgiudizio di merito (“ogni stato e grado, compreso le fasi esecutive,incidentali e di opposizione”), senza menzionare la volontà deiconferenti di impugnare la sentenza n. 5095/2022 della Corte d’appellodi Napoli per il tramite dei difensori nominati; e un tale contesto nonconsentiva di ricondurre a mero errore materiale l’anteriorità della datarispetto alla sentenza.Numero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026Infine, la data certa della procura non poteva farsi coincidere conquella della notificazione del ricorso, poiché, quantunque posta in calceal medesimo, la stessa non risultava riferibile al giudizio di cassazione.3.

Il ricorso è affidato a un unico motivo.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatocontroricorso, mentre i restanti non hanno svolto difese.Il 14 luglio 2025 il Consigliere delegato della Sezione II Civile haformulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.; i ricorrenti hanno depositato istanza di decisione ed è stata cosìfissata adunanza camerale per la discussione, in prossimità della qualei ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 83 comma3 c.p.c.Secondo i ricorrenti, l’ordinanza impugnata, nel ritenere che laprocura alle liti rilasciata per il ricorso fosse priva del prescrittocarattere di specialità, sarebbe viziata da un triplice errore di fatto.In particolare, questa Corte avrebbe anzitutto omesso diriscontrare che il testo della procura conteneva la nomina dei difensori«nel presente procedimento», con ciò circoscrivendo l’oggettodell’incarico al giudizio di legittimità in via di introduzione.Sarebbe poi stato trascurato il fatto che le firme digitali poste incalce alla procura dai difensori per autentica recavano data certasuccessiva alla sentenza impugnata.Infine, non sarebbe stata considerata la circostanza della«collocazione topografica» della procura rispetto all’atto cui la stessaaccedeva.Su tali basi, i ricorrenti invocano il principio affermato da questaCass., sez.

U, 19/1/2024, n. 2077, secondo cui la presenza di unaNumero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026procura alle liti sottoscritta digitalmente per autenticazione all’internodella “busta telematica” con la quale viene notificato il ricorsocomporta una presunzione assoluta relativamente alla congiunzionemateriale della prima al secondo, risultando tale ultimo requisitosoddisfatto dalla realtà virtuale.2.

Il ricorso è inammissibile.Va premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte,l’errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituiremotivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà oin una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporrel’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppurel’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documentidi causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga adun'errata valutazione delle risultanze processuali (così, fra lenumerose altre, Cass. 26/1/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n.26890; Cass. 19/4/2013, n. 9637).Nelle stesse decisioni, inoltre, si afferma che non può prospettarsila revisione di questioni già precedentemente sollevate e decise,poiché ciò varrebbe a sollecitare un inammissibile riesame delprecedente giudizio di cassazione.Mutuando tali insegnamenti al caso di specie, e nei termini giàevidenziati nella proposta di definizione accelerata, va anzituttoosservato che il provvedimento impugnato, lungi dall’affermarel’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso o l’inesistenza di unfatto positivamente accertato, ha operato una valutazione obiettiva delcontenuto della procura allegata al ricorso per cassazione,valorizzando, nella prospettiva dell’inammissibilità di quest’ultimo, ladata anteriore alla pubblicazione della sentenza e la sua non riferibilitàNumero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026al giudizio di legittimità, nei termini di cui si è dato conto nella partein fatto.Di tale valutazione i ricorrenti formulano in questa sede unarichiesta di rilettura; ma in ciò finiscono per evidenziare quel«travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso lamediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degligiurisprudenza richiamata, è «insuscettibile in quanto tale –quand’anche risulti errata – di revocazione» (così espressamente Cass.30/10/2018, n. 27570).In altri termini, il ricorso appare anzitutto inammissibile perchéevidenzia presunti errori valutativi, e perciò sollecita un sindacato deltutto estraneo al perimetro del giudizio per revocazione.Inoltre, e come pure rilevato nella proposta di definizioneaccelerata, le questioni delle quali i ricorrenti lamentano l’erroneapercezione risultano tutte esaminate e decise da questa Corte conl’ordinanza impugnata.In particolare, l’ordinanza antepone all’interpretazione delcontenuto della procura la sua integrale trascrizione (pag. 10), ciò cheosta a ritenere che sia stato trascurato il dato semantico evincibiledall’espressione «presente procedimento».Del pari, è affrontato il tema della firma digitale apposta perautentica dai difensori, rispetto al quale viene segnalata come datoprevalente l’incongruenza rispetto al contenuto del mandato (pag. 12).Infine, è espressamente presa in considerazione la possibilità diricondurre la procura al ricorso in calce al quale è stesa, con espressorichiamo alla sentenza delle Sezioni Unite evocata dai ricorrenti, la cuiapplicabilità al caso di specie viene tuttavia esclusa in quanto, comedetta pronunzia espressamente afferma, la procura – seppure daNumero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026ritenere apposta in calce al ricorso – non può considerarsi conferita peril ricorso per cassazione allorché dalla stessa risulti, in modoassolutamente evidente, la sua non riferibilità al relativo giudizio.3.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il giudizio vadefinito in conformità alla proposta di definizione.I ricorrenti vanno condannati a rifondere le spese allecontroricorrenti nella misura indicata in dispositivo (con distrazione infavore del difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], come darichiesta formulata in memoria) e al pagamento, in favore dellemedesime, dell’ulteriore importo previsto dall’art. 96, comma terzo,c.p.c.; gli stessi ricorrenti dovranno poi provvedere al pagamentodell’importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delleammende, secondo quanto previsto dall’art. 96, comma quarto, c.p.c.In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partireda Cass. sez.

U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamentodelle somme previste dall’art. 96 c.p.c. assume funzione deterrente e,allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di attiprocessuali meramente defatigatori.Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Numero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in€ 200,00 ed agli accessori di legge; ordina la distrazione delle spese,come sopra liquidate, in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv.[OSCURATO:PERSONA]; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio, cheliquida in € 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favoredi ciascuna delle controricorrente, dell’ulteriore importo di € 1.500,00ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.Condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 1.000,00 infavore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto,c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria Grazia, rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Di ScalaTELESE MICHELINA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiMeglio- controricorrenti –Numero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimate-per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 11248/2025,depositata il 29/4/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Michele, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato perrevocazione l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale questa Corteha dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto avverso lasentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5095/2022.2. Detta statuizione, in particolare, è conseguita al rilievo dellamancanza di una procura speciale rilasciata ai difensori dei ricorrenti.Sul punto, l’ordinanza ha anzitutto osservato che al ricorso percassazione, redatto in formato digitale, era allegata una copiadigitalizzata della procura alle liti, resa su supporto cartaceo,sottoscritta dai ricorrenti e con autentica dei difensori a mezzo di firmadigitale.Detta procura, tuttavia, risultava rilasciata in data antecedente aquella di pubblicazione della sentenza impugnata.Inoltre, essa era riferita esclusivamente ad attività tipiche delgiudizio di merito (“ogni stato e grado, compreso le fasi esecutive,incidentali e di opposizione”), senza menzionare la volontà deiconferenti di impugnare la sentenza n. 5095/2022 della Corte d’appellodi Napoli per il tramite dei difensori nominati; e un tale contesto nonconsentiva di ricondurre a mero errore materiale l’anteriorità della datarispetto alla sentenza.Numero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026Infine, la data certa della procura non poteva farsi coincidere conquella della notificazione del ricorso, poiché, quantunque posta in calceal medesimo, la stessa non risultava riferibile al giudizio di cassazione.3. Il ricorso è affidato a un unico motivo.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatocontroricorso, mentre i restanti non hanno svolto difese.Il 14 luglio 2025 il Consigliere delegato della Sezione II Civile haformulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.; i ricorrenti hanno depositato istanza di decisione ed è stata cosìfissata adunanza camerale per la discussione, in prossimità della qualei ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 83 comma3 c.p.c.Secondo i ricorrenti, l’ordinanza impugnata, nel ritenere che laprocura alle liti rilasciata per il ricorso fosse priva del prescrittocarattere di specialità, sarebbe viziata da un triplice errore di fatto.In particolare, questa Corte avrebbe anzitutto omesso diriscontrare che il testo della procura conteneva la nomina dei difensori«nel presente procedimento», con ciò circoscrivendo l’oggettodell’incarico al giudizio di legittimità in via di introduzione.Sarebbe poi stato trascurato il fatto che le firme digitali poste incalce alla procura dai difensori per autentica recavano data certasuccessiva alla sentenza impugnata.Infine, non sarebbe stata considerata la circostanza della«collocazione topografica» della procura rispetto all’atto cui la stessaaccedeva.Su tali basi, i ricorrenti invocano il principio affermato da questaCass., sez. U, 19/1/2024, n. 2077, secondo cui la presenza di unaNumero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026procura alle liti sottoscritta digitalmente per autenticazione all’internodella “busta telematica” con la quale viene notificato il ricorsocomporta una presunzione assoluta relativamente alla congiunzionemateriale della prima al secondo, risultando tale ultimo requisitosoddisfatto dalla realtà virtuale.2. Il ricorso è inammissibile.Va premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte,l’errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituiremotivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà oin una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporrel’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppurel’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documentidi causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga adun'errata valutazione delle risultanze processuali (così, fra lenumerose altre, Cass. 26/1/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n.26890; Cass. 19/4/2013, n. 9637).Nelle stesse decisioni, inoltre, si afferma che non può prospettarsila revisione di questioni già precedentemente sollevate e decise,poiché ciò varrebbe a sollecitare un inammissibile riesame delprecedente giudizio di cassazione.Mutuando tali insegnamenti al caso di specie, e nei termini giàevidenziati nella proposta di definizione accelerata, va anzituttoosservato che il provvedimento impugnato, lungi dall’affermarel’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso o l’inesistenza di unfatto positivamente accertato, ha operato una valutazione obiettiva delcontenuto della procura allegata al ricorso per cassazione,valorizzando, nella prospettiva dell’inammissibilità di quest’ultimo, ladata anteriore alla pubblicazione della sentenza e la sua non riferibilitàNumero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026al giudizio di legittimità, nei termini di cui si è dato conto nella partein fatto.Di tale valutazione i ricorrenti formulano in questa sede unarichiesta di rilettura; ma in ciò finiscono per evidenziare quel«travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso lamediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degligiurisprudenza richiamata, è «insuscettibile in quanto tale –quand’anche risulti errata – di revocazione» (così espressamente Cass.30/10/2018, n. 27570).In altri termini, il ricorso appare anzitutto inammissibile perchéevidenzia presunti errori valutativi, e perciò sollecita un sindacato deltutto estraneo al perimetro del giudizio per revocazione.Inoltre, e come pure rilevato nella proposta di definizioneaccelerata, le questioni delle quali i ricorrenti lamentano l’erroneapercezione risultano tutte esaminate e decise da questa Corte conl’ordinanza impugnata.In particolare, l’ordinanza antepone all’interpretazione delcontenuto della procura la sua integrale trascrizione (pag. 10), ciò cheosta a ritenere che sia stato trascurato il dato semantico evincibiledall’espressione «presente procedimento».Del pari, è affrontato il tema della firma digitale apposta perautentica dai difensori, rispetto al quale viene segnalata come datoprevalente l’incongruenza rispetto al contenuto del mandato (pag. 12).Infine, è espressamente presa in considerazione la possibilità diricondurre la procura al ricorso in calce al quale è stesa, con espressorichiamo alla sentenza delle Sezioni Unite evocata dai ricorrenti, la cuiapplicabilità al caso di specie viene tuttavia esclusa in quanto, comedetta pronunzia espressamente afferma, la procura – seppure daNumero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026ritenere apposta in calce al ricorso – non può considerarsi conferita peril ricorso per cassazione allorché dalla stessa risulti, in modoassolutamente evidente, la sua non riferibilità al relativo giudizio.3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il giudizio vadefinito in conformità alla proposta di definizione.I ricorrenti vanno condannati a rifondere le spese allecontroricorrenti nella misura indicata in dispositivo (con distrazione infavore del difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], come darichiesta formulata in memoria) e al pagamento, in favore dellemedesime, dell’ulteriore importo previsto dall’art. 96, comma terzo,c.p.c.; gli stessi ricorrenti dovranno poi provvedere al pagamentodell’importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delleammende, secondo quanto previsto dall’art. 96, comma quarto, c.p.c.In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partireda Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamentodelle somme previste dall’art. 96 c.p.c. assume funzione deterrente e,allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di attiprocessuali meramente defatigatori.Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Numero registro generale 14015/2025Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 16187/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in€ 200,00 ed agli accessori di legge; ordina la distrazione delle spese,come sopra liquidate, in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv.[OSCURATO:PERSONA]; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio, cheliquida in € 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favoredi ciascuna delle controricorrente, dell’ulteriore importo di € 1.500,00ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.Condanna i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 1.000,00 infavore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma quarto,c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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