CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 15920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato, per quanto ancora di interesse, la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di furto di energia elettrica aggravato, ai sensi degli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo in cui si articola il ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si muovono doglianze in merito alla corretta applicazione dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. relativamente all'omessa considerazione del contegno collaborativo tenuto dal reo e della scelta del rito abbreviato, è parimenti inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto, infatti, che il mero errore materiale della sentenza impugnata che fa riferimento ai «difensori» e agli «imputati» non implica affatto un vizio motivazionale, sia perché il ricorrente neppur deduce di avere sottoposto alla Corte territoriale la questione della sua immediata collaborazione, sia perché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez.. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); sia, infine, perché non si registra alcuna contestazione rispetto al dato, indicato in sentenza, della negativa personalità dell'imputato, quale emergente dal certificato del casellario giudiziale; rilevato che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (tema sul quale insiste entrambe le memorie integrative) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 — 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) — possa affermarsi che il procedimento sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così il 08/03/2023 Il consiglie nsore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] M rzo [OSCURATO:PERSONA]