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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07766/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16014/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 172, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6724/18/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 20/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE- premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per il periodo d'imposta 2011, con il quale venivano ripresi a tassazione costi non deducibili, rientra tra quelle definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018; - considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all'Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto, ed ha chiesto la sospensione del giudizio; - preso atto della nota del 31/03/2021 con cui l'Agenzia delle entrate, dando atto della regolarità della definizione agevolata cui ha aderito la società contribuente, «provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione», ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali; - considerato che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente ')[OSCURATO:PERSONA] CAWELLatA [OSCURATO:PERSONA] ftJAPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16014/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 172, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6724/18/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 20/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE- premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per il periodo d'imposta 2011, con il quale venivano ripresi a tassazione costi non deducibili, rientra tra quelle definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018; - considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all'Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto, ed ha chiesto la sospensione del giudizio; - preso atto della nota del 31/03/2021 con cui l'Agenzia delle entrate, dando atto della regolarità della definizione agevolata cui ha aderito la società contribuente, «provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione», ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali; - considerato che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente ')[OSCURATO:PERSONA] CAWELLatA [OSCURATO:PERSONA] ftJAPO
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