CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 36898/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; y [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma definiva l'incidente di esecuzione, sviluppatosi secondo il modello bifasico di cui agli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen., promosso da [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, attinto da duplice condanna per reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). Espiata alla data del 16 marzo 2022 la pena detentiva cumulata, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione aveva disposto darsi corso all'espulsione del condannato dallo Stato, misura di sicurezza irrogata (ai sensi dell'art. 86 T.U.) con la prima sentenza divenuta irrevocabile a suo carico (Tribunale Roma, 18 aprile 2016). Avverso tale determinazione il condannato era insorto dinanzi al giudice stesso, sostenendo: - che la misura di sicurezza era stato posta in esecuzione in assenza di rivalutazione attuale della sua pericolosità sociale, risalendo l'antecedente valutazione, ad opera della magistratura di sorveglianza, all'anno 2019; - che, con la seconda sentenza irrevocabile (Corte di appello di Roma, 16 luglio 2019), era stata inflitta la pena accessoria del divieto di espatrio per due anni (ai sensi dell'art. 85 T.U.), cui si sarebbe dovuto dare esecuzione prioritaria, restando nelle more preclusa, per logica incompatibilità, l'esecuzione della misura di sicurezza. Entrambe le prospettazioni erano disattese dal giudice dell'esecuzione. A suo dire, sulla prima questione avrebbe potuto interloquire solo il giudice di sorveglianza, funzionalmente competente in materia. Quanto alla seconda questione, la prioritaria esecuzione della misura di sicurezza, una volta terminata l'espiazione della pena principale, era perfettamente rispondente al sistema. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, sarebbe suo pieno diritto espiare la pena accessoria e ciò potrebbe avvenire solo postergando l'esecuzione della misura di sicurezza, che assumerebbe dunque giocoforza, nel contesto dato, carattere recessivo. L'esecuzione della misura di sicurezza avrebbe richiesto, a prescindere, come già prospettato dinanzi al giudice a quo, il riscontro in termini di attualità della sua pericolosità sociale, e dunque la rinnovazione del relativo giudizio, viceversa mancata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in parte, e nella parte residua inammissibile. 2. In ordine alla questione inerente la mancata rinnovazione del giudizio di pericolosità sociale, prodromico all'esecuzione della misura di sicurezza, l'ordinanza impugnata non si è in realtà pronunciata nel merito. Il giudice dell'esecuzione si è limitato ad indicare la magistratura di sorveglianza come autorità legittimata a statuire al riguardo. Tale punto di decisione - in sé peraltro corretto, in quanto, a fronte di un riesame di pericolosità già avvenuto a norma dell'art. 679 cod. proc. pen., abilitato a conoscere della persistenza, o meno, degli effetti del provvedimento adottato deve essere la magistratura stessa (v. Sez. 1, n. 21024 del 06/03/2024, Pandolfi, § 2 del Considerato in diritto) - non è oggetto di censura specifica. Il ricorso risulta dunque, in questa parte, inammissibile perché non adeguatamente correlato alle ragioni della decisione impugnata. 3. In ordine alla questione inerente l'individuazione della statuizione cui accordare priorità in executivis, occorre rammentare che, in relazione a specifici reati legati alle sostanze stupefacenti, l'art. 85 T.U. prevede che, con la sentenza di condanna, il giudice può disporre, tra l'altro, il divieto di espatrio per un periodo non superiore a tre anni; il successivo art. 86 contempla, invece, la doverosa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. Il divieto di espatrio ha natura di pena accessoria sui generis (Sez. 6, n. 4196 del 21/01/1989, Perletto, Rv. 180848-01), in quanto esso non consegue automaticamente, e di diritto, alla condanna, ma riveste natura discrezionale necessitando, se applicato, di congrua motivazione (tra le molte, Sez. 6, n. 5654 del 21/12/1989, dep. 1990, Giolli, Rv. 184086-01). L'espulsione dello Stato ha invece natura di misura di sicurezza, condizionata, come tale, al rilievo della pericolosità sociale in concreto del condannato (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537-03, § 3.3.3. del Considerato in diritto; Sez. 6, n. 31563 del 09/07/2009, Falco, Rv. 244557-01). Le due statuizioni, ontologicamente tra loro incompatibili, sono in evidente rapporto di astratta alternatività. Così come per la irrogazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, ex art. 86, è necessaria la qualifica giuridica soggettiva di straniero (Sez. 3, n. 10081 del 2020, cit.), il divieto di espatrio ex art. 85 T.U., stante il suo carattere eminentemente sanzionatorio (e non già meramente cautelare, come nei casi previsti dall'art. 283 cod. proc. pen), deve ritenersi applicabile ai soli cittadini. Solo al cittadino ha senso imporre, come misura afflittiva, l'obbligo di rimanere in Italia per un determinato tempo. Lo stesso obbligo, riferito allo straniero irregolarmente soggiornante, o come obbligo destinato comunque a protrarsi anche oltre il permesso di soggiorno eventualmente posseduto, rappresenterebbe una premialità, piuttosto che una punizione. 4. Il divieto di espatrio, applicato al ricorrente (cittadino albanese), è dunque giuridicamente inefficace, in quanto pena accessoria illegalmente applicata. Tale illegalità, e la conseguente inefficacia, avrebbero dovuto essere pregiudizialmente rilevate dal giudice dell'esecuzione, che avrebbe dovuto risolvere l'apparente conflitto in favore della misura di sicurezza - come comunque avvenuto - in base a tale dirimente considerazione. La decisione assunta è dunque, al riguardo, conforme a legge, e nessun rilievo riveste il fatto che l'ordinanza impugnata abbia offerto sul punto una motivazione non appropriata. Nel giudizio di cassazione, infatti, la bontà della motivazione non è rilevante con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo all'annullamento della decisione, mentre, se sono infondate, come nella specie, non si determina alcun vizio di legittimità della pronuncia a prescindere dalla motivazione che la sorregge (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263326; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273). 5. Il ricorso deve essere, conclusivamente, respinto. In base all'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric