Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19865/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20058-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

SACRAMENTO, PARROCCHIA S.[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1726/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Modica, con sentenza non definitiva, rigettava la domanda riconvenzionale con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, dei beni di cui risultava comproprietaria insieme agli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei quali questi ultimi con la domanda formulata con citazione avevano chiesto la divisione.

Il Tribunale di Modica disponeva poi la prosecuzione del giudizio per procedere allo scioglimento della comunione.

Nella prosecuzione del giudizio interveniva, quale chiamato in causa dagli attori [OSCURATO:PERSONA].

La convenuta, infatti, nelle more del giudizio con atto del 26 giugno 2002, aveva donato al Pacetto l’eredità a lei pervenuta dal padre [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Modica, disattese le istanze istruttorie dell’intervenuto chiamato in causa ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza definitiva disponeva lo scioglimento della comunione e divisione del bene in tre quote con contestuale condanna al pagamento dei conguagli.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso entrambe le sentenze, chiedendo dichiararsi la non opponibilità delle stesse nei Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 suoi confronti, così come di tutti gli atti del giudizio della domanda di divisione, non essendo questa mai stata trascritta e dovendo prevalere la trascrizione della donazione dell’eredità effettuata in suo favore dalla madre [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

4. La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello.

In particolare il giudice del gravame evidenziava come l’articolo 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare e fa salve, tra le altre, le norme sulla trascrizione, enuncia una regola che attiene non tanto all’integrità del contraddittorio quanto all’opponibilità della sentenza ponendosi quindi su un piano diverso rispetto all’articolo 1113, terzo comma, codice civile, dettato per il giudizio divisionale ed avente ad oggetto beni immobili il quale invece, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, individua nella trascrizione dell’atto di acquisto il momento determinante per stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio.

L’appellante aveva invocato la propria posizione di litisconcorte necessario senza cogliere il riferimento normativo esatto.

Egli, inoltre, aveva partecipato al giudizio di divisione quale terzo chiamato.

Tale giudizio si era svolto ed era stato istruito a seguito di una prima sentenza non definitiva che aveva affrontato e deciso questioni preliminari collegate ma diverse rispetto a quelle di cui all’articolo 1113, codice civile, sicché l’assenza del Pacetto non aveva comportato alcuna violazione del contraddittorio, ritualmente formatosi a seguito della chiamata in causa in relazione alla domanda di divisione vera e propria.

Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Secondo la Corte d’Appello, l’articolo 111 c.p.c. sarebbe stato evocato in modo inappropriato sia rispetto alla sentenza definitiva che a quella non definitiva.

L’eventuale inopponibilità per anteriorità della trascrizione si fondava su un assunto smentito dagli atti poiché nella stessa donazione si faceva riferimento alla pendenza del giudizio e alla relativa domanda trascritta il 7 gennaio 2002.

Peraltro, il Pacetto quale successore a titolo particolare era legittimato all’appello anche nei confronti della sentenza non definitiva nella parte in cui era stata rigettata la domanda di usucapione.

Non vi era stata alcuna nullità del procedimento per mancata concessione dei termini ex articolo 183 c.p.c. e, infine, doveva rigettarsi anche il motivo avente ad oggetto la domanda di usucapione.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

7. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione all’articolo 360, comma 1, n.5, c.p.c.

Il ricorrente premette che nel giudizio di merito si è discusso dell’opponibilità della divisione al donatario dell’eredità, non destinatario della citazione della relativa domanda e che abbia trascritto la donazione prima della trascrizione della citazione.

Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 La Corte d’Appello ha ritenuto l’opponibilità della sentenza anche perché nella donazione si faceva riferimento alla trascrizione della domanda ma, in tal modo, avrebbe omesso di verificare che la trascrizione non era quella di divisione ma della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla convenuta.

Secondo il ricorrente sarebbe evidente la decisività del fatto storico costituito dalla circostanza che nella donazione di eredità non si faceva alcun riferimento alla trascrizione della citazione introduttiva del giudizio bensì alla ben diversa trascrizione della domanda riconvenzionale di usucapione.

Tutto il primo motivo di appello era volta a far valere l’inopponibilità per la mancata trascrizione della citazione medesima.

La Corte di Appello avrebbe rigettato il motivo, affermando espressamente che tale tesi era smentita dal fatto storico contrario a quello risultante dagli atti.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 2643, n. 1, 2644, comma 2, c.c.

Secondo il ricorrente quanto riportato nell’atto di donazione di eredità circa l’esistenza della causa civile non può avere alcuna rilevanza in ordine alla trascrizione che non ammette equipollenti.

Pertanto, solo la trascrizione determina l’opponibilità della domanda, mentre non rileva l’effettiva conoscenza per la parte acquirente dell’atto pregiudizievole.

Mentre una volta trascritto l’atto di trasferimento della proprietà di beni immobili (art. 2643 c.c. non può avere effetto contro colui che ha trascritto una trascrizione pregiudizievole successiva (art. 2644 c.c.)

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 111, comma 4, c.p.c.

Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 A parere del ricorrente la sentenza di divisione non era opponibile nei suoi confronti, non essendo stata trascritta e dovendo invece prevalere la trascrizione della donazione dell’eredità effettuata in suo favore dalla madre [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'Appello, pur dando atto che il conflitto tra l’attore vincitore e il terzo acquirente del bene è disciplinato dalle regole della priorità della trascrizione richiamate dall’art. 111 c.p.c., è giunta alla conclusione del rigetto del motivo di appello, fondando la decisione sull’integrità del contraddittorio ex articolo 1113, comma 3, c.p.c.

Secondo il ricorrente, invece, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. l’effetto del giudicato si può estendere a soggetti che non abbiano partecipato al processo salva la disciplina sulle trascrizioni (2909 c.c.).

Pertanto, il citato articolo 111 c.p.c. riguarderebbe tanto l’effetto sostanziale, quanto quello processuale, dando prevalenza alla priorità della trascrizione.

Sarebbe erronea l’affermazione del giudice secondo la quale si poteva far valere la trascrizione in sede di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.

Nel caso di specie, peraltro, si discuteva dell’opponibilità di una sentenza non definitiva e, pertanto, era indubbiamente possibile far valere tale opponibilità in seno allo stesso processo ancora pendente. 3.1 I primi tre motivi, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello che si è espressa con riferimento all’impugnazione di due distinte sentenze del Tribunale di Modica: Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 • la prima, non definitiva, di rigetto della domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] che, in corso di causa, con donazione trascritta nel giugno del 2002, aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] il bene indiviso per la sua quota o per l’intero in caso di accoglimento della domanda di usucapione; • la seconda, definitiva, avente ad oggetto la domanda originaria degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di scioglimento della comunione e di divisione sui medesimi beni oggetto della riconvenzionale di usucapione.

Nel primo caso si deve applicare il principio della successione a titolo particolare nel diritto controverso e, nell’altro, il principio secondo cui il giudizio di divisione deve svolgersi necessariamente nei confronti di coloro che partecipano alla comunione al momento della proposizione della domanda. 3.2 Il titolo trascritto dal ricorrente aveva ad oggetto la donazione dell’eredità pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] dal padre [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente afferma che tale eredità coincideva in toto con i beni che costituivano oggetto della domanda di divisione.

Tale affermazione risulta inesatta perché l’eredità donata comprendeva solo la quota indivisa di tali beni di proprietà della donante, tanto che la stessa [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stata citata in giudizio per la divisione, in via riconvenzionale aveva chiesto accertarsi l’usucapione delle quote spettanti agli attori.

Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] con la donazione trascritta nel giugno del 2002, non avrebbe potuto donare beni altrui, ma solo – come ha fatto - la sua quota del bene indiviso o l’intero in caso di accoglimento della domanda Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 di usucapione.

La donazione di un bene altrui, infatti, è nulla.

In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: «La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi viziata da nullità rilevabile d’ufficio alla luce della complessiva disciplina dell'istituto e, in particolare, dell'art. 771 c.c.» (Sez. 2, Sent. n. 144 del 2017). 3.2 Ciò premesso, deve rigettarsi la censura proposta con il primo motivo.

La Corte d'Appello, infatti, ha esaminato il fatto storico della trascrizione della donazione di eredità evidenziando che nella stessa donazione si faceva riferimento alla pendenza del giudizio con domanda trascritta in data anteriore (7 gennaio 2002).

La Corte d’appello ha anche correttamente valutato il suddetto fatto, non avendo mai affermato, come pretende il ricorrente, che la domanda trascritta in data 7 gennaio 2002, avesse ad oggetto la divisione richiesta dai controricorrenti.

Al contrario, è di tutta evidenza (anche testuale vedi pag. 4 secondo capoverso) che la Corte, in quella parte della sentenza e anche successivamente, si riferisca alla opponibilità della sentenza non definitiva di rigetto della riconvenzionale di usucapione sulla quota dei beni degli attori in divisione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non era stato parte di quella fase processuale, non avendo ancora acquisito la proprietà della quota della [OSCURATO:PERSONA], sicché correttamente la Corte d’Appello ha fatto riferimento al fenomeno successorio nel diritto controverso disciplinato dall’art. 111 c.p.c.

Com’è noto, infatti, in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa.

Ne deriva che l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio (Sez. 2, Sent. n. 14480 del 2018).

Per questo motivo, sempre in relazione all’art. 111, ultimo comma, la Corte d'Appello ha chiarito che la trascrizione della donazione dell’eredità non comportava alcuna conseguenza, facendosi ivi riferimento alla domanda giudiziale di usucapione.

Sempre e solo con riferimento a tale domanda e al suo rigetto con la sentenza non definitiva, si spiega la successiva affermazione della Corte d’Appello, in sé equivoca, dove si fa riferimento - in via solo astratta ed eventuale - al fatto che il Pacetto, non intervenuto nel giudizio, avrebbe potuto far valere la trascrizione del titolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (infatti la Corte d’Appello precisa: sempre a ritenere compromesso dalla soccombenza dell’alienante il diritto acquisito – ciò che nella specie non è, vedi pag. 4 sentenza impugnata).

Allo stesso modo, la Corte d'Appello prosegue nel ragionamento riferito unicamente alla sentenza non definitiva ed evidenzia l’interesse ad impugnare del Pacetto perché l’atto di donazione comprendeva (in caso di accoglimento della domanda di usucapione) l’intero complesso immobiliare e non la quota degli immobili.

Anche con riferimento alle restanti censura, la sentenza della Corte d’Appello non merita censura.

Infatti, la trascrizione della Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 donazione della eredità nei limiti della quota del bene indiviso (salvo l’accoglimento della domanda di usucapione) non determina alcuna inopponibilità delle due sentenze in questa sede impugnate.

Si è già ripetutamente detto che la Corte d'Appello ha fatto applicazione della disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso, in pendenza di giudizio, ex art. 111 c.p.c. quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione dei beni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e rigettata con la sentenza non definitiva e che il Pacetto non ha trascritto alcun titolo opponibile, tanto che nell’atto di donazione si dava atto della pendenza della domanda di usucapione, subordinando l’effetto del trasferimento della proprietà dell’intero compendio immobiliare all’eventuale accoglimento della stessa.

Quanto alla sentenza definitiva di divisione, la Corte d'Appello ha correttamente richiamato l’art. 1113, terzo comma, c.c. evidenziando che il medesimo Pacetto era stato chiamato in causa e aveva partecipato al giudizio.

In tema di giudizio di divisione della comunione, l'art. 1113 c.c., comma 3, prescrive che devono essere chiamati in giudizio coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione della domanda di divisione.

Non vi è dubbio che a tali soggetti vada riconosciuta la posizione di litisconsorti necessari, in applicazione del principio, posto dall'art.784 cod. proc. civ., che il giudizio di divisione deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i comunisti.

La Corte d'Appello ha richiamato il precedente di questa Corte con il quale si è chiarito che la disposizione dettata dall'art.

Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 111 cod. proc. civ. non si pone in contrasto con l'art. 1113, comma 3, c.c. dal momento che essa stabilisce che, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, il processo prosegue tra le pari originarie, che il successore può (non deve) intervenire o essere chiamato in giudizio e che la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa ha effetto anche nei suoi confronti, salve le norme sulla trascrizione.

Quest'ultima precisazione pone tuttavia una regola che attiene non tanto all'integrità del contraddittorio, quanto alla opponibilità della sentenza.

La disposizione di cui all'art. 1113 c.c., comma 3, dettata per il giudizio divisionale avente ad oggetto beni immobili, da parte sua, individua, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, nella trascrizione dell'atto di acquisto il momento determinante al fine di stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio.

Le due disposizioni si pongono pertanto, per quanto qui interessa, su due piani diversi, il che impedisce di ravvisare tra esse alcun contrasto.

In conclusione, ciò che rileva è che il ricorrente oppone la trascrizione di un titolo di acquisto senza tuttavia affermare che da quel titolo derivi la proprietà dell’intero compendio immobiliare e non solo la quota di proprietà di Pacetto, in quanto acquistata a seguito della donazione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA].

Sicché nessun conflitto si determina tra la sentenza definitiva che ha sciolto la comunione e diviso il bene in tre quote, con dei conguagli e la trascrizione della donazione della quota di uno dei condividenti.

Il ricorrente, avendo trascritto la donazione prima della domanda di divisione è stato giustamente chiamato a partecipare al giudizio e, pertanto, la sentenza ha effetto anche nei suoi confronti in mancanza di un titolo che oltre ad essere Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 trascritto abbia anche un effetto traslativo opponibile agli altri condividenti.

In altri termini, nessuna rilevanza può attribuirsi alla anteriorità della trascrizione della donazione della quota del bene indiviso rispetto al giudizio di divisione nel quale il donatario (Pacetto) sia stato parte.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 112, 342 e 346 c.p.c.

La Corte d’Appello ha rigettato il motivo di appello relativo alla violazione dell’articolo 112 c.p.c. per non avere il Tribunale tenuto conto, nella formazione delle quote, delle notevoli migliorie e addizioni apportate, affermando che il motivo era del tutto generico, non essendo state esplicitate quali migliorie e riferite a quali immobili oggetto della domanda.

Secondo il ricorrente, il primo motivo di appello era più che sufficiente per essere esaminato nel merito. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Nel giudizio di appello l’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda non comporta la regressione del giudizio ma l’esame nel merito della medesima domanda.

Nella specie la Corte di Appello ha rigettato la domanda del ricorrente perché formulata in modo del tutto generico senza alcuna indicazione delle migliorie apportate e senza neanche l’individuazione dei beni oggetto delle stesse.

Le norme citate in rubrica, pertanto, sono del tutto inconferenti.

Peraltro, la genericità della domanda di conguaglio per migliorie emerge con evidenza dalla stessa lettura del motivo di appello che il Pacetto ha riportato nel ricorso per cassazione al fine di soddisfare il requisito di specificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

Ric. 2017 n. 20058 sez.

S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5000,00, più € 200,00 per esborsi; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, in data 6 dicembre 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20058 sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20058-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. SACRAMENTO, PARROCCHIA S.[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1726/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modica, con sentenza non definitiva, rigettava la domanda riconvenzionale con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, dei beni di cui risultava comproprietaria insieme agli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei quali questi ultimi con la domanda formulata con citazione avevano chiesto la divisione. Il Tribunale di Modica disponeva poi la prosecuzione del giudizio per procedere allo scioglimento della comunione. Nella prosecuzione del giudizio interveniva, quale chiamato in causa dagli attori [OSCURATO:PERSONA]. La convenuta, infatti, nelle more del giudizio con atto del 26 giugno 2002, aveva donato al Pacetto l’eredità a lei pervenuta dal padre [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Modica, disattese le istanze istruttorie dell’intervenuto chiamato in causa ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza definitiva disponeva lo scioglimento della comunione e divisione del bene in tre quote con contestuale condanna al pagamento dei conguagli. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso entrambe le sentenze, chiedendo dichiararsi la non opponibilità delle stesse nei Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 suoi confronti, così come di tutti gli atti del giudizio della domanda di divisione, non essendo questa mai stata trascritta e dovendo prevalere la trascrizione della donazione dell’eredità effettuata in suo favore dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. 4. La Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello. In particolare il giudice del gravame evidenziava come l’articolo 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare e fa salve, tra le altre, le norme sulla trascrizione, enuncia una regola che attiene non tanto all’integrità del contraddittorio quanto all’opponibilità della sentenza ponendosi quindi su un piano diverso rispetto all’articolo 1113, terzo comma, codice civile, dettato per il giudizio divisionale ed avente ad oggetto beni immobili il quale invece, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, individua nella trascrizione dell’atto di acquisto il momento determinante per stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio. L’appellante aveva invocato la propria posizione di litisconcorte necessario senza cogliere il riferimento normativo esatto. Egli, inoltre, aveva partecipato al giudizio di divisione quale terzo chiamato. Tale giudizio si era svolto ed era stato istruito a seguito di una prima sentenza non definitiva che aveva affrontato e deciso questioni preliminari collegate ma diverse rispetto a quelle di cui all’articolo 1113, codice civile, sicché l’assenza del Pacetto non aveva comportato alcuna violazione del contraddittorio, ritualmente formatosi a seguito della chiamata in causa in relazione alla domanda di divisione vera e propria. Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Secondo la Corte d’Appello, l’articolo 111 c.p.c. sarebbe stato evocato in modo inappropriato sia rispetto alla sentenza definitiva che a quella non definitiva. L’eventuale inopponibilità per anteriorità della trascrizione si fondava su un assunto smentito dagli atti poiché nella stessa donazione si faceva riferimento alla pendenza del giudizio e alla relativa domanda trascritta il 7 gennaio 2002. Peraltro, il Pacetto quale successore a titolo particolare era legittimato all’appello anche nei confronti della sentenza non definitiva nella parte in cui era stata rigettata la domanda di usucapione. Non vi era stata alcuna nullità del procedimento per mancata concessione dei termini ex articolo 183 c.p.c. e, infine, doveva rigettarsi anche il motivo avente ad oggetto la domanda di usucapione. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 7. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione all’articolo 360, comma 1, n.5, c.p.c. Il ricorrente premette che nel giudizio di merito si è discusso dell’opponibilità della divisione al donatario dell’eredità, non destinatario della citazione della relativa domanda e che abbia trascritto la donazione prima della trascrizione della citazione. Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 La Corte d’Appello ha ritenuto l’opponibilità della sentenza anche perché nella donazione si faceva riferimento alla trascrizione della domanda ma, in tal modo, avrebbe omesso di verificare che la trascrizione non era quella di divisione ma della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla convenuta. Secondo il ricorrente sarebbe evidente la decisività del fatto storico costituito dalla circostanza che nella donazione di eredità non si faceva alcun riferimento alla trascrizione della citazione introduttiva del giudizio bensì alla ben diversa trascrizione della domanda riconvenzionale di usucapione. Tutto il primo motivo di appello era volta a far valere l’inopponibilità per la mancata trascrizione della citazione medesima. La Corte di Appello avrebbe rigettato il motivo, affermando espressamente che tale tesi era smentita dal fatto storico contrario a quello risultante dagli atti. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 2643, n. 1, 2644, comma 2, c.c. Secondo il ricorrente quanto riportato nell’atto di donazione di eredità circa l’esistenza della causa civile non può avere alcuna rilevanza in ordine alla trascrizione che non ammette equipollenti. Pertanto, solo la trascrizione determina l’opponibilità della domanda, mentre non rileva l’effettiva conoscenza per la parte acquirente dell’atto pregiudizievole. Mentre una volta trascritto l’atto di trasferimento della proprietà di beni immobili (art. 2643 c.c. non può avere effetto contro colui che ha trascritto una trascrizione pregiudizievole successiva (art. 2644 c.c.) 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 111, comma 4, c.p.c. Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 A parere del ricorrente la sentenza di divisione non era opponibile nei suoi confronti, non essendo stata trascritta e dovendo invece prevalere la trascrizione della donazione dell’eredità effettuata in suo favore dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello, pur dando atto che il conflitto tra l’attore vincitore e il terzo acquirente del bene è disciplinato dalle regole della priorità della trascrizione richiamate dall’art. 111 c.p.c., è giunta alla conclusione del rigetto del motivo di appello, fondando la decisione sull’integrità del contraddittorio ex articolo 1113, comma 3, c.p.c. Secondo il ricorrente, invece, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. l’effetto del giudicato si può estendere a soggetti che non abbiano partecipato al processo salva la disciplina sulle trascrizioni (2909 c.c.). Pertanto, il citato articolo 111 c.p.c. riguarderebbe tanto l’effetto sostanziale, quanto quello processuale, dando prevalenza alla priorità della trascrizione. Sarebbe erronea l’affermazione del giudice secondo la quale si poteva far valere la trascrizione in sede di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. Nel caso di specie, peraltro, si discuteva dell’opponibilità di una sentenza non definitiva e, pertanto, era indubbiamente possibile far valere tale opponibilità in seno allo stesso processo ancora pendente. 3.1 I primi tre motivi, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello che si è espressa con riferimento all’impugnazione di due distinte sentenze del Tribunale di Modica: Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 • la prima, non definitiva, di rigetto della domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] che, in corso di causa, con donazione trascritta nel giugno del 2002, aveva donato a [OSCURATO:PERSONA] il bene indiviso per la sua quota o per l’intero in caso di accoglimento della domanda di usucapione; • la seconda, definitiva, avente ad oggetto la domanda originaria degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di scioglimento della comunione e di divisione sui medesimi beni oggetto della riconvenzionale di usucapione. Nel primo caso si deve applicare il principio della successione a titolo particolare nel diritto controverso e, nell’altro, il principio secondo cui il giudizio di divisione deve svolgersi necessariamente nei confronti di coloro che partecipano alla comunione al momento della proposizione della domanda. 3.2 Il titolo trascritto dal ricorrente aveva ad oggetto la donazione dell’eredità pervenuta a [OSCURATO:PERSONA] dal padre [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente afferma che tale eredità coincideva in toto con i beni che costituivano oggetto della domanda di divisione. Tale affermazione risulta inesatta perché l’eredità donata comprendeva solo la quota indivisa di tali beni di proprietà della donante, tanto che la stessa [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stata citata in giudizio per la divisione, in via riconvenzionale aveva chiesto accertarsi l’usucapione delle quote spettanti agli attori. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] con la donazione trascritta nel giugno del 2002, non avrebbe potuto donare beni altrui, ma solo – come ha fatto - la sua quota del bene indiviso o l’intero in caso di accoglimento della domanda Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 di usucapione. La donazione di un bene altrui, infatti, è nulla. In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: «La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi viziata da nullità rilevabile d’ufficio alla luce della complessiva disciplina dell'istituto e, in particolare, dell'art. 771 c.c.» (Sez. 2, Sent. n. 144 del 2017). 3.2 Ciò premesso, deve rigettarsi la censura proposta con il primo motivo. La Corte d'Appello, infatti, ha esaminato il fatto storico della trascrizione della donazione di eredità evidenziando che nella stessa donazione si faceva riferimento alla pendenza del giudizio con domanda trascritta in data anteriore (7 gennaio 2002). La Corte d’appello ha anche correttamente valutato il suddetto fatto, non avendo mai affermato, come pretende il ricorrente, che la domanda trascritta in data 7 gennaio 2002, avesse ad oggetto la divisione richiesta dai controricorrenti. Al contrario, è di tutta evidenza (anche testuale vedi pag. 4 secondo capoverso) che la Corte, in quella parte della sentenza e anche successivamente, si riferisca alla opponibilità della sentenza non definitiva di rigetto della riconvenzionale di usucapione sulla quota dei beni degli attori in divisione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non era stato parte di quella fase processuale, non avendo ancora acquisito la proprietà della quota della [OSCURATO:PERSONA], sicché correttamente la Corte d’Appello ha fatto riferimento al fenomeno successorio nel diritto controverso disciplinato dall’art. 111 c.p.c. Com’è noto, infatti, in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa. Ne deriva che l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio (Sez. 2, Sent. n. 14480 del 2018). Per questo motivo, sempre in relazione all’art. 111, ultimo comma, la Corte d'Appello ha chiarito che la trascrizione della donazione dell’eredità non comportava alcuna conseguenza, facendosi ivi riferimento alla domanda giudiziale di usucapione. Sempre e solo con riferimento a tale domanda e al suo rigetto con la sentenza non definitiva, si spiega la successiva affermazione della Corte d’Appello, in sé equivoca, dove si fa riferimento - in via solo astratta ed eventuale - al fatto che il Pacetto, non intervenuto nel giudizio, avrebbe potuto far valere la trascrizione del titolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (infatti la Corte d’Appello precisa: sempre a ritenere compromesso dalla soccombenza dell’alienante il diritto acquisito – ciò che nella specie non è, vedi pag. 4 sentenza impugnata). Allo stesso modo, la Corte d'Appello prosegue nel ragionamento riferito unicamente alla sentenza non definitiva ed evidenzia l’interesse ad impugnare del Pacetto perché l’atto di donazione comprendeva (in caso di accoglimento della domanda di usucapione) l’intero complesso immobiliare e non la quota degli immobili. Anche con riferimento alle restanti censura, la sentenza della Corte d’Appello non merita censura. Infatti, la trascrizione della Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 donazione della eredità nei limiti della quota del bene indiviso (salvo l’accoglimento della domanda di usucapione) non determina alcuna inopponibilità delle due sentenze in questa sede impugnate. Si è già ripetutamente detto che la Corte d'Appello ha fatto applicazione della disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso, in pendenza di giudizio, ex art. 111 c.p.c. quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione dei beni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e rigettata con la sentenza non definitiva e che il Pacetto non ha trascritto alcun titolo opponibile, tanto che nell’atto di donazione si dava atto della pendenza della domanda di usucapione, subordinando l’effetto del trasferimento della proprietà dell’intero compendio immobiliare all’eventuale accoglimento della stessa. Quanto alla sentenza definitiva di divisione, la Corte d'Appello ha correttamente richiamato l’art. 1113, terzo comma, c.c. evidenziando che il medesimo Pacetto era stato chiamato in causa e aveva partecipato al giudizio. In tema di giudizio di divisione della comunione, l'art. 1113 c.c., comma 3, prescrive che devono essere chiamati in giudizio coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione della domanda di divisione. Non vi è dubbio che a tali soggetti vada riconosciuta la posizione di litisconsorti necessari, in applicazione del principio, posto dall'art.784 cod. proc. civ., che il giudizio di divisione deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i comunisti. La Corte d'Appello ha richiamato il precedente di questa Corte con il quale si è chiarito che la disposizione dettata dall'art. Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 111 cod. proc. civ. non si pone in contrasto con l'art. 1113, comma 3, c.c. dal momento che essa stabilisce che, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, il processo prosegue tra le pari originarie, che il successore può (non deve) intervenire o essere chiamato in giudizio e che la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa ha effetto anche nei suoi confronti, salve le norme sulla trascrizione. Quest'ultima precisazione pone tuttavia una regola che attiene non tanto all'integrità del contraddittorio, quanto alla opponibilità della sentenza. La disposizione di cui all'art. 1113 c.c., comma 3, dettata per il giudizio divisionale avente ad oggetto beni immobili, da parte sua, individua, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, nella trascrizione dell'atto di acquisto il momento determinante al fine di stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio. Le due disposizioni si pongono pertanto, per quanto qui interessa, su due piani diversi, il che impedisce di ravvisare tra esse alcun contrasto. In conclusione, ciò che rileva è che il ricorrente oppone la trascrizione di un titolo di acquisto senza tuttavia affermare che da quel titolo derivi la proprietà dell’intero compendio immobiliare e non solo la quota di proprietà di Pacetto, in quanto acquistata a seguito della donazione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. Sicché nessun conflitto si determina tra la sentenza definitiva che ha sciolto la comunione e diviso il bene in tre quote, con dei conguagli e la trascrizione della donazione della quota di uno dei condividenti. Il ricorrente, avendo trascritto la donazione prima della domanda di divisione è stato giustamente chiamato a partecipare al giudizio e, pertanto, la sentenza ha effetto anche nei suoi confronti in mancanza di un titolo che oltre ad essere Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 trascritto abbia anche un effetto traslativo opponibile agli altri condividenti. In altri termini, nessuna rilevanza può attribuirsi alla anteriorità della trascrizione della donazione della quota del bene indiviso rispetto al giudizio di divisione nel quale il donatario (Pacetto) sia stato parte. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 112, 342 e 346 c.p.c. La Corte d’Appello ha rigettato il motivo di appello relativo alla violazione dell’articolo 112 c.p.c. per non avere il Tribunale tenuto conto, nella formazione delle quote, delle notevoli migliorie e addizioni apportate, affermando che il motivo era del tutto generico, non essendo state esplicitate quali migliorie e riferite a quali immobili oggetto della domanda. Secondo il ricorrente, il primo motivo di appello era più che sufficiente per essere esaminato nel merito. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato. Nel giudizio di appello l’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda non comporta la regressione del giudizio ma l’esame nel merito della medesima domanda. Nella specie la Corte di Appello ha rigettato la domanda del ricorrente perché formulata in modo del tutto generico senza alcuna indicazione delle migliorie apportate e senza neanche l’individuazione dei beni oggetto delle stesse. Le norme citate in rubrica, pertanto, sono del tutto inconferenti. Peraltro, la genericità della domanda di conguaglio per migliorie emerge con evidenza dalla stessa lettura del motivo di appello che il Pacetto ha riportato nel ricorso per cassazione al fine di soddisfare il requisito di specificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. Ric. 2017 n. 20058 sez. S2 - ud. 06-12-2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 20058/2017 Numero sezionale 2606/2021 Numero di raccolta generale 19865/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5000,00, più € 200,00 per esborsi; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, in data 6 dicembre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20058 sez
Sentenza Cassazione n. 19865/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris