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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45311/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Ferdinando, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per più ipotesi di furto e tentato furto in continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputato rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006).

Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, genericamente dedoto una violazione di legge per non avere i giudici territoriali verificato le condizioni per la applicabilità del disposto di cui all'art. 129, cod. proc. pen. 3.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del4 ricorrentè al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna gld ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 4 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ciampi [OSCURATO:PERSONA] C:‘,•- ,:7:7!.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Ferdinando, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., conformemente all'accordo raggiunto dalle parti, la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di quella città per più ipotesi di furto e tentato furto in continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello, avendo l'imputato rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006). Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, genericamente dedoto una violazione di legge per non avere i giudici territoriali verificato le condizioni per la applicabilità del disposto di cui all'art. 129, cod. proc. pen. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del4 ricorrentè al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna gld ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ciampi [OSCURATO:PERSONA] C:‘,•- ,:7:7!.
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