Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:262
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
del 26 marzo 2026 (
1
)
Causa C
‑
752/23 P
[OSCURATO:PERSONA]., già [OSCURATO:PERSONA].,
[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], già Nomacorc
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
« Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti attuato dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Esenzione fiscale per utili in eccesso – Criterio di verifica degli aiuti nell’ambito del diritto tributario – Aiuto costituito da prassi amministrativa illegittima – Recupero dell’aiuto presso società del gruppo – Nozione di beneficiario dell’aiuto »
I.
Introduzione
1.
La questione sulla quale verte il presente procedimento si estrinseca nel chiedersi se, nell’ambito dell’esame della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato di una prassi dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione siano vincolati all’interpretazione di una norma del diritto tributario nazionale da parte di tale Stato membro, qualora tale interpretazione non sia compatibile con il tenore della norma medesima.
2.
Su tale questione si incentra l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]., dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «ricorrenti») avverso la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2023 (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). La presente impugnazione si colloca in una serie di impugnazioni in merito alle quali presento parimenti conclusioni in data odierna (
3
).
3.
Oggetto della sentenza impugnata è la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 gennaio 2016 (
4
) (in prosieguo: la «decisione controversa»), con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la prassi seguita dall’amministrazione finanziaria belga nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2014, cosiddetto «regime sugli utili in eccesso», (in prosieguo: la «prassi controversa») costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. La prassi controversa consentiva a società belghe, appartenenti a gruppi societari multinazionali, di ridurre i propri utili imponibili per effetto decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) (in parte per effetto di esenzione fiscale degli utili in eccesso, definiti «excess profit»).
4.
L’amministrazione finanziaria belga fondava tale prassi su una disposizione del diritto tributario nazionale, vale a dire l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Code des impôts sur les revenus 1992 (Codice delle imposte sui redditi, in prosieguo: il «CIR 92»). Tale disposizione consente, secondo il suo tenore letterale, una rettifica degli utili delle imprese nei casi in cui accordi non conformi al principio di libera concorrenza abbiano inciso sugli utili stessi. Il caso di applicazione principale sembra essere costituito dalla pattuizione di prezzi di trasferimento (
5
) non conformi al principio di libera concorrenza. Sia la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, sia il Tribunale, nella sentenza impugnata, sono giunti alla conclusione che la prassi fiscale controversa si discostasse dall’intero sistema dell’imposta sulle società belga (quale sistema o quadro di riferimento, in prosieguo: il «sistema di riferimento»).
5.
La presente impugnazione offre alla Corte di giustizia l’opportunità di stabilire in qual misura la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale siano vincolati all’interpretazione nazionale di una norma nell’ambito della determinazione della normativa tributaria nazionale «normale» come sistema di riferimento ai fini della valutazione in materia di aiuti di Stato. Tale questione si pone, in particolare, nel caso di specie, in quanto la prassi fiscale controversa, fondata sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, costituisce una prassi amministrativa consolidata in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’impugnazione consente alla Corte di giustizia di chiarire quale soggetto possa essere debitore di un ordine di recupero di aiuti. In questo caso sorge, segnatamente, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] possa ordinare il recupero dal «gruppo», ossia da tutte le imprese di un gruppo, sebbene queste non fossero destinatarie delle decisioni anticipate in materia fiscale.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
Il contesto normativo del diritto dell’Unione è costituito dagli articoli 107 e 108 TFUE.
B.
Diritto belga
7.
[OSCURATO:PERSONA], le norme relative alla tassazione dei redditi sono codificate nel CIR 92. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del CIR 92, l’imposta sul reddito comprende,
inter alia
, l’imposta sul reddito complessivo delle società residenti nel territorio nazionale, l’imposta sulle società.
8.
Con legge del 21 giugno 2004, recante modifica del CIR 92, nonché con legge del 24 dicembre 2002 (
6
) il [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto nuove norme per le transazioni transfrontaliere delle società appartenenti a gruppi imprenditoriali, che prevedono rettifiche degli utili in caso di accordi non conformi alle condizioni di mercato.
9.
L’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 così dispone:
«(…) per due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese collegate e per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri:
a) quando le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa;
b) quando gli utili di un’impresa comprendono gli utili che sono inclusi anche in quelli di un’altra impresa e gli utili così inclusi corrispondono a quelli che sarebbero stati registrati da quest’altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti, si procede a un aggiustamento appropriato degli utili della prima impresa.
Il paragrafo 1 si applica con decisione anticipata, fatta salva l’applicazione della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni».
10.
Dal preambolo della legge risulta che con tale disposizione si intende dare attuazione al principio di libera concorrenza (c.d. «arm’s length principle» o principio di valore di mercato) per le fattispecie transfrontaliere (
7
).
11.
L’interpretazione di tale disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria belga risulta da una circolare del 4 luglio 2006, nella quale, in sostanza, viene ripresa la motivazione della legge (
8
). Inoltre, il Ministro delle finanze belga ha preso posizione in merito all’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in particolare in risposta a varie interrogazioni parlamentari (
9
).
III.
Fatti e procedimento
A.
Il contesto di fatto sotteso alla controversia
12.
Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014, l’amministrazione competente per il rilascio delle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) concedeva a 55 società con sede in [OSCURATO:PERSONA], appartenenti a gruppi multinazionali, riduzioni dell’utile imponibile in [OSCURATO:PERSONA] per mezzo di 66 decisioni anticipate in materia fiscale sulla base dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Tra i destinatari di tali tax ruling figuravano anche le ricorrenti, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA]. (ricorrente nella causa T‑858/16).
13.
In tale contesto, l’autorità competente, su richiesta dei contribuenti, non assumeva a riferimento prezzi di trasferimento determinati autonomamente, bensì poneva a raffronto l’utile delle società belghe con l’utile medio di un’impresa individuale comparabile (
10
). Il risultato di tale analisi comparativa era una percentuale che esprimeva lo scostamento dell’utile effettivo realizzato dal contribuente rispetto all’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. Nella misura corrispondente a tale percentuale, l’utile non veniva assoggettato a imposizione per i cinque anni successivi. Su richiesta dei contribuenti, mutavano, pertanto, la natura e l’entità della base imponibile, poiché non era più l’utile effettivamente realizzato (che riflette la reale capacità contributiva secondo la legislazione tributaria belga) a costituire la base imponibile, bensì un utile ridotto. In tal senso, si può effettivamente parlare di un’imposizione fondata su un utile medio ipotetico (
11
).
14.
Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] accertava che le riduzioni degli utili concesse dall’autorità belga competente per mezzo di tale prassi fiscale costituivano un regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno e applicato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
15.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ordinava la restituzione degli aiuti concessi ai beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere successivamente redatto dal [OSCURATO:PERSONA]. Nell’allegato alla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] faceva tuttavia già riferimento, a fini informativi, sulla base di dati presentati dal [OSCURATO:PERSONA], a 55 destinatari, tra cui le ricorrenti, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva che tutti gli importi che non potessero essere recuperati dai beneficiari fossero recuperati «presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono».
B.
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
16.
In data 5 e 6 dicembre 2016, le ricorrenti presentavano ricorso di annullamento contro la decisione controversa, iscritto a ruolo ai numeri T‑858/16 e T‑867/16.
17.
Le ricorrenti deducevano in primo grado tre motivi di ricorso sulla base di ricorsi pressoché identici (
12
). Con tali motivi di ricorso esse contestavano sostanzialmente le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’esistenza di un regime di aiuti, l’interpretazione e l’applicazione del sistema di riferimento, nonché la qualificazione della prassi fiscale controversa come vantaggio selettivo. Nella causa T‑858/16 censuravano, inoltre, con un quarto motivo di ricorso, il recupero degli aiuti ordinato dalla [OSCURATO:PERSONA].
18.
Con ordinanza del 16 febbraio 2018 il Tribunale disponeva,
inter alia
, la sospensione dei procedimenti nelle cause T‑858/16 e T‑867/16, aventi ad oggetto la sentenza impugnata, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, conclusiva del procedimento nelle cause T‑131/16 e T‑263/16.
19.
Con sentenza del 14 febbraio 2019 (
13
), nelle cause da ultimo menzionate, il Tribunale annullava la decisione controversa, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamente presunto la sussistenza di un regime di aiuti. A seguito dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale sentenza, la Corte di Giustizia, con la sentenza pronunciata in data 16 settembre 2021 (
14
), annullava la sentenza del Tribunale, ritenendo che la presunzione della sussistenza di un regime di aiuti da parte della [OSCURATO:PERSONA] non fosse censurabile, rinviando la causa al Tribunale. Nella prima fase del giudizio, il Tribunale non aveva ancora esaminato se i tax ruling costituissero aiuti di Stato né se il recupero di tali aiuti fosse stato legittimamente disposto. Tali accertamenti dovevano essere effettuati dal Tribunale nell’ambito della seconda fase del giudizio (
15
).
20.
In data 26 aprile 2022 il Tribunale disponeva, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la prosecuzione del procedimento nelle cause T‑858/16 e T‑867/16.
21.
Con la sentenza impugnata del 20 settembre 2023 il Tribunale respingeva i ricorsi.
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
22.
In data 6 dicembre 2023 le ricorrenti hanno proposto le presenti impugnazioni. Esse chiedono che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione controversa;
- in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione controversa;
- in via di ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di impugnazione nonché dei procedimenti dinanzi al Tribunale.
23.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia respingere le impugnazioni con condanna delle ricorrenti alle spese.
24.
Dinanzi alla Corte tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte. La Corte ha deciso di non tenere un’udienza, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
V.
Analisi giuridica
25.
Le ricorrenti deducono tre motivi di impugnazione.
26.
Con il primo motivo di impugnazione esse contestano l’affermazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe correttamente determinato il sistema di riferimento e avrebbe fondatamente qualificato la prassi fiscale controversa come una deroga al sistema medesimo (v., al riguardo, infra, parte A). Con il secondo motivo di impugnazione esse deducono che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la selettività della prassi fiscale controversa (v., al riguardo,
infra
, parte B). Infine, esse affermano che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto nella valutazione della legittimità del recupero dell’aiuto disposto (quanto al terzo motivo di impugnazione, v.
infra
, parte C).
A.
Sul primo motivo di impugnazione: determinazione del sistema di riferimento
27.
Con il primo motivo di impugnazione, articolato in quattro censure, le ricorrenti deducono, sostanzialmente, errori di diritto nei quali il Tribunale sarebbe incorso nella determinazione del sistema di riferimento. Con la prima censura esse contestano al Tribunale di aver illegittimamente sostituito la (asserita) carenza di motivazione della decisione controversa (a tal riguardo, v.
infra
, paragrafi 34 e seguenti). Con la seconda censura esse sostengono che il Tribunale, nel determinare il sistema di riferimento, avrebbe omesso di prendere in considerazione la prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA], fondando, invece, erroneamente la propria analisi su una propria interpretazione del diritto belga (v. al riguardo,
infra
, paragrafi 40 e seguenti).
28.
Con la terza e la quarta censura, dedotte in subordine, le ricorrenti espongono quindi le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, determinando erroneamente, di conseguenza, il sistema di riferimento. Con la terza censura esse sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente assunto, ai fini di una rettifica favorevole al contribuente, una previa rettifica sfavorevole effettuata da altra amministrazione finanziaria (v. al riguardo,
infra
, paragrafi 65 e seguenti). Infine, esse censurano il fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto in diritto che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non consenta una rettifica fondata su un «utile ipotetico» (v. al riguardo,
infra
, paragrafi 67 e seguenti).
29.
L’esame che segue si incentra sulla prima e sulla seconda censura. Infatti, qualora il Tribunale abbia legittimamente escluso di prendere in considerazione, nella determinazione del sistema di riferimento, la prassi interpretativa riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] confermando, senza incorrere in errori di diritto, il sistema di riferimento definito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa – compresa la relativa motivazione – non occorrerà più verificare se la prassi fiscale controversa si discosti dal sistema di riferimento anche per ulteriori motivi, in particolare per quelli dedotti nell’ambito della terza e della quarta censura.
1.
Determinazione del sistema di riferimento quale presupposto dell
’
esame degli aiuti
30.
Secondo costante giurisprudenza della Corte (
16
), la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede, in primo luogo, l’esistenza di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri. In terzo luogo, deve concedere al beneficiario un vantaggio selettivo. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
31.
Nella fattispecie è controversa unicamente l’esistenza di un vantaggio selettivo. Per quanto riguarda le misure di natura fiscale, la selettività dev’essere determinata, secondo la costante giurisprudenza (
17
) della Corte, mediante un’analisi articolata in più fasi. In una prima fase occorre individuare il regime fiscale generale o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, che costituisce il cosiddetto sistema (o quadro) di riferimento. Sulla base di tale regime fiscale generale o «normale», occorre poi verificare, in una seconda fase, se la misura fiscale in questione deroghi a tale sistema generale, introducendo differenziazioni tra operatori economici che, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da tale regime generale, si trovino in una situazione materiale e giuridica comparabile. Qualora sia accertata una deroga all’«imposizione normale», occorre infine verificare, in un’ultima fase, se tale deroga sia giustificata.
2.
Accertamenti del Tribunale
32.
Il Tribunale condivide l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] esposto nella decisione controversa, secondo cui la prassi fiscale controversa costituirebbe una deroga al diritto tributario belga quale sistema di riferimento (
18
). Tale prassi non sarebbe prevista da alcuna disposizione del CIR 92 e non potrebbe, in particolare, essere fondata sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Il Tribunale sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso dal sistema di riferimento non il menzionato articolo 185, paragrafo 2, lettera b), in sé, bensì la sua (illegittima) applicazione (
19
).
33.
L’amministrazione finanziaria belga avrebbe applicato sistematicamente tale disposizione
contra legem
mediante la riduzione dell’utile nell’ambito di decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) (
20
). Da un lato, alla luce del suo tenore letterale, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 troverebbe applicazione solo qualora sussista un rapporto transfrontaliero tra due società collegate e l’utile da rettificare sia parimenti (
21
) incluso nell’utile dell’altra società e l’utile così incluso sia quello che tale altra società avrebbe conseguito in condizioni di libera concorrenza (
22
). Dall’altro lato, la prassi consistente nell’escludere dall’assoggettamento all’imposta sulle società una percentuale dell’utile qualificata come utile in eccesso non troverebbe alcun fondamento nel tenore letterale della legge (
23
).
3.
Sulla prima censura del primo motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe illegittimamente sostituito la motivazione della decisione controversa
34.
La prima censura del primo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale avrebbe sostituito la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] con una propria, non può essere accolta.
35.
Le ricorrenti contestano le affermazioni del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, avrebbe escluso dal sistema di riferimento non l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in sé, bensì la sua (illegittima) applicazione. A loro avviso, tale circostanza non emergerebbe con sufficiente chiarezza dalla decisione controversa. A tal riguardo occorrerebbe considerare, in particolare, che, nella decisione di avvio del procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ancora ritenuto che fosse lo stesso articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 a discostarsi dal sistema di riferimento.
36.
Secondo la giurisprudenza della Corte, il Tribunale non è autorizzato a sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (
24
). Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non risulta che il Tribunale abbia sostituito la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella decisione controversa. Da tale decisione emerge chiaramente che non è l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, bensì la prassi fiscale controversa fondata su tale disposizione, a derogare al sistema di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] afferma in particolare al punto 125, nella sezione «6.3.1.2. Il regime fiscale degli utili eccedenti non fa parte integrante del sistema di riferimento», che «l’esenzione degli utili in eccesso non è prescritta da nessuna disposizione del CIR 92». L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 rimanderebbe a transazioni o ad accordi specifici tra due imprese di un gruppo. Un’esenzione fiscale astratta, come quella avvenuta nell’ambito della prassi controversa, non vi rientrerebbe.
37.
Come risulta inequivocabilmente dal punto 1 della decisione controversa, con l’espressione «regime sugli utili in eccesso» si intende la prassi fiscale controversa. La circostanza dedotta dalle ricorrenti, secondo cui nella sezione «6.3.2. L’esenzione degli utili in eccesso costituisce una deroga al sistema di riferimento» non figurerebbero ulteriori argomenti, non mette in discussione la chiarezza della motivazione nella decisione controversa. Da un lato, infatti, dal titolo della sezione, letto alla luce della definizione del termine contenuta nel punto 1, risulta che la prassi fiscale controversa si discosta dal sistema di riferimento. Dall’altro lato, in tale sezione la [OSCURATO:PERSONA] esamina se la prassi fiscale controversa «costituisc[a] una deroga a tale sistema di riferimento, che dà luogo a una disparità di trattamento tra società che si trovano in una situazione di fatto e di diritto simile alla luce dell’obiettivo perseguito [dal sistema dell’imposta sulle società]» (
25
). In detta sezione la [OSCURATO:PERSONA] procede, in tal modo, alla seconda fase di verifica del cosiddetto test in tre fasi (v.
supra
, paragrafo 31). La determinazione del sistema di riferimento (la prima fase) è già stata conclusa dalla [OSCURATO:PERSONA] con la sua – parimenti inequivocabile – conclusione (
26
).
38.
Per quanto riguarda l’ulteriore argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cambiato la propria motivazione nella decisione controversa rispetto a quella contenuta nella decisione di avvio, senza avervi fatto espressamente riferimento nella decisione controversa, non risulta né viene dedotto in che modo tale circostanza potesse incidere sull’asserita sostituzione della motivazione da parte del Tribunale.
39.
Qualora le ricorrenti facciano riferimento, al riguardo, a una violazione del diritto di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 quale forma sostanziale (
27
), esse non hanno dedotto un tale errore di diritto né in primo grado né nel procedimento di impugnazione. Anche laddove si dovesse ritenere che una siffatta violazione possa essere esaminata, d’ufficio, in ogni fase del procedimento (
28
), essa non sussiste nel caso di caso di specie.
40.
Il diritto di presentare osservazioni presuppone soltanto che, nella decisione di avvio, vengano indicati espressamente e chiaramente gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (
29
), poiché solo così gli interessati sono in grado di presentare utilmente le loro osservazioni. Rientrano tra gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, innanzitutto, quelli che devono essere esaminati in vista dell’adozione della decisione definitiva (
30
). Di conseguenza, un maggiore coinvolgimento degli interessati (o persino la pubblicazione di una decisione di avvio supplementare o rettificata) può essere richiesto se, dopo la pubblicazione della decisione di avvio, vengono scoperti fatti nuovi o intervengono cambiamenti sostanziali nel contesto giuridico pertinente (
31
).
41.
[OSCURATO:PERSONA] ha rispettato tali requisiti. Nella decisione controversa essa si è limitata a precisare la propria valutazione giuridica
provvisoria
(
32
), ai sensi dell’articolo 6 del regolamento 2015/1589, risultante dalla decisione di avvio, senza far riferimento a fatti nuovi o a un mutamento sostanziale del contesto giuridico pertinente. Dalla decisione di avvio risulta che l’esenzione fiscale degli «utili in eccesso» deroga al regime «normale» dell’imposta sulle società (
33
). Tale valutazione – talvolta effettivamente ambigua nella decisione di avvio – è stata precisata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa nel senso che se è pur vero che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, farebbe parte del sistema di riferimento, la prassi fiscale controversa non potrebbe essere, tuttavia, fondata su tale disposizione. Non viene dedotto né risulta in che modo tale precisazione della valutazione giuridica abbia potuto pregiudicare la possibilità per le ricorrenti di presentare utilmente le loro osservazioni. Rimaneva impregiudicata per loro la possibilità di presentare la propria valutazione degli elementi di fatto e di diritto nel corso del procedimento di indagine formale. Esse hanno lasciato scadere il termine previsto a tal fine senza avvalersi di detta possibilità.
4.
Sulla seconda censura del primo motivo di impugnazione: determinazione del sistema di riferimento da parte del Tribunale
42.
Con la seconda censura del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la determinazione del sistema di riferimento operata dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto avrebbe ignorato la prassi interpretativa dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe, invece, accolto una propria interpretazione.
43.
Per stabilire se gli accertamenti operati dal Tribunale siano viziati da errori di diritto, esporrò anzitutto entro quali limiti la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono vincolati, nella determinazione del sistema di riferimento (e dunque anche della questione dell’eventuale sussistenza di una deroga a quest’ultimo), all’interpretazione di una disposizione fiscale nazionale fornita dallo Stato membro (v.
infra
, paragrafi 42 e seguenti e 47 e seguenti) (
34
). Successivamente esaminerò se il Tribunale abbia applicato correttamente tale criterio e se abbia giustamente escluso che la prassi fiscale controversa facesse parte del sistema di riferimento (
infra
, paragrafi 56 e seguenti).
a)
Principio: primato della valutazione dello Stato membro nella determinazione del sistema di riferimento
44.
[OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione sono, in linea di principio, vincolati, nella determinazione del sistema di riferimento, alla configurazione e all’interpretazione del diritto tributario nazionale da parte dello Stato membro (
35
). Tale vincolo al sistema nazionale è volto principalmente a tutelare l’autonomia fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esso costituisce, inoltre, espressione del principio di legalità dell’imposizione fiscale, che la Corte ha riconosciuto quale principio generale dell’ordinamento giuridico dell’Unione (
36
).
45.
Di conseguenza, la Corte correttamente riconosce, anche con riguardo ai regimi di aiuti sotto forma di normative tributarie di carattere generale, un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri e, specularmente, un criterio di controllo attenuato da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dei giudici dell’Unione(
37
), sottolineando che, allo stato attuale dell’armonizzazione del diritto tributario dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di istituire il sistema fiscale che ritengono più appropriato (
38
). Tale margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri comprende la determinazione delle caratteristiche costitutive di ciascuna imposta e riguarda, segnatamente, anche l’attuazione e la configurazione del principio di libera concorrenza per le transazioni tra imprese associate (
39
).
46.
In questo senso devono essere intese le sentenze della Corte nelle cause Amazon ed [OSCURATO:PERSONA] (
40
). Nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA], nella determinazione del sistema di riferimento, è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato «purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni» (
41
). Nella causa Amazon, la Corte ha conseguentemente affermato,
inter alia
, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva illegittimamente applicato le linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento, senza aver dimostrato che il diritto lussemburghese vi facesse – in tutto o in parte – esplicito riferimento (
42
).
47.
In continuità con tale giurisprudenza, la Corte ha sottolineato, nella menzionata causa [OSCURATO:PERSONA], l’autonomia fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri possono infatti perseguire, nella definizione delle caratteristiche costitutive di una imposta, non solo un obiettivo puramente di bilancio, ma anche altri obiettivi, che costituiscono congiuntamente l’obiettivo del pertinente sistema di riferimento (
43
). Per tale motivo, la Corte ha ritenuto che nel sistema di riferimento rientri un’esenzione generale dall’imposta fondiaria per i terreni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria e messi a disposizione di altre imprese ferroviarie (
44
).
48.
Sotto questo profilo, il punto di partenza della censura delle ricorrenti è corretto: il sistema di riferimento dev’essere determinato, in linea di principio, sulla base della configurazione e dell’interpretazione fornite dallo Stato membro.
b)
Eccezione: configurazione manifestamente incoerente o applicazione della legge manifestamente contra
legem
49.
I limiti di tale margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella determinazione del sistema di riferimento sono tuttavia superati quando la normativa tributaria risulta configurata in modo manifestamente incoerente (
infra
, paragrafo 51) oppure quando le autorità nazionali applicano la normativa fiscale in modo manifestamente
contra legem
(e, quindi, incoerente) (
infra
, paragrafi 52 e seguenti). Il criterio di controllo applicabile si limita, in tal caso, a una mera verifica della plausibilità (
infra
, paragrafi 48 e seguenti).
1)
Sul criterio applicabile: verifica della plausibilità
50.
[OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione, nell’esaminare se le normative tributarie nazionali siano configurate in modo incoerente o se esse siano applicate dalle autorità nazionali
contra legem
, devono limitarsi a una verifica della plausibilità (
45
).
51.
Tale limitazione a una verifica della plausibilità evita, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione debbano provvedere alla corretta interpretazione, in dettaglio, di 27 diversi regimi tributari e possano così trovarsi, già sotto il profilo quantitativo, di fronte ad un «onere eccessivo» (
46
). Dall’altro lato, essa impedisce che la [OSCURATO:PERSONA] divenga
de facto
un ufficio tributario di ultimo grado e i giudici dell’Unione, attraverso il controllo delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], corti tributarie supreme. Infatti, in presenza di un controllo limitato alla plausibilità, non ogni semplice errore di diritto in un avviso di accertamento costituisce una deviazione dal sistema di riferimento. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione non sono tenuti a esaminare tutti gli atti tributari sotto il profilo della loro legittimità (
47
).
52.
A livello dell’Unione occorre quindi verificare soltanto se le normative tributarie nazionali siano configurate in modo manifestamente incoerente oppure se la loro applicazione da parte delle autorità nazionali avvenga manifestamente
contra legem
. Ciò ricorre quando la configurazione e l’applicazione non possono essere spiegate in modo plausibile a un terzo, quale la [OSCURATO:PERSONA] o i giudici dell’Unione (
48
).
2)
Configurazione manifestamente incoerente
53.
I limiti del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella configurazione del loro sistema fiscale sono infatti superati quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri abusano del proprio diritto tributario al fine di concedere vantaggi a singole imprese «eludendo» il diritto degli aiuti di Stato (
49
). Un siffatto abuso dell’autonomia fiscale può essere ritenuto sussistente nel caso di una
configurazione manifestamente incoerente
della normativa tributaria (
50
). Così, nella propria giurisprudenza più recente, la Corte ha ritenuto contrarie al diritto dell’Unione decisioni tributarie generali in materia di imposizione nel caso in cui siano state configurate in una maniera manifestamente discriminatoria al fine di eludere i requisiti risultanti dal diritto dell’Unione nel settore degli aiuti di Stato (
51
). Pertanto, distinzioni generali previste nel sistema tributario nazionale non rientrano nel sistema di riferimento qualora esse, all’interno di tale sistema – ossia del diritto tributario nazionale –, non si basino su alcun fondamento razionale (
52
).
3)
Applicazione manifestamente contra legem della normativa
54.
I limiti del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella determinazione del sistema di riferimento sono tuttavia superati anche quando l’applicazione del diritto tributario nazionale si pone in manifesto contrasto con il tenore letterale della disposizione tributaria. Qualora le autorità nazionali applichino una disposizione tributaria in modo manifestamente contrario al suo tenore letterale, la [OSCURATO:PERSONA] e i giudici dell’Unione non sono quindi vincolati, nella determinazione del sistema di riferimento, ad attenersi a tale prassi applicativa.
55.
In tal caso, infatti, le autorità nazionali si pongono, appunto, in contrasto con il diritto tributario nazionale «normale» adottato dal legislatore nazionale nell’esercizio della propria autonomia fiscale. Dal principio di legalità dell’imposizione (
53
) deriva altresì che l’autonomia fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri è esercitata primariamente dal legislatore nazionale. Ne consegue che la legge nazionale costituisce il punto di riferimento primario per la determinazione del sistema di riferimento. Sebbene, in linea di principio, determinante sia l’applicazione della legge da parte delle autorità nazionali, tuttavia, qualora sussista una manifesta contraddizione tra il tenore letterale della legge e la sua applicazione, resta decisivo, ai fini della determinazione del sistema di riferimento, il tenore letterale della legge.
56.
In tal senso, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA], nella determinazione del sistema di riferimento, è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato «purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni» (
54
).
57.
Dall’autonomia fiscale deriva pertanto, da un lato, che il tenore letterale della legge costituisce il punto di riferimento per l’esame del sistema di riferimento. Dall’altro lato, la verifica dell’eventuale scostamento dal tenore letterale della legge è limitata alla verifica della plausibilità (
55
).
c)
Applicazione del criterio di verifica
58.
Applicando tale criterio, il Tribunale ha correttamente confermato il sistema di riferimento individuato dalla [OSCURATO:PERSONA], considerando come deroga al sistema di riferimento – costituito dal diritto belga dell’imposta sulle società – non l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, bensì la sua applicazione manifestamente contraria alla legge.
1)
Sull’eventuale incoerenza manifesta dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92
59.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non è manifestamente incoerente. Esso si colloca, piuttosto, in modo coerente nel sistema fiscale belga, essendo volto a garantire un’adeguata imposizione nel rispettivo Stato. Al contempo, consente di evitare una doppia imposizione economica, nell’ambito di un gruppo multinazionale, in caso di rettifica di condizioni non conformi al principio di libera concorrenza che abbiano inciso sugli utili (il caso di applicazione principale sembra essere costituito dalle rettifiche dei prezzi di trasferimento (
56
)).
60.
Alla luce del loro tenore letterale, le disposizioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettere a) e b), del CIR 92 consentono all’autorità competente, ad esempio, di adeguare fiscalmente i prezzi delle transazioni transfrontaliere tra due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale conformemente al principio di libera concorrenza. Ciò significa che, ai fini fiscali, per la prestazione tra due imprese associate si assume il prezzo che imprese indipendenti avrebbero concordato tra loro. L’articolo 185, paragrafo 2, lettera a), del CIR 92 consente di attribuire, ai fini fiscali, l’utile determinato sulla base di tale prezzo (ipotetico) all’impresa «corretta». In modo speculare, l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consente di ridurre l’utile derivante dalla transazione transfrontaliera (mediante l’adeguamento del prezzo al livello di libera concorrenza), qualora tale utile sia incluso anche nell’utile dell’altra impresa. In tal modo può essere evitata una doppia imposizione economica del medesimo utile da parte di due amministrazioni tributarie, poiché, in sostanza, si tiene conto del prezzo di trasferimento adeguato nell’altro Stato.
2)
Applicazione manifestamente contra legem dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 per effetto della prassi fiscale controversa
61.
Le autorità belghe ritengono, invece, che il significato dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 consista nel garantire che un’impresa belga appartenente a un gruppo multinazionale debba assoggettare a imposta soltanto gli utili che anche un’impresa indipendente avrebbe realizzato. Gli utili eccedenti tale livello sarebbero dovuti a sinergie, economie di scala o ad altri benefici derivanti dall’appartenenza ad un gruppo multinazionale. Tali vantaggi non sussisterebbero per un’impresa autonoma comparabile e dovrebbero pertanto essere esentati dall’imposizione (
57
). Per tale motivo, su richiesta dei contribuenti, veniva tassato soltanto l’utile (ipotetico) di un’impresa autonoma comparabile.
62.
Tale interpretazione e la prassi fiscale controversa che ne deriva sono manifestamente inconciliabili con il tenore letterale dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 e, di conseguenza, non rientrano del sistema di riferimento.
63.
L’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 presuppone che «le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti». Inoltre, come risulta dalla frase introduttiva dell’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, tale disposizione si applica unicamente ai «reciproci rapporti transfrontalieri» tra imprese associate.
64.
Il criterio di un’effettiva relazione commerciale transfrontaliera e delle eventuali condizioni concordate in tale contesto non svolge invece alcun ruolo nella prassi fiscale controversa. La riduzione dell’utile è stata concessa indipendentemente da relazioni commerciali transfrontaliere. Essa non riguardava l’applicazione del principio di libera concorrenza, ad esempio ai prezzi di trasferimento, bensì la riduzione dell’intero utile dell’impresa belga ad un utile ipotetico. Non risulta neppure accertato in qual misura le ricorrenti abbiano concordato, nel periodo in questione, prezzi per prestazioni infragruppo (forniture e servizi) nell’ambito di relazioni transfrontaliere.
65.
Tale applicazione della disposizione, in contrasto con il suo tenore letterale, non può trovare plausibile spiegazione. Infatti, il requisito di un’effettiva relazione commerciale transfrontaliera e della pattuizione di condizioni tra due imprese può essere desunto dalla disposizione de qua con la stessa facilità con cui si rileva l’assenza di tali presupposti nella prassi fiscale controversa.
d)
Conclusione intermedia
66.
La prassi fiscale controversa non può manifestamente fondarsi sulla disposizione di cui all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente confermato l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale prassi non fa parte del sistema di riferimento, ma costituisce una deroga rispetto al medesimo. La seconda censura del primo motivo di impugnazione è pertanto infondata.
5.
Sulla terza e sulla quarta censura del primo motivo di impugnazione
67.
Ne consegue che può rimanere aperta la questione se la prassi fiscale controversa contrasti manifestamente con il tenore letterale dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 anche sotto altri profili. Infatti, anche qualora – come sostengono le ricorrenti con la terza e la quarta censura – non sussistessero ulteriori violazioni manifeste del tenore letterale, il primo motivo di impugnazione non risulterebbe comunque fondato.
68.
Ciò vale, in primo luogo, per l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente assunto la sussistenza di una prima rettifica già effettuata all’estero (prima rettifica fiscale verso l’alto) quale presupposto per l’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Solamente per scrupolo di completezza si osserva che l’argomentazione delle ricorrenti deriva da un fraintendimento della sentenza impugnata. Il Tribunale non ha, infatti, ritenuto determinante il fatto che gli «utili in eccesso» esentati in [OSCURATO:PERSONA] fossero stati effettivamente tassati anche nell’altro Stato (
58
), bensì ha soltanto presupposto che tali utili dovessero essere altresì inclusi negli utili di un’altra impresa del gruppo.
69.
In secondo luogo, può restare aperta anche la questione della fondatezza della quarta censura del primo motivo di impugnazione, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale avrebbero erroneamente ritenuto che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non consenta un adeguamento con riferimento a un «utile ipotetico». Anche a tal riguardo mi sia consentito osservare che le ricorrenti fraintendono le considerazioni svolte dal Tribunale.
70.
Secondo le ricorrenti, infatti, erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che il punto di partenza ai fini della determinazione del reddito imponibile non dovrebbe essere l’utile effettivamente realizzato, bensì un utile ipotetico che prescinderebbe dall’utile effettivamente conseguito. Tale obiezione potrebbe considerarsi giustificata nei limiti in cui il termine «punto di partenza» («starting point») (
59
) risulti ambiguo. Secondo la descrizione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della prassi fiscale controversa, l’amministrazione nazionale procedeva, infatti, dapprima alla determinazione dell’utile effettivamente realizzato, ponendolo a raffronto con l’utile di un’impresa autonoma comparabile, e successivamente adeguava il reddito imponibile dell’impresa del gruppo all’utile dell’impresa individuale, esentando da imposizione gli utili in eccesso (
60
). Conseguentemente, la base imponibile non era l’utile effettivamente realizzato, bensì un utile ipotetico, presunto «utile di libera concorrenza». Su tale
modus procedendi
si è basato il Tribunale nelle proprie considerazioni al punto 62 – nonostante l’uso ambiguo del termine «punto di partenza» («starting point») – come risulta inequivocabilmente dalle ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale (
61
).
6.
Esito dell
’
esame del primo motivo di impugnazione
71.
Correttamente il Tribunale ha quindi dichiarato che, a fronte dell’evidente interpretazione
contra legem
, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che la prassi fiscale controversa non facesse parte del sistema di riferimento dell’imposta sulle società belga. Il primo motivo di impugnazione delle ricorrenti è pertanto infondato.
B.
Sul secondo motivo di impugnazione: qualificazione come misura selettiva
72.
Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano l’affermazione del Tribunale secondo cui la prassi fiscale controversa costituirebbe una misura selettiva.
1.
Sull
’
eccezione relativa a un vizio procedurale per mancati accertamenti da parte del Tribunale
73.
Prima di formulare le proprie censure nel merito, le ricorrenti lamentano che il Tribunale non avrebbe effettuato accertamenti in ordine alla selettività della prassi fiscale controversa, incorrendo così in un vizio procedurale. Il Tribunale ha ritenuto tale censura delle ricorrenti irricevibile, in quanto proposta tardivamente, ossia soltanto nella replica (
62
).
74.
In effetti, appare dubbio che il Tribunale potesse respingere tale censura delle ricorrenti in primo grado come irricevibile senza incorrere in un errore procedurale. Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la deduzione di nuovi motivi in corso di causa è, in linea di principio, irricevibile. Tuttavia, tale regola non si applica a un argomento che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso (
63
). Le ricorrenti avevano peraltro esposto le proprie censure contro i motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della selettività della prassi fiscale controversa nelle note a piè di pagina dell’atto introduttivo. Ora, la questione se ciò sia sufficiente per considerare tali argomenti come dedotti nell’atto introduttivo può, in definitiva, restare aperta.
75.
Infatti, anche qualora il Tribunale avesse respinto erroneamente gli argomenti delle ricorrenti, il secondo motivo di impugnazione sarebbe comunque infondato. Secondo la giurisprudenza, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (
64
). In tal caso, occorre procedere alla sostituzione della motivazione (
65
).
76.
Come evidenzierò nel prosieguo, l’argomento delle ricorrenti non può essere accolto nel merito. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, secondo periodo, del proprio Statuto, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Secondo la giurisprudenza, ciò avviene quando i motivi dedotti dinanzi al Tribunale sono stati oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti e il loro esame non richiede l’adozione di alcuna ulteriore misura di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo (
66
).
77.
Nel caso di specie, l’argomento in questione è stato in ogni caso oggetto di contraddittorio per iscritto dinanzi al Tribunale, nella replica e nella controreplica, e non richiede ulteriori misure di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo.
2.
Sull
’
eccezione relativa all
’
assenza di una disparità di trattamento tra imprese comparabili
78.
Con le proprie censure nel merito, le ricorrenti contestano i tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della selettività della prassi fiscale controversa (
67
): in primo luogo, tale prassi svantaggerebbe le imprese che non fanno parte di un gruppo multinazionale; in secondo luogo, favorirebbe le imprese che hanno scelto di effettuare investimenti in [OSCURATO:PERSONA], creare posti di lavoro o centralizzare attività economiche; in terzo luogo, svantaggerebbe le imprese che fanno parte di un gruppo societario di piccole dimensioni. A loro avviso, tale prassi non determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese comparabili.
79.
Tale argomento riguarda la questione da esaminare nella seconda fase dell’analisi, ossia se la misura fiscale in questione deroghi al sistema generale introducendo distinzioni tra operatori economici che si trovino, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale regime generale, in una situazione di fatto e di diritto comparabile (v. già a tal riguardo
supra
, paragrafo 31).
80.
Occorre pertanto verificare se la prassi fiscale controversa costituisca una disparità di trattamento in tal senso. A tal fine è sufficiente che uno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] risulti fondato.
a)
Sulla penalizzazione delle imprese individuali e delle imprese appartenenti a gruppi operanti esclusivamente a livello nazionale
81.
A parere delle ricorrenti, le imprese appartenenti a un gruppo multinazionale non si troverebbero in una situazione comparabile a quella di imprese non appartenenti ad alcun gruppo o appartenenti a un gruppo operante esclusivamente a livello nazionale.
82.
Occorre pertanto verificare se le imprese appartenenti a gruppi multinazionali si trovino, alla luce dell’obiettivo perseguito dal sistema di riferimento (imposizione uniforme degli utili in funzione dell’effettiva capacità contributiva), in una situazione di fatto e di diritto comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese appartenenti a gruppi nazionali.
83.
Correttamente le ricorrenti osservano che le imprese operanti esclusivamente a livello nazionale, a differenza dei gruppi multinazionali, non sono esposte al rischio di una doppia imposizione che possa sorgere dall’adeguamento dei prezzi di trasferimento.
84.
Tuttavia, la prassi fiscale controversa non è affatto collegata al rischio di tale doppia imposizione, in quanto non presuppone l’esistenza di una transazione transfrontaliera. Essa è, piuttosto, concepita in modo tale da lasciare ai beneficiari la possibilità di passare da un’imposizione basata sull’utile effettivamente realizzato (che riflette la reale capacità contributiva) a un’imposizione fondata sull’utile medio ipotetico di un’impresa individuale. In tal modo, i contribuenti appartenenti a un gruppo multinazionale hanno, in sostanza, la possibilità di scegliere di non assolvere l’imposta sulle società su una parte dei loro utili effettivamente realizzati. Tale possibilità non è concessa a un’impresa individuale.
85.
Di conseguenza, il rischio di doppia imposizione non può giustificare, alla luce dell’obiettivo di tassare gli utili delle imprese in funzione della loro capacità contributiva, la disparità di trattamento derivante dalla prassi fiscale controversa. Sotto questo profilo, le imprese appartenenti a gruppi multinazionali si trovano infatti in una situazione di fatto e di diritto comparabile a quella delle imprese individuali e delle imprese appartenenti a gruppi nazionali. L’obiettivo di un’imposizione uniforme degli utili risulta precisamente disatteso laddove le imprese multinazionali devono assoggettare a imposta soltanto un utile medio ipotetico, mentre tutti gli altri contribuenti devono essere tassati sull’intero utile effettivamente realizzato.
86.
Poiché la riduzione d’imposta non è accessibile allo stesso modo a tutti i contribuenti, ma soltanto alle imprese belghe appartenenti a gruppi multinazionali, la prassi fiscale controversa tratta in modo diverso imprese che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime generale – ossia un’imposizione uniforme degli utili in funzione della capacità contributiva – in una situazione di fatto e di diritto comparabile. La prassi fiscale controversa realizza, pertanto, una disparità di trattamento.
b)
Sulla penalizzazione delle imprese che non effettuano investimenti etc. in [OSCURATO:PERSONA]
87.
Può rimanere aperta la questione se anche le ulteriori distinzioni addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] e contestate dalle ricorrenti implichino una disparità di trattamento tra operatori economici che si trovino in una situazione di fatto e di diritto comparabile (
68
). Infatti, come appena rilevato, una disparità di trattamento sussiste già tra le imprese appartenenti a gruppi multinazionali, da un lato, e le imprese individuali nonché le imprese appartenenti a gruppi operanti esclusivamente a livello nazionale, dall’altro (v.
supra
, paragrafi 79 e seguenti).
3.
Esito dell
’
esame del secondo motivo di impugnazione
88.
Considerato che il Tribunale ha, in definitiva, correttamente respinto l’argomento diretto a contestare la qualificazione della prassi fiscale controversa come misura selettiva, anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
C.
Sul terzo motivo di impugnazione: legittimità dell’ordine di recupero
89.
Il terzo e ultimo motivo di impugnazione è diretto contro l’affermazione del Tribunale secondo cui il recupero disposto nella decisione controversa sarebbero legittimo.
90.
Con la prima censura del terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe escluso che l’ordine di recupero violi il principio della tutela del legittimo affidamento. Tale censura dev’essere respinta ai sensi dell’articolo 190, in combinato disposto con l’articolo 127, del regolamento di procedura. Le ricorrenti hanno, infatti, sollevato tale censura per la prima volta nel proprio atto di impugnazione. Si tratta, pertanto, di un motivo nuovo ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di procedura, che avrebbe potuto essere dedotto già in primo grado. In particolare, gli elementi di fatto e di diritto rilevanti non risultano per la prima volta dalla sentenza impugnata (
69
). Di conseguenza, la prima censura del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta già per tale ragione (
70
).
91.
Con la seconda censura, le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] (ricorrenti nella causa T‑858/16) contestano che l’ordine consentirebbe il recupero di un importo superiore al vantaggio effettivamente conseguito. L’esenzione degli «utili in eccesso» di cui esse avrebbero beneficiato in virtù del regime in questione avrebbe, infatti, comportato un aumento del carico fiscale da esse sostenuto negli [OSCURATO:PERSONA], cosicché il recupero dell’aiuto disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] si risolverebbe in una doppia imposizione (v.
infra
, paragrafi 91 e seguenti).
92.
Inoltre, sarebbe illegittima la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa, secondo la quale tutti gli importi che non siano stati recuperati presso il beneficiario dell’aiuto devono essere recuperati «presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono» (v.
infra
, paragrafi 94 e seguenti).
1.
Sull
’
eventuale doppia imposizione
93.
Secondo quanto rilevato dal Tribunale, una possibile doppia imposizione non può giustificare l’annullamento della decisione controversa. Tale circostanza dovrebbe, piuttosto, essere presa in considerazione unicamente in sede di recupero dell’aiuto da parte dell’amministrazione finanziaria belga (
71
).
94.
Tali rilievi non sono viziati da errori di diritto. Come correttamente osservato dal Tribunale (
72
), nell’ambito di una decisione in materia di aiuti di Stato la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a esaminare l’aiuto concesso caso per caso, ma può limitarsi a esaminare le caratteristiche del regime in questione per valutare se esso costituisca un aiuto. La situazione individuale di ciascuna impresa interessata deve essere esaminata soltanto nella fase del recupero (
73
).
95.
Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha ritenuto che una possibile doppia imposizione, quale quella dedotta dalle ricorrenti nella causa T‑858/16, non comporti l’illegittimità della decisione controversa, ma debba «soltanto» essere presa in considerazione in sede di recupero dell’aiuto nei confronti delle ricorrenti da parte dell’amministrazione finanziaria belga.
2.
Sul recupero presso i membri del gruppo societario
96.
Con il terzo capo parte del terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l’aiuto possa essere recuperato in via sussidiaria anche dalle altre società del gruppo, sebbene queste non siano destinatarie del tax ruling.
97.
Secondo quanto dichiarato del Tribunale, il recupero disposto all’articolo 12, paragrafo 2, della decisione controversa non è viziato da errori di diritto (
74
). [OSCURATO:PERSONA] potrebbe presumere l’esistenza di un’unità economica tra più persone fisiche e giuridiche qualora esse si trovino in un rapporto di controllo (
75
). Di conseguenza, ai fini del recupero presso le altre società del gruppo sarebbe sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] constati che la società belga, per effetto delle proprie funzioni centrali all’interno del gruppo, eserciti il controllo sulle altre società del gruppo (
76
).
98.
Ritengo che tale valutazione del Tribunale sia viziata da un errore di diritto.
99.
A termini dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589, gli aiuti illegali devono essere recuperato dal loro beneficiario. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è beneficiario colui che ha tratto effettivo vantaggio dall’aiuto (
77
).
100.
Il riferimento al vantaggio effettivo deriva dal fatto che il diritto degli aiuti di Stato non ha carattere sanzionatorio nei confronti del beneficiario. Il divieto di aiuti è piuttosto rivolto allo Stato (membro) e l’obbligo di restituzione di un aiuto illegittimamente versato è volto ad eliminare i vantaggi concorrenziali determinati dall’aiuto (
78
). Il beneficiario dell’aiuto deve restituire il vantaggio di cui ha fruito rispetto ai suoi concorrenti, ripristinando così la situazione precedente alla corresponsione dell’aiuto (
79
). In altre parole, si tratta della restituzione dei vantaggi ottenuti in violazione del diritto dell’Unione.
101.
La giurisprudenza richiamata dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata non contraddice tale principio. Al contrario, essa ne costituisce proprio espressione.
102.
Comun denominatore delle cause richiamate (
80
) dal Tribunale è, infatti, la circostanza che, successivamente alla concessione di un aiuto, presso i rispettivi beneficiari hanno avuto luogo ristrutturazioni e trasferimenti patrimoniali. In tal modo sono sorti soggetti giuridici che non erano destinatari dell’aiuto originario, ma che, in qualità di una sorta di successori giuridici, sono entrati nel godimento dei vantaggi derivanti dall’aiuto stesso.
103.
Nella causa Intermills/[OSCURATO:PERSONA], la società Intermills, nell’ambito di una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, aveva costituito tre società di produzione giuridicamente autonome, alle quali aveva trasferito la propria attività produttiva (compresi tutti gli impianti di produzione). La società Intermills aveva mantenuto partecipazioni nelle nuove società di produzione. Nonostante l’autonomia giuridica, la Corte di giustizia ha considerato la società originaria Intermills e le tre nuove società di produzione come un’unica entità economica, qualificabile come beneficiaria dell’aiuto ai sensi del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato(
81
).
104.
Nella causa AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA], la produzione di energia elettrica era stata trasferita, nell’ambito di una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, dal fornitore italiano di energia ACEA alla società di produzione AEP, nella quale l’ACEA aveva mantenuto una partecipazione economica in qualità di holding. La Corte di giustizia ha considerato l’ACEA e l’AEP quale unica entità economica (
82
).
105.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalla giurisprudenza richiamata non si può pertanto dedurre che un presunto rapporto di controllo derivante da funzioni centrali all’interno di un gruppo sia sufficiente per considerare un’entità economica beneficiaria di un aiuto. In entrambe le decisioni, l’elemento determinante era piuttosto stabilire chi avesse tratto il vantaggio effettivo dall’aiuto.
106.
In tal senso si è espressa la Corte anche in decisioni più recenti relative a situazioni di continuità economica. Secondo tale giurisprudenza, l’aiuto deve essere recuperato dalla società che prosegue l’attività dell’impresa che ha beneficiato dell’aiuto, qualora sia dimostrato che tale società conserva il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio dell’aiuto stesso (
83
).
107.
Nel caso di specie, la legittimità del recupero presuppone, pertanto, che anche le altre società del gruppo abbiano effettivamente tratto un vantaggio dall’aiuto controverso concesso dal [OSCURATO:PERSONA].
108.
A diversa conclusione non induce il fatto che la Corte, nel contesto degli articoli 101 e 102 TFUE, abbia accolto un’accezione «ampia» di impresa. Tale nozione consente di estendere le sanzioni per comportamenti anticoncorrenziali anche a imprese collegate (
84
). Secondo tale giurisprudenza, il termine «impresa» comprende qualsiasi unità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (
85
). Questa nozione di impresa deriva dall’esigenza che una separazione giuridica formale tra diverse società non può escludere l’applicazione delle norme in materia di concorrenza (
86
).
109.
È ben vero che sia gli articoli 101 e 102 TFUE sia l’articolo 107 TFUE si collocano nel capitolo relativo alle norme sulla concorrenza e sono volti, rispettivamente, al funzionamento del mercato interno e alla tutela della concorrenza da distorsioni. Gli strumenti (e la ratio ivi insita) mediante i quali tale obiettivo deve essere raggiunto sono peraltro così diversi da richiedere un’interpretazione differente. Mentre, nell’ambito degli articoli 101 e 102 TFUE, la concorrenza dev’essere tutelata impedendo determinati comportamenti (in particolare accordi) tra concorrenti privati, l’articolo 107 TFUE è rivolto primariamente contro un intervento dello Stato (membro). Tale distinzione si riflette anche nella sistematica del Trattato FUE, che distingue tra la sezione 1 «Regole applicabili alle imprese» e la sezione 2 «Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA]».
110.
Decisive sono pertanto le diverse funzioni che la nozione di impresa svolge nei rispettivi ambiti. Una nozione «ampia» di impresa nel contesto degli articoli 101 e 102 TFUE consente l’imputazione di comportamenti anticoncorrenziali. In tale prospettiva, appare sensato che la giurisprudenza ravvisi un’unità economica nel caso in cui una società controllata, pur avendo personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni impartitele dalla società madre (
87
). Infatti, qualora la controllata tenga un comportamento anticoncorrenziale, ciò è riconducibile ad istruzioni anticoncorrenziali impartite dalla società madre. Si tratta dunque di un’interpretazione alla luce della finalità di tutela, ossia di impedire comportamenti anticoncorrenziali e, in ultima analisi, di garantire un’applicazione effettiva del diritto della concorrenza.
111.
Per contro, nelle fattispecie relative agli aiuti di Stato il comportamento anticoncorrenziale si colloca dal lato dello Stato (membro). Un’interpretazione «ampia» avrebbe come conseguenza l’imputazione a terzi del vantaggio effettivo concesso a un determinato beneficiario dell’aiuto. Conseguentemente, non può essere determinante il fatto che il beneficiario dell’aiuto (ad esempio la società controllata) si attenga ad istruzioni impartite da un terzo (ad esempio la società madre). Tale circostanza non consente, infatti, di dedurre che il terzo abbia beneficiato del vantaggio effettivo. Spetta, piuttosto, alla [OSCURATO:PERSONA] accertare le circostanze che – come nelle cause sopra menzionate – possano indicare un trasferimento del vantaggio effettivo a un terzo, quale sorta di successore (
88
).
112.
Nell’ambito della prassi fiscale controversa, il vantaggio effettivo è consistito nel rilascio di un tax ruling che garantiva una determinata modalità di imposizione degli utili. Tali decisioni anticipate non erano evidentemente indirizzate a un «gruppo» (nell’ambito di un cosiddetto regime di imposizione di gruppo), bensì ad una specifica società del gruppo. Quest’ultima era pertanto la beneficiaria del tax ruling e, di conseguenza, la beneficiaria dell’aiuto ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589. [OSCURATO:PERSONA] non ha accertato circostanze dalle quali risulti che anche le altre società del gruppo abbiano tratto il vantaggio derivante dai tax ruling in questione.
113.
Ne consegue che la conclusione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ordinare il recupero dell’aiuto anche presso le altre società del gruppo è viziata da errore di diritto.
3.
Esito del terzo motivo di impugnazione
114.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che una possibile doppia imposizione derivante dal recupero dell’aiuto concesso non incide sulla legittimità della decisione controversa. Tuttavia, la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ordinare il recupero anche presso le altre società del gruppo è giuridicamente erronea. La terza censura del terzo motivo di impugnazione è, conseguentemente, fondata. In tale parte la sentenza impugnata dev’essere quindi annullata. Poiché tale argomento è stato discusso in contraddittorio dinanzi al Tribunale e non sono necessarie ulteriori misure di organizzazione del procedimento, la causa, sotto questo profilo, può essere decisa definitivamente (articolo 61, primo comma, dello Statuto). L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa dev’essere pertanto annullato.
D.
Esito dell’esame dei motivi di impugnazione
115.
Il terzo motivo di impugnazione è parzialmente fondato. Per il resto i motivi di impugnazione sono infondati. Di conseguenza occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in relazione alla quale l’impugnazione è fondata e respingere quest’ultima quanto al resto. L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa deve essere annullato.
E.
Sulle spese
116.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Questo si verifica nel caso di specie.
117.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento medesimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.
118.
In considerazione delle circostanze del presente procedimento, appare giustificato che le ricorrenti si facciano interamente carico delle proprie spese. L’impugnazione è accolta soltanto in misura marginale, ossia unicamente con riguardo alla terza censura del terzo motivo di impugnazione. A quanto risulta, l’annullamento della sentenza e della decisione controversa non comporta alcun vantaggio economico immediato per le ricorrenti. Infatti, il recupero presso le altre società del gruppo era stato disposto soltanto in via sussidiaria. Appare pertanto giustificato che l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione controversa non incida sulla decisione relativa alle spese.
VI.
Conclusione
119.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di statuire nella causa C‑752/23 P come segue:
1) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑858/16 e T‑867/16, EU:T:2023:570), è annullato nella parte in cui respinge il ricorso relativo al recupero in via sussidiaria delle somme in questione presso i gruppi societari dei beneficiari dell’aiuto [articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti sulle esenzioni degli utili in eccesso del [OSCURATO:PERSONA] SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione].
2) L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1699 è annullato.
3) L’impugnazione è respinta quanto al resto.
4) Le ricorrenti si faranno carico delle spese del procedimento di impugnazione.
1
Lingua originale: il tedesco.
2
Sentenza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑858/16 e T‑867/16, EU:T:2023:570).
3
Ciò riguarda i procedimenti nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P, C‑736/23 P, da C‑737/23 P a C‑742/23 P, C‑754/23 P, C‑755/23 P e C‑756/23 P, nonché C‑757/23 P e C‑758/23 P.
4
Decisione (UE) 2016/1699 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) (GU 2016, L 260, pag. 61).
5
I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un’impresa fornisce beni materiali o beni immateriali a imprese collegate oppure presta servizi a imprese collegate; v.
OECD [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
(Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali), 2022, pagg. 15 e 16.
6
Moniteur belge
del 9 luglio 2004.
7
Punti 55, 56 e 59 della sentenza impugnata, nonché punto 34 della decisione controversa.
8
Punti 57 e 59 della sentenza impugnata, con rinvio al punto 38 della decisione controversa.
9
Punti 60 e 61 della sentenza impugnata, con rinvio ai punti da 39 a 42 della decisione controversa; v., inoltre, la dichiarazione del Ministro delle finanze del 30 novembre 2023, riportata nell’allegato A.6.
10
Al riguardo, v. punto 62 della sentenza impugnata.
11
In realtà, veniva determinata una percentuale risultante dal raffronto tra un utile medio ipotetico stimato di un’impresa indipendente e un utile effettivo stimato del contribuente. Tale percentuale veniva poi detratta, per i cinque anni successivi,
dall’utile effettivamente realizzato
dal contribuente.
12
Al riguardo, v. punto 13 della sentenza impugnata.
13
Sentenza del 14 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91).
14
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).
15
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punti da 156 a 158 nonché 169 e 170).
16
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 36), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 105), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 27).
17
Al riguardo v. le sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 44), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 107), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 31 e 32).
18
Punti 50 e segg. della sentenza impugnata
19
Punto 51 della sentenza impugnata.
20
Punto 64 della sentenza impugnata.
21
Benché nella versione di lingua inglese della sentenza venga impiegata l’espressione «already included» anziché «also included», dalle considerazioni del Tribunale e da un confronto con la versione in lingua francese (in cui compare l’espressione «également repris») risulta che si tratta di un errore di traduzione.
22
Punto 58 della sentenza impugnata.
23
Punto 62 della sentenza impugnata.
24
Sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata).
25
Punto 130 della decisione controversa.
26
Punto 129 della decisione controversa.
27
V. espressamente, in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 45 e giurisprudenza citata).
28
In tal senso, sentenza del 7 maggio 1991, Oliveira/[OSCURATO:PERSONA] (C‑304/89, EU:C:1991:191, punti 17 e 18), v. anche sentenza dell’11 settembre 2025, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] II) (C‑59/23 P, EU:C:2025:686, punto 99) riguardo a un difetto di motivazione rilevabile d’ufficio.
29
Al riguardo, v. sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 49 e giurisprudenza citata).
30
Sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 51).
31
Sentenza del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 52 e giurisprudenza citata).
32
Attiene alla natura della valutazione provvisoria il fatto che quest’ultima, nel corso delle indagini, possa cambiare o essere precisata.
33
Punto 84 della decisione del 3 febbraio 2015, relativa alla misura SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), Sistema di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso in [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, GU 2015, C 188, pag. 24 (41).
34
V. già in tal senso le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 91 e segg.), Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 86 e segg.) e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafi 147 e segg.).
35
V. già in tal senso le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 27).
36
Sentenze del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119), e dell’8 maggio 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (C‑566/17, EU:C:2019:390, punto 39); v. le mie conclusioni nelle cause Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 99).
37
V. le sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punti 115 e segg.) e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
38
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 48), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 112), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 37), v. altresì, in tal senso, con riguardo alle libertà fondamentali, le sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑75/18, EU:C:2020:139, punto 49), e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2020:140, punto 69 nonché la giurisprudenza ivi citata).
39
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 42), e dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 95 e segg.).
40
Sentenze del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985) e del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948).
41
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
42
Sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Amazon.com e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 56).
43
Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 51).
44
Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 80).
45
V. già in tal senso le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, punto 101).
46
V. già le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafi 98 e segg.), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafi 94 e 95).
47
V. già in tal senso le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 96).
48
V. già in tal senso le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo e a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:466, paragrafo 94), e Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 92).
49
Sentenza del 15 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Spagna/Government of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti da 96 a 107).
50
V. già in tal senso le mie conclusioni nella causa Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LNG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑454/21 P e C‑451/21 P, EU:C:2023:383, paragrafo 91).
51
Sentenze del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 53), del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 114), del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (C‑596/19 P, EU:C:2021:202, punti 48 e 49), e del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 42 e 43).
52
V. le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 34), e Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (C‑323/18, EU:C:2019:567, paragrafo 151).
53
V., al riguardo, la sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 119). Tale principio impone che tutti gli elementi chiave che definiscono le caratteristiche fondamentali dell’imposta stessa siano determinati dal legislatore nazionale.
54
Sentenza del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑451/21 P e C‑454/21 P, EU:C:2023:948, punto 120).
55
Se, sulla base di tale verifica, le istituzioni dell’Unione giungono alla conclusione che le autorità nazionali applicano il diritto tributario nazionale in modo manifestamente illegittimo, la prassi fiscale basata su tale applicazione non rientra, bensì si discosta dal sistema di riferimento. Se essa costituisca anche un vantaggio selettivo deve essere determinato sulla base della seconda e della terza fase del test, articolato in tre fasi, sopra menzionato (paragrafo 31). V. sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 60), nonché le mie conclusioni relative alla causa medesima ([OSCURATO:PERSONA], C‑453/23, EU:C:2024:898, paragrafo 28).
56
I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un’impresa fornisce beni materiali o beni immateriali a imprese collegate oppure presta servizi a imprese collegate; v.
OECD [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
(Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali), 2022, pagg. 15 e 16.
57
Posizione del [OSCURATO:PERSONA] esposta al punto 14 della decisione controversa.
58
Punti 63 e 64 della sentenza impugnata.
59
Punto 62 della sentenza impugnata.
60
Punti da 15 a 20 della decisione controversa.
61
Punto 27 della sentenza impugnata.
62
Punti 73 e segg. della sentenza impugnata
63
Sentenza dell’11 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, punto 66).
64
Sentenza del 22 settembre 2020, Austria/[OSCURATO:PERSONA] (C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 47).
65
Sentenza del 13 settembre 2017, Pappalardo e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑350/16 P, EU:C:2017:672, punto 57).
66
Sentenza dell’8 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 130).
67
Punti 138 e 140 della decisione controversa.
68
V. le ulteriori considerazioni contenute nelle mie conclusioni nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P (paragrafi 89 e segg.).
69
V., a tal riguardo, la sentenza del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2018:132, punto 90).
70
Quanto al fatto che l’argomento non possa essere accolto neppure nel merito, si vedano le mie considerazioni nelle cause C‑734/23 P e C‑735/23 P (paragrafi 96 e segg.).
71
Punto 97 della sentenza impugnata.
72
Punto 107 della sentenza impugnata.
73
Sentenza del 16 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (C‑337/19 P, EU:C:2021:741, punto 77).
74
Punto 118 della sentenza impugnata.
75
Punto 116 della sentenza impugnata.
76
Punti 117 e 118 della sentenza impugnata.
77
Sentenza del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 75).
78
Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 131), dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 34), e del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 76).
79
Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 131), dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 34), e del 29 aprile 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 75).
80
Sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/[OSCURATO:PERSONA] (323/82, EU:C:1984:345, punto 11) e del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punto 64).
81
Sentenza del 14 novembre 1984, Intermills/[OSCURATO:PERSONA] (323/82, EU:C:1984:345, punto 11).
82
Sentenza del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punti 63 e 64).
83
Sentenze del 16 gennaio 2025, Scai (C‑588/23, EU:C:2025:23, punto 40) e del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punti 79 e 81.).
84
Sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑516/15 P, EU:C:2017:314).
85
Sentenze del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 41), del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punti 47 e 48), e del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti 54 e 55).
86
Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 41); v. anche le sentenze del 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, EU:C:2006:784, punto 41) e del 14 luglio 1972, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (48/69, EU:C:1972:70, punto 140).
87
Sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 52).
88
In alternativa, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe semplicemente subordinare il recupero presso le altre società del gruppo all’effettivo conseguimento del vantaggio.