CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16226/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FXSTF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 42919/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge circa la mancata esclusione della recidiva contestata, l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento delle circostanze, esulano dalla valutazione di legittimità là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/