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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 29054/2022

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ente (cN0c ORDINANZA sul ricorso n. 21389-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso con indicazione delle pec; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 320, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giusta procura notarile; - controricorrente - avverso la sentenza n. 979/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2022 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -1-

1. Con sentenza n. 979/2018, pubblicata il 25/5/2018, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la sentenza n.33/2012 del Tribunale di Vasto, rigettò la domanda di condanna al pagamento di euro 26.000,00 a titolo di provvigioni, proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'agenzia immobiliare [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della domanda [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la convenuta lo aveva incaricato di reperire un acquirente di un terreno di sua proprietà, pattuendo una provvigione in misura del 3% del prezzo di vendita; [OSCURATO:PERSONA] aveva invece resistito negando di aver mai conferito alcun incarico e sostenendo di essere stata contattata dall'attore quale incaricato del potenziale - e poi effettivo - acquirente, con l'esplicita assicurazione che non sarebbe stato preteso da lei alcun compenso per la mediazione.

Nella sentenza, la Corte territoriale rilevò innanzitutto che dovesse ritenersi accertato con efficacia di giudicato, in difetto di impugnazione sul punto, il fatto che la convenuta non avesse conferito alcun incarico di mediazione; escluse quindi l'operatività dell'art. 1755 c.c., invocato dall'attore, secondo cui l'aver svolto un'attività a vantaggio della venditrice comunque implicava il suo diritto al compenso, perché ritenne, dalla deposizione del legale rappresentante del terzo acquirente Turinvest s.r.I., che nella fattispecie fosse intercorsa, tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], una mediazione cosiddetta "atipica", riconducibile alla figura del procacciatore d'affari: in tal caso la provvigione era a lui dovuta soltanto da chi lo aveva incaricato, salva espressa pattuizione contraria.

Ritenne, quindi, la Corte d'appello che, in ogni caso, dalle testimonianze raccolte risultasse comunque prova della rinuncia da parte dell'attore ad ogni compenso.

In particolare, valorizzò le Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -2- deposizioni rese dal marito e dai figli della convenuta appellata [OSCURATO:PERSONA] che avevano riferito di aver assistito alla conversazione tra la loro congiunta e il mediatore che si era impegnato espressamente a non pretendere alcun compenso per l'attività svolta nell'interesse del terzo Turinvest s.r.I.; considerò pure significativo quanto dichiarato del teste con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata in trattative prima di vendere il terreno, secondo cui l'appellata aveva manifestato chiaramente la volontà di non trattare con un mediatore; rilevò che anche la teste proprietaria limitrofa aveva riportato di essere stata contattata, come l'appellata, per conto del legale rappresentante di Turinvest s.r.I., da [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo si era impegnato anche con lei, ma per iscritto, a non percepire alcun compenso.

Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico articolato motivo a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis I cod.proc.civ., ma tardivamente, oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dev'essere pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 380 bis I cod.proc.civ. del ricorrente, in quanto depositata tardivamente, come rilevato.

Con l'unico articolato motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e 1760 cod.civ., nonché degli artt. 1754 e 1755 cod.civ. e 116 cod.proc.civ.", il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui è stato escluso il suo diritto al compenso perché la convenuta [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva conferito il mandato, nonché nella parte in cui è stata ritenuta provata la sua espressa rinuncia alla Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -3- provvigione, nonché infine nella parte in cui è stato escluso il nesso eziologico tra l'attività da lui svolta per mettere in relazione le parti contraenti e la conclusione dell'affare.

In particolare, il ricorrente ha sostenuto l'erroneità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di secondo grado in quanto «ancorata alle inattendibili ed inammissibili testimonianze dei familiari di [OSCURATO:PERSONA]» (così in ricorso) e fondata su una falsa interpretazione delle dichiarazioni rese dal teste Bianchi, legale rappresentante di Turinvest s.r.I.; ha infatti sostenuto che la dichiarazione resa da Bianchi, nella qualità, sull'avvenuta corresponsione della «sua» provvigione avrebbe dovuto far escludere il conferimento unilaterale dell'incarico di mediazione; peraltro, l'imparzialità della sua partecipazione alle trattative era confermata dal fatto che il terzo acquirente aveva pure dichiarato di essere stato assistito da altro soggetto, il suo geometra di fiducia.

Ciò precisato, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 1754 e 1755 cod.civ. secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione per aver messo in relazione le parti, quando l'affare sia perciò concluso, indipendentemente dal previo conferimento di un incarico, senza che sia necessario rivestire il contratto di mediazione di una forma tipica; ha aggiunto che l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere il corrispettivo dell'attività di mediazione di cui si era giovata avrebbe potuto essere escluso unicamente se la stessa si fosse informata sulla sussistenza di un incarico unilaterale o di un mandato al mediatore da parte dell'acquirente o comunque ne avesse puntualizzato l'insussistenza.

Ha rappresentato infine che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto raggiunta la prova della rinuncia al compenso e non aveva correttamente applicato il principio per cui chi si giova della mediazione comunque è tenuto a Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -4- pagare la provvigione relativa, in mancanza di prova di un diverso accordo.

2. L'unico motivo è infondato.

La Corte d'appello ha escluso l'obbligo di corresponsione della provvigione da parte della venditrice [OSCURATO:PERSONA] non soltanto perché ha ritenuto che nella specie sia stato conferito un incarico unilaterale dall'acquirente nel cui solo interesse ha agito [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto perché ha ritenuto provata, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, la rinuncia alla provvigione: ha, infatti, espressamente affermato che il mediatore «atipico» - che agisce cioè per incarico unilaterale, può pretendere soltanto da chi lo ha incaricato il compenso, salva espressa pattuizione contraria con l'altro contraente; ha, tuttavia, aggiunto che «anche a non condividere tale impostazione, nel caso in esame [...] la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la prova dell'espressa rinuncia del mediatore a pretendere da lei il compenso».

La Corte d'appello, in sostanza, ha dapprima ritenuto necessaria - e nella fattispecie mancante - la prova della sussistenza di un patto contrario all'obbligo unilaterale di pagamento del compenso; quindi, nell'ipotesi di applicabilità anche alla fattispecie in esame dell'art.1755 cod.civ., ha ritenuto comunque sussistente la prova dell'intervenuta rinuncia alla provvigione del mediatore nei confronti della venditrice.

Così costruita, la pronuncia contiene pertanto due distinte «rationes decidendi», tra loro non in contraddizione, ma in relazione di alternatività, corrispondenti ai due diversi presupposti giuridici (l'applicabilità o non dell'art. 1755 cod.civ.): di queste ragioni, perciò, ciascuna è per sé sufficiente a sorreggere la decisione e, come tale, per principio Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -5- consolidato, necessitava di autonoma e specifica impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 15399 del 2018).

Il ricorrente ha in effetti articolato il suo motivo in più profili, prospettando l'impugnazione della motivazione della sussistenza della prova dell'intervenuta rinuncia quale violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc.civ., in riferimento al n. 3 dell'art. 360 cod.proc.civ..

In particolare, nella censura non sono stati individuati i vizi logico- formali della correttezza giuridica e della compiutezza e coerenza della motivazione, ma sono stati rappresentati soltanto, in astratto, indici soggettivi o oggettivi di non veridicità delle deposizioni considerate dal giudice del merito: il ricorrente, infatti, si è limitato a lamentare la non credibilità delle deposizioni del marito e dei due figli della convenuta in quanto familiari, nonché l'inammissibilità della testimonianza resa dall'altro potenziale acquirente in trattativa personale con la convenuta perché «inattendibile e partigiana» (così in ricorso), nonché infine «l'estraneità ai fatti di causa» della deposizione della proprietaria del fondo finitimo che si era fatta rilasciare, dallo stesso agente ricorrente, una rinuncia alla provvigione in forma scritta.

Ebbene, l'inattendibilità del teste legato da un vincolo familiare, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod.proc.civ. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi di fatto dai quali desumere la perdita di credibilità; l'interesse di fatto all'esito della lite del terzo potenziale acquirente non è stato neppure descritto nel contenuto; infine, la deduzione dell'estraneità ai fatti di causa della terza proprietaria finitima non si confronta con la considerazione, in sentenza, che [OSCURATO:PERSONA] si era Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -6- comportato allo stesso modo in una situazione ritenuta assimilabile.

In altri termini, con la sua scarna critica, il ricorrente non ha efficacemente censurato la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, offerta in sentenza dalla Corte territoriale ma si è limitato a sollecitare, in sostanza, una nuova valutazione delle risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento di merito per sostituirla ad altra più utile a fondare la sua pretesa.

Per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il giudizio sull'attendibilità e credibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione sono riservate al giudice del merito in quanto involgono apprezzamenti di fatto e non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti delle censure consentite dall'art. 360 c.p.c. alla motivazione della decisione.

«Compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile» (Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019): nella specie ciò è accaduto, atteso che la Corte ha posto in correlazione le Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -7- dichiarazioni ritenute rilevanti e dalla correlazione ha ricavato la sussistenza della piena prova sull'intervenuta rinuncia.

Quanto poi alla violazione dell'art.116 cod.proc.civ., questa Corte a SU ha chiarito (Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 2020) che è riscontrabile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, nell'ipotesi in cui la prova fosse soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di fondare la sua valutazione sul suo prudente apprezzamento.

Quando invece sia criticata la sola modalità di esercizio del prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita soltanto in presenza di gravissimi vizi motivazionali ossia la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», per la «motivazione apparente», per il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e per la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» e ciò nella specie è escluso e, prima ancora, non è stato neppure compiutamente prospettato.

La conferma della completezza e della compiutezza della motivazione sulla sussistenza della prova della rinuncia preclude l'accoglimento del ricorso, assorbiti gli altri profili.

3. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato, con addebito di spese in applicazione del principio di soccombenza.

Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -8- parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della ricorrente e in osservanza dell'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente (cN0c ORDINANZA sul ricorso n. 21389-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso con indicazione delle pec; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 320, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa giusta procura notarile; - controricorrente - avverso la sentenza n. 979/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2022 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -1- 1. Con sentenza n. 979/2018, pubblicata il 25/5/2018, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la sentenza n.33/2012 del Tribunale di Vasto, rigettò la domanda di condanna al pagamento di euro 26.000,00 a titolo di provvigioni, proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'agenzia immobiliare [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della domanda [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la convenuta lo aveva incaricato di reperire un acquirente di un terreno di sua proprietà, pattuendo una provvigione in misura del 3% del prezzo di vendita; [OSCURATO:PERSONA] aveva invece resistito negando di aver mai conferito alcun incarico e sostenendo di essere stata contattata dall'attore quale incaricato del potenziale - e poi effettivo - acquirente, con l'esplicita assicurazione che non sarebbe stato preteso da lei alcun compenso per la mediazione. Nella sentenza, la Corte territoriale rilevò innanzitutto che dovesse ritenersi accertato con efficacia di giudicato, in difetto di impugnazione sul punto, il fatto che la convenuta non avesse conferito alcun incarico di mediazione; escluse quindi l'operatività dell'art. 1755 c.c., invocato dall'attore, secondo cui l'aver svolto un'attività a vantaggio della venditrice comunque implicava il suo diritto al compenso, perché ritenne, dalla deposizione del legale rappresentante del terzo acquirente Turinvest s.r.I., che nella fattispecie fosse intercorsa, tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], una mediazione cosiddetta "atipica", riconducibile alla figura del procacciatore d'affari: in tal caso la provvigione era a lui dovuta soltanto da chi lo aveva incaricato, salva espressa pattuizione contraria. Ritenne, quindi, la Corte d'appello che, in ogni caso, dalle testimonianze raccolte risultasse comunque prova della rinuncia da parte dell'attore ad ogni compenso. In particolare, valorizzò le Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -2- deposizioni rese dal marito e dai figli della convenuta appellata [OSCURATO:PERSONA] che avevano riferito di aver assistito alla conversazione tra la loro congiunta e il mediatore che si era impegnato espressamente a non pretendere alcun compenso per l'attività svolta nell'interesse del terzo Turinvest s.r.I.; considerò pure significativo quanto dichiarato del teste con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata in trattative prima di vendere il terreno, secondo cui l'appellata aveva manifestato chiaramente la volontà di non trattare con un mediatore; rilevò che anche la teste proprietaria limitrofa aveva riportato di essere stata contattata, come l'appellata, per conto del legale rappresentante di Turinvest s.r.I., da [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo si era impegnato anche con lei, ma per iscritto, a non percepire alcun compenso. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico articolato motivo a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis I cod.proc.civ., ma tardivamente, oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dev'essere pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità della memoria ex art. 380 bis I cod.proc.civ. del ricorrente, in quanto depositata tardivamente, come rilevato. Con l'unico articolato motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e 1760 cod.civ., nonché degli artt. 1754 e 1755 cod.civ. e 116 cod.proc.civ.", il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui è stato escluso il suo diritto al compenso perché la convenuta [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva conferito il mandato, nonché nella parte in cui è stata ritenuta provata la sua espressa rinuncia alla Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -3- provvigione, nonché infine nella parte in cui è stato escluso il nesso eziologico tra l'attività da lui svolta per mettere in relazione le parti contraenti e la conclusione dell'affare. In particolare, il ricorrente ha sostenuto l'erroneità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di secondo grado in quanto «ancorata alle inattendibili ed inammissibili testimonianze dei familiari di [OSCURATO:PERSONA]» (così in ricorso) e fondata su una falsa interpretazione delle dichiarazioni rese dal teste Bianchi, legale rappresentante di Turinvest s.r.I.; ha infatti sostenuto che la dichiarazione resa da Bianchi, nella qualità, sull'avvenuta corresponsione della «sua» provvigione avrebbe dovuto far escludere il conferimento unilaterale dell'incarico di mediazione; peraltro, l'imparzialità della sua partecipazione alle trattative era confermata dal fatto che il terzo acquirente aveva pure dichiarato di essere stato assistito da altro soggetto, il suo geometra di fiducia. Ciò precisato, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 1754 e 1755 cod.civ. secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione per aver messo in relazione le parti, quando l'affare sia perciò concluso, indipendentemente dal previo conferimento di un incarico, senza che sia necessario rivestire il contratto di mediazione di una forma tipica; ha aggiunto che l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere il corrispettivo dell'attività di mediazione di cui si era giovata avrebbe potuto essere escluso unicamente se la stessa si fosse informata sulla sussistenza di un incarico unilaterale o di un mandato al mediatore da parte dell'acquirente o comunque ne avesse puntualizzato l'insussistenza. Ha rappresentato infine che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto raggiunta la prova della rinuncia al compenso e non aveva correttamente applicato il principio per cui chi si giova della mediazione comunque è tenuto a Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -4- pagare la provvigione relativa, in mancanza di prova di un diverso accordo. 2. L'unico motivo è infondato. La Corte d'appello ha escluso l'obbligo di corresponsione della provvigione da parte della venditrice [OSCURATO:PERSONA] non soltanto perché ha ritenuto che nella specie sia stato conferito un incarico unilaterale dall'acquirente nel cui solo interesse ha agito [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto perché ha ritenuto provata, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, la rinuncia alla provvigione: ha, infatti, espressamente affermato che il mediatore «atipico» - che agisce cioè per incarico unilaterale, può pretendere soltanto da chi lo ha incaricato il compenso, salva espressa pattuizione contraria con l'altro contraente; ha, tuttavia, aggiunto che «anche a non condividere tale impostazione, nel caso in esame [...] la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la prova dell'espressa rinuncia del mediatore a pretendere da lei il compenso». La Corte d'appello, in sostanza, ha dapprima ritenuto necessaria - e nella fattispecie mancante - la prova della sussistenza di un patto contrario all'obbligo unilaterale di pagamento del compenso; quindi, nell'ipotesi di applicabilità anche alla fattispecie in esame dell'art.1755 cod.civ., ha ritenuto comunque sussistente la prova dell'intervenuta rinuncia alla provvigione del mediatore nei confronti della venditrice. Così costruita, la pronuncia contiene pertanto due distinte «rationes decidendi», tra loro non in contraddizione, ma in relazione di alternatività, corrispondenti ai due diversi presupposti giuridici (l'applicabilità o non dell'art. 1755 cod.civ.): di queste ragioni, perciò, ciascuna è per sé sufficiente a sorreggere la decisione e, come tale, per principio Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -5- consolidato, necessitava di autonoma e specifica impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 15399 del 2018). Il ricorrente ha in effetti articolato il suo motivo in più profili, prospettando l'impugnazione della motivazione della sussistenza della prova dell'intervenuta rinuncia quale violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc.civ., in riferimento al n. 3 dell'art. 360 cod.proc.civ.. In particolare, nella censura non sono stati individuati i vizi logico- formali della correttezza giuridica e della compiutezza e coerenza della motivazione, ma sono stati rappresentati soltanto, in astratto, indici soggettivi o oggettivi di non veridicità delle deposizioni considerate dal giudice del merito: il ricorrente, infatti, si è limitato a lamentare la non credibilità delle deposizioni del marito e dei due figli della convenuta in quanto familiari, nonché l'inammissibilità della testimonianza resa dall'altro potenziale acquirente in trattativa personale con la convenuta perché «inattendibile e partigiana» (così in ricorso), nonché infine «l'estraneità ai fatti di causa» della deposizione della proprietaria del fondo finitimo che si era fatta rilasciare, dallo stesso agente ricorrente, una rinuncia alla provvigione in forma scritta. Ebbene, l'inattendibilità del teste legato da un vincolo familiare, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod.proc.civ. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi di fatto dai quali desumere la perdita di credibilità; l'interesse di fatto all'esito della lite del terzo potenziale acquirente non è stato neppure descritto nel contenuto; infine, la deduzione dell'estraneità ai fatti di causa della terza proprietaria finitima non si confronta con la considerazione, in sentenza, che [OSCURATO:PERSONA] si era Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -6- comportato allo stesso modo in una situazione ritenuta assimilabile. In altri termini, con la sua scarna critica, il ricorrente non ha efficacemente censurato la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, offerta in sentenza dalla Corte territoriale ma si è limitato a sollecitare, in sostanza, una nuova valutazione delle risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento di merito per sostituirla ad altra più utile a fondare la sua pretesa. Per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il giudizio sull'attendibilità e credibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione sono riservate al giudice del merito in quanto involgono apprezzamenti di fatto e non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti delle censure consentite dall'art. 360 c.p.c. alla motivazione della decisione. «Compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile» (Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019): nella specie ciò è accaduto, atteso che la Corte ha posto in correlazione le Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -7- dichiarazioni ritenute rilevanti e dalla correlazione ha ricavato la sussistenza della piena prova sull'intervenuta rinuncia. Quanto poi alla violazione dell'art.116 cod.proc.civ., questa Corte a SU ha chiarito (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 2020) che è riscontrabile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, nell'ipotesi in cui la prova fosse soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di fondare la sua valutazione sul suo prudente apprezzamento. Quando invece sia criticata la sola modalità di esercizio del prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita soltanto in presenza di gravissimi vizi motivazionali ossia la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», per la «motivazione apparente», per il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e per la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» e ciò nella specie è escluso e, prima ancora, non è stato neppure compiutamente prospettato. La conferma della completezza e della compiutezza della motivazione sulla sussistenza della prova della rinuncia preclude l'accoglimento del ricorso, assorbiti gli altri profili. 3. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato, con addebito di spese in applicazione del principio di soccombenza. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la Ric. 2019 n. 21389 sez. 52 - ud. 24-05-2022 -8- parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della ricorrente e in osservanza dell'art
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