CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39039/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermandone la condanna per i reati di bancarotta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando tre motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce: a) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omesso esame dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria; b) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta da operazioni dolose a fronte dell'assoluzione per bancarotta distrattiva; c) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno grave, in assenza di un accertamento in ordine alla sussistenza del danno e alla sua riconducibilità alle condotte contestate; - che il primo motivo di ricorso è formulato in termini di generici, avendo la Corte territoriale dato atto dell'acquisizione documentale richiesta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) e, attraverso le deduzioni offerte in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta da operazioni dolose, delle ragioni fondanti il rigetto (implicito) della richiesta di perizia, che, com'è noto, può essere disposta solo a fronte della rilevata impossibilità di decidere allo stato degli atti; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha dato atto delle differenze logiche e giuridiche tra le due fattispecie (ex multis, Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071); - che il terzo motivo di ricorso è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 202