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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 27596/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22298-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 22298/2019 Cron.

Rep.

Ud. 13/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 77/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 56/2019 la Corte di appello di Trieste, i n riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pordenone, rigettava le originarie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accertava, poi, che: [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal giorno 8.5.2005, ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la [OSCURATO:PERSONA] spa a pagare le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal luglio 2010 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal giorno 8.11.2006 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal giorno 8.5.2005 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal giorno 8.5.2005 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate per tale superiore inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto ad essere inquadrato dal mese di aprile 2010 nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate sino al giugno 2012 per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal mese di aprile 2013 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta al pagamento delle differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al superiore inquadramento nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva.

4. La causa è stata rinviata e fissata all’odierna udienza camerale per acquisire l’atto di rinuncia al ricorso incidentale ed il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale.

5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva il Collegio che, nelle more, sono stati depositat i: atto di rinuncia al ricorso principale ex art. 390 cpc della [OSCURATO:PERSONA] spa; atto di accettazione di rinuncia e atto di rinuncia al ricorso incidentale ex art. 390 cpc da parte dei controricorrenti; atto di accettazione della rinuncia al ricorso incidentale da parte della [OSCURATO:PERSONA] spa.

2. In tutti i suddetti atti si dava atto che le parti avevano conciliato la controversiapendente tra l oro .

3. La rinuncia della società (e la successiva accettazione) è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal suo Difensore, mentre l’atto dei controricorrenti è stato sottoscritto dal loro Difensore munito di mandato speciale.

4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali, relativamente alla posizione dei controricorrenti, ex art. 391 co. 4 cpc, e con riguardo alla posizione degli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Fosi perché non hanno svolto attività difensiva.

5. Non sussistono, invece, i presupposti processuali per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità,non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22298-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 22298/2019 Cron. Rep. Ud. 13/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 77/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 56/2019 la Corte di appello di Trieste, i n riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pordenone, rigettava le originarie domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accertava, poi, che: [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal giorno 8.5.2005, ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la [OSCURATO:PERSONA] spa a pagare le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal luglio 2010 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal giorno 8.11.2006 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal giorno 8.5.2005 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal giorno 8.5.2005 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate per tale superiore inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto ad essere inquadrato dal mese di aprile 2010 nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate sino al giugno 2012 per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal mese di aprile 2013 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta al pagamento delle differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al superiore inquadramento nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. 4. La causa è stata rinviata e fissata all’odierna udienza camerale per acquisire l’atto di rinuncia al ricorso incidentale ed il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il Collegio che, nelle more, sono stati depositat i: atto di rinuncia al ricorso principale ex art. 390 cpc della [OSCURATO:PERSONA] spa; atto di accettazione di rinuncia e atto di rinuncia al ricorso incidentale ex art. 390 cpc da parte dei controricorrenti; atto di accettazione della rinuncia al ricorso incidentale da parte della [OSCURATO:PERSONA] spa. 2. In tutti i suddetti atti si dava atto che le parti avevano conciliato la controversiapendente tra l oro . 3. La rinuncia della società (e la successiva accettazione) è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal suo Difensore, mentre l’atto dei controricorrenti è stato sottoscritto dal loro Difensore munito di mandato speciale. 4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali, relativamente alla posizione dei controricorrenti, ex art. 391 co. 4 cpc, e con riguardo alla posizione degli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Fosi perché non hanno svolto attività difensiva. 5. Non sussistono, invece, i presupposti processuali per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità,non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/201
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