CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 21507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ;,t4 PY-OC • i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ze-au avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scfttite le conclusioni del PG e". 12-c,..AA-4..-LA-5 cs-(4-*- (1-41- C-C-V ey, i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina ricorre per cassazione avverso la esecutività della ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Messina in data 13 maggio 2022, deducendo vizio del procedimento a pena di nullità. 1.1 In particolare il ricorrente osserva che: a) in data 13 maggio 2022 il [OSCURATO:PERSONA] Relatore ha ammesso in via provvisoria [OSCURATO:PERSONA] all'affidamento in prova ai sensi dell'art.678, comma 1 ter cod . proc. pen. ; b) il provvedimento è stato comunicato ai titolari della facoltà di proporre opposizione; c) successivamente, in data 19 settembre 2021 risulta apposta in calce la dicitura «esecutiva» . Ad avviso del PG impugnante ciò determina la esecutività del provvedimento in modo illegittimo, posto che la stessa andrebbe correlata esclusivamente alla espressa «conferma» del provvedimento provvisorio da parte del Tribunale in composizione collegiale. 2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2.1 La particolare sequenza prevista dalla legge (art.678, comma 1 ter, cod.proc.pen.) prevede che il provvedimento provvisorio venga notificato o comunicato ai titolari della facoltà di proporre opposizione, con termine perentorio di dieci giorni per tale atto di impulso. Al contempo si prevede che in caso di mancata opposizione il Tribunale di Sorveglianza provvede de plano alla conferma (è da ritenersi alla valutazione in merito alla conferma). Ma è lo stesso legislatore ad affermare che la sospensione della esecuzione del provvedimento provvisorio perdura solo durante il termine per proporre opposizione. Da ciò si desume che decorsi i dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento matura - nel caso di mancata opposizione - la esecutorietà della decisione provvisoria. E' evidente, pertanto, che, se da un lato il Tribunale collegiale è tenuto a provvedere anche in caso di mancata opposizione (con possibile responsabilità a diverso titolo ove non intervenga la decisione), dall'altro la apposizione della a «formula esecutiva» è atto conforme alla previsione di legge, trattandosi di atto meramente ricognitivo della mancata proposizione della opposizione. Il ricorso va pertanto respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 10 febbraio 2023 Il Consigliere