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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025

Cassazione n. 17564/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con riguardo al primo, si contesta la sussistenza degli estremi della resistenza ex art 337 cp nell'ottica della idoneità oppositiva della condotta mesa in atto dal ricorrente sulla base di una ricostruzione parziale del fatto che, di contro, operata in linea con le valutazione rese dai giudici del merito, non messe in crisi dal ricorso, danno conto senza incertezze dei costituti del reato contestato ( si veda il par 6.3.1.); con riguardo al tema della addotta eccessività della pena contestata dal secondo motivo, il rilievo è manifestamente infondato perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 marzo 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con riguardo al primo, si contesta la sussistenza degli estremi della resistenza ex art 337 cp nell'ottica della idoneità oppositiva della condotta mesa in atto dal ricorrente sulla base di una ricostruzione parziale del fatto che, di contro, operata in linea con le valutazione rese dai giudici del merito, non messe in crisi dal ricorso, danno conto senza incertezze dei costituti del reato contestato ( si veda il par 6.3.1.); con riguardo al tema della addotta eccessività della pena contestata dal secondo motivo, il rilievo è manifestamente infondato perchè la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.
Sentenza Cassazione n. 17564/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris