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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13261/2024

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 3935 /20 1 8 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardian. 2790 / 21 / 1 7 depositata i n data 24 / 0 6 /20 1 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - Giacomo D i N oia impugnava l'avviso di accertamento notificatogli qualeex socio unico ed ex liquidatore della società D igital P hoto Oggetto: notifica – momentoperfezionativo– prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Services. r . l . in liquidazione , cancellata dal registro delle imprese il5 luglio 2012 ; - il giudice di primo grado accoglieva l'impugnazione ; - appellava l' U fficio ; - con la pronuncia gravata la C ommissione tributaria regionale della Lombardiaha dichiarato inammissibile l'app ello in quanto tardivo ; - ricorre l’Agenzia delle Entrate c on atto affidato a un solo motivo di ricorso; - il contribuente è rimasto intimato; Consideratoche: - la sola censura proposta dall' A mministrazione finanziaria si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 20, c. 2, 51 e 53 deld.

Lgs.

N. 546 del 1992 , p er avere il giudice dell'impugnazione erroneamente ritenuto inammissibile l'appello dell' U fficio sul presupposto che l'appellante non aveva prodotto in giudizio la fotocopia della ricevuta attestante la data di spedizione della raccomandatacontenente l'atto di impugnazione ; - il motivo è evidentemente fondato ; - è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che (per tutte, si rimanda a quanto illustrato da Cass. Sez.5 , Sentenza n. 24726 del 11/08/2022 e ai precedenti ivi richiamati) nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificatodirettamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzioneentro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalladata di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevutadi spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo ladata di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliaturameccanografica ovvero con proprio timbro datario; - ebbene a fronte di tale principio di diritto, era onere del giudice dell'appelloprendere in esame la fotocopia della c.d.

“ cartolina ” di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ritornoche risulta pacificamente depositata agli atti di causa, per verificare se da essa era possibile desumere nel rispetto delle indicazionisopra illustrate la data di spedizione del plico da parte dell'ufficioappellante; - viceversa , limitandosi a prendere in esame la sola circostanza, di persé priva di rilievo, consistente nella mancata produzione della ricevuta di spedizione postale dell'appello , la C ommissione tributariaregionale ha commesso errore di diritto ; - in accoglimento del ricorso quindi la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopraillustrati; p.q.m. accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 3935 /20 1 8 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardian. 2790 / 21 / 1 7 depositata i n data 24 / 0 6 /20 1 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - Giacomo D i N oia impugnava l'avviso di accertamento notificatogli qualeex socio unico ed ex liquidatore della società D igital P hoto Oggetto: notifica – momentoperfezionativo– prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Services. r . l . in liquidazione , cancellata dal registro delle imprese il5 luglio 2012 ; - il giudice di primo grado accoglieva l'impugnazione ; - appellava l' U fficio ; - con la pronuncia gravata la C ommissione tributaria regionale della Lombardiaha dichiarato inammissibile l'app ello in quanto tardivo ; - ricorre l’Agenzia delle Entrate c on atto affidato a un solo motivo di ricorso; - il contribuente è rimasto intimato; Consideratoche: - la sola censura proposta dall' A mministrazione finanziaria si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 20, c. 2, 51 e 53 deld. Lgs. N. 546 del 1992 , p er avere il giudice dell'impugnazione erroneamente ritenuto inammissibile l'appello dell' U fficio sul presupposto che l'appellante non aveva prodotto in giudizio la fotocopia della ricevuta attestante la data di spedizione della raccomandatacontenente l'atto di impugnazione ; - il motivo è evidentemente fondato ; - è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che (per tutte, si rimanda a quanto illustrato da Cass. Sez.5 , Sentenza n. 24726 del 11/08/2022 e ai precedenti ivi richiamati) nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificatodirettamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzioneentro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalladata di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevutadi spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo ladata di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliaturameccanografica ovvero con proprio timbro datario; - ebbene a fronte di tale principio di diritto, era onere del giudice dell'appelloprendere in esame la fotocopia della c.d. “ cartolina ” di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ritornoche risulta pacificamente depositata agli atti di causa, per verificare se da essa era possibile desumere nel rispetto delle indicazionisopra illustrate la data di spedizione del plico da parte dell'ufficioappellante; - viceversa , limitandosi a prendere in esame la sola circostanza, di persé priva di rilievo, consistente nella mancata produzione della ricevuta di spedizione postale dell'appello , la C ommissione tributariaregionale ha commesso errore di diritto ; - in accoglimento del ricorso quindi la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopraillustrati; p.q.m. accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa c