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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 33573/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4 novembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 20 maggio 2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni personali allo stesso contestato al capo c) della rubrica e, per l'effetto, riduceva la pena allo stesso inflitta in relazione ai rimanenti fatti di ricettazione ed evasione di cui ai capi a) e b) in anni 2, mesi 3 di reclusione ed C 650,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il P.G. e l'imputato; il primo deduceva violazione di legge in riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di evasione di cui al capo b) commesso il 26 luglio 2013.

Il difensore dell'imputato lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, per il delitto di ricettazione in luogo dell'ipotesi di furto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso dell'imputato è proposto per motivi manifestamente infondati e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero il giudice di appello risulta avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969).

E nel caso in esame l'assenza di elementi indicativi della partecipazione al furto veniva ritenuta escludere la richiesta qualificazione con giudizio esente da ogni illogicità.

In conclusione, l'impugnazione del Benedetti deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2.2 Fondato è, invece, il ricorso del procuratore generale poiché, alla data della sentenza di appello, il reato di evasione si era già prescritto essendo decorsi i 7 anni e 6 mesi dalla sua consumazione avvenuta nel luglio 2013; pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) con eliminazione della pena di mesi 3 di reclusione ed euro 150 di multa e fissazione della pena finale in quella di anni 2 di reclusione ed C 500 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di evasione di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi tre di reclusione ed C 150 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 23 giugno 2023 (\[OSCURATO:PERSONA] E ST.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4 novembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 20 maggio 2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni personali allo stesso contestato al capo c) della rubrica e, per l'effetto, riduceva la pena allo stesso inflitta in relazione ai rimanenti fatti di ricettazione ed evasione di cui ai capi a) e b) in anni 2, mesi 3 di reclusione ed C 650,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il P.G. e l'imputato; il primo deduceva violazione di legge in riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di evasione di cui al capo b) commesso il 26 luglio 2013. Il difensore dell'imputato lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, per il delitto di ricettazione in luogo dell'ipotesi di furto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso dell'imputato è proposto per motivi manifestamente infondati e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero il giudice di appello risulta avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969). E nel caso in esame l'assenza di elementi indicativi della partecipazione al furto veniva ritenuta escludere la richiesta qualificazione con giudizio esente da ogni illogicità. In conclusione, l'impugnazione del Benedetti deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2.2 Fondato è, invece, il ricorso del procuratore generale poiché, alla data della sentenza di appello, il reato di evasione si era già prescritto essendo decorsi i 7 anni e 6 mesi dalla sua consumazione avvenuta nel luglio 2013; pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) con eliminazione della pena di mesi 3 di reclusione ed euro 150 di multa e fissazione della pena finale in quella di anni 2 di reclusione ed C 500 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di evasione di cui al capo b) perché estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi tre di reclusione ed C 150 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 giugno 2023 (\[OSCURATO:PERSONA] E ST. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C
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