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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 68/2010

ECLI:EU:T:2010:297
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 luglio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Anhalt / Commissione (causa T‑396/08) «Aiuti di Stato – Aiuti destinati alla formazione – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato comune – Necessità dell’aiuto – Ricadute positive – Obbligo di motivazione»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Categorie di aiuti, definiti mediante regolamento, che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Regolamento n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione (Art. 87, n. 3, CE; regolamento della Commissione n. 68/2001, art. 5) (v. punti 36‑39, 42‑45)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE – Aiuto al funzionamento – Esclusione [Art. 87, n. 3, lett. c), CE] (v. punti 46‑48, 51‑52)

3. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Interpretazione uniforme del diritto dell’Unione – Interpretazione e applicazione alla luce delle versioni redatte nelle varie lingue ufficiali (v. punto 53)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Valutazione sotto il profilo dell’art. 87 CE [Art. 87, n. 3, lett. c), CE] (v. punto 54)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Aiuti destinati alla formazione – Valutazione del carattere necessario dell'aiuto (Artt. 87, n. 3, CE e 88, nn. 2 e 3, CE) (v. punti 78, 80, 88)

6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Assenza di osservazioni da parte degli interessati – Irrilevanza ai fini della validità della decisione della Commissione (Art. 88, n. 2, CE) (v. punto 97)

7. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Aspetti da prendere in considerazione (Artt. 87, n. 3, CE e 88, nn. 2 e 3, CE) (v. punti 107‑108)

8. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE – Presupposti – Aiuti destinati alla formazione – Criterio della necessità dell’aiuto [Art. 87, n. 3, lett. c), CE] (v. punto 117)

9. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE – Presupposti – Aiuti destinati alla formazione – Criterio della necessità dell’aiuto [Art. 87, n. 3, lett. c), CE] (v. punti 130‑131, 133)

10. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato [Art. 87, n. 3, CE e 253 CE] (v. punti 143‑144) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE, relativa all’aiuto di Stato cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL (GU L 312, pag. 31).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]Anhalt sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 luglio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Anhalt / Commissione (causa T‑396/08) «Aiuti di Stato – Aiuti destinati alla formazione – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato comune – Necessità dell’aiuto – Ricadute positive – Obbligo di motivazione» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Categorie di aiuti, definiti mediante regolamento, che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Regolamento n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione (Art. 87, n. 3, CE; regolamento della Commissione n. 68/2001, art. 5) (v. punti 36‑39, 42‑45) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE – Aiuto al funzionamento – Esclusione [Art. 87, n. 3, lett. c), CE] (v. punti 46‑48, 51‑52) 3. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Interpretazione uniforme del diritto dell’Unione – Interpretazione e applicazione alla luce delle versioni redatte nelle varie lingue ufficiali (v. punto 53) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Valutazione sotto il profilo dell’art. 87 CE [Art. 87, n. 3, lett. c), CE] (v. punto 54) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Aiuti destinati alla formazione – Valutazione del carattere necessario dell'aiuto (Artt. 87, n. 3, CE e 88, nn. 2 e 3, CE) (v. punti 78, 80, 88) 6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Assenza di osservazioni da parte degli interessati – Irrilevanza ai fini della validità della decisione della Commissione (Art. 88, n. 2, CE) (v. punto 97) 7. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Aspetti da prendere in considerazione (Artt. 87, n. 3, CE e 88, nn. 2 e 3, CE) (v. punti 107‑108) 8. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE – Presupposti – Aiuti destinati alla formazione – Criterio della necessità dell’aiuto [Art. 87, n. 3, lett. c), CE] (v. punto 117) 9. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE – Presupposti – Aiuti destinati alla formazione – Criterio della necessità dell’aiuto [Art. 87, n. 3, lett. c), CE] (v. punti 130‑131, 133) 10. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato [Art. 87, n. 3, CE e 253 CE] (v. punti 143‑144) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE, relativa all’aiuto di Stato cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL (GU L 312, pag. 31). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]Anhalt sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
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