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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18307/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 060XK5D nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CASTILLO GONZA_ES [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Parma in data 9 ottobre 2023 in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 5, cod. pen. aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1-bis e 591 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione; - che in data 5 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso - sostenendo che l'appello avrebbe potuto al più dirsi manifestamente infondato ma non inammissibile per aspecificità -, chiedendone l'accoglimento; - che il proposto motivo, oltre ad essere generico per aspec ficità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella ordinanza impugnata sulla inammissibilità dell'appello proposto (vedasi pagg. 1 e 2 della ordinanza impugnata), è altresì manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 060XK5D nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CASTILLO GONZA_ES [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Parma in data 9 ottobre 2023 in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 5, cod. pen. aggravato dalla recidiva specifica ed infraquinquennale; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1-bis e 591 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione; - che in data 5 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso - sostenendo che l'appello avrebbe potuto al più dirsi manifestamente infondato ma non inammissibile per aspecificità -, chiedendone l'accoglimento; - che il proposto motivo, oltre ad essere generico per aspec ficità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella ordinanza impugnata sulla inammissibilità dell'appello proposto (vedasi pagg. 1 e 2 della ordinanza impugnata), è altresì manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
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