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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30581/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21636/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale Parioli, 63 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di T orino n . 703 /201 9 , depositatail 23 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: mutuo -usura [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositatail 23 aprile 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domandedi accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario concluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la pattuizione di interessi moratori usurari e, conseguentemente, di condanna della banca alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva disatteso tali domande osservando che sia il tasso corrispettivo, sia quello moratorio erano inferiori al cd. tasso soglia e che il cd. ammortamento alla francese non comportava alcuna forma di interesse composto; -ha, quindi, respinto il gravame – interposto anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intervenuta volontariamente in primo grado quale cessionaria del creditoderivante dall’esecuzione del contratto di mutuo –sottolineando che ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia non era corretta la tesi della cd. sommatoria del tasso corrispettivo con il tasso moratorioe che la circostanza per cui sulla rata di mutuo scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interessi corrispettivi, si applicassero gli interessi moratori era una questione che atteneva al fenomeno dell’interessecomposto, consentito dall’ordinamento; - ha, poi, ritenuto inammissibile il motivo di appello vertente sulla rilevanza, a tali fini, della commissione di estinzione anticipata, in quanto non prospettata nel corso del giudizio di primo grado e, dunque, nuova; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resist e con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anche quale mandatariadella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata, nel verificare la coerenza del tasso di interessi pattuito rispetto al cd. tasso soglia, omesso di procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori benché il contratto prevedesse espressamente che il tasso moratorio dovesse computarsi sull’intera rata non pagata, comprensiva degli interessi corrispettivi; - evidenzia, a sostegno della doglianza, che ai sensi dell’art. 4 del contratto di mutuo, il mutuatario, in caso di inadempimento, era tenuto a versare interessi di mora da calcolarsi, nella misura pari al 5,20%, sull’intera somma dovuta, comprensiva, a sua volta, di interessi corrispettivi pattuiti nella misura del 7,25%, per cui il tasso di interessi complessivo doveva quantificarsi nella misura del 12,45% (pari alla somma del 5,20% con il 7,25%), superiore alla soglia del 7,50% prevista in applicazione della l.7 marzo 1996, n. 108; -il motivo è inammissibile; -questa Corte ha autorevolmente affermato (sentenza , resa a Sezioni Unite, del 18 settembre 2020, n. 19597) che la disciplina introdotta dalla l.n. 108 del 1996, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, non essendo di ostacolo la loro mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) individuato neidecreti ministeriali di cui all'art. 2, primo comma, della predetta legge; - ha, tuttavia, ritenuto che l’art. 1815 , secondo comma, cod. civ., secondo cui «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi – corrispettivo o moratorio – che ha superato la relativa soglia; - da ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini dell’accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della l.n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi; - pertanto, ove , come nel caso in esame, si assuma che l’interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori convenuti comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell’art. 1224, primo comma, cod. civ.; - laddove , infatti, si affermasse che alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori segua la non debenza (anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all’irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.; - da quanto precede discende che la questione prospettata dal ricorrente non è concludente ai fini dell’esame della domanda proposta dinanzi al giudice di merito, in quanto l’allegata usurarietà dei tassi moratori pattuiti – quand’anche sussistente – non è idone a a far sorgere il diritto di credito vantato alla restituzione degli interessi corrispettivi versati o, comunque, a determinare la non debenza di tali interessi;- con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen.e 345 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto che la questione relativa all’esistenza della clausola di estinzione anticipata e della sua rilevanza ai fini della individuazione del tasso effettivo globale del finanziamento non potesse essere introdotta per la prima volta nel corso del giudizio di secondo grado; -il motivo è inammissibile; - la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisceuna remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla concessione del finanziamento , bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352), -da ciò deriva che la relativa pattuizione non assume rilevanza ai fini della determinazione del costo complessivo dell’erogazione del credito e, dunque, dell’applicazione della disciplina in tema di usura,così come delineata dall’art. 644 cod. pen.; - anche tale censura, dunque, pecca della necessaria specificità , in quanto la questione prospettata non è idonea, qualunque ne sia la soluzione, a incidere sulla decisione impugnata; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21636/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale Parioli, 63 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di T orino n . 703 /201 9 , depositatail 23 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: mutuo -usura [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositatail 23 aprile 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domandedi accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario concluso con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la pattuizione di interessi moratori usurari e, conseguentemente, di condanna della banca alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva disatteso tali domande osservando che sia il tasso corrispettivo, sia quello moratorio erano inferiori al cd. tasso soglia e che il cd. ammortamento alla francese non comportava alcuna forma di interesse composto; -ha, quindi, respinto il gravame – interposto anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intervenuta volontariamente in primo grado quale cessionaria del creditoderivante dall’esecuzione del contratto di mutuo –sottolineando che ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia non era corretta la tesi della cd. sommatoria del tasso corrispettivo con il tasso moratorioe che la circostanza per cui sulla rata di mutuo scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interessi corrispettivi, si applicassero gli interessi moratori era una questione che atteneva al fenomeno dell’interessecomposto, consentito dall’ordinamento; - ha, poi, ritenuto inammissibile il motivo di appello vertente sulla rilevanza, a tali fini, della commissione di estinzione anticipata, in quanto non prospettata nel corso del giudizio di primo grado e, dunque, nuova; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resist e con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anche quale mandatariadella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata, nel verificare la coerenza del tasso di interessi pattuito rispetto al cd. tasso soglia, omesso di procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori benché il contratto prevedesse espressamente che il tasso moratorio dovesse computarsi sull’intera rata non pagata, comprensiva degli interessi corrispettivi; - evidenzia, a sostegno della doglianza, che ai sensi dell’art. 4 del contratto di mutuo, il mutuatario, in caso di inadempimento, era tenuto a versare interessi di mora da calcolarsi, nella misura pari al 5,20%, sull’intera somma dovuta, comprensiva, a sua volta, di interessi corrispettivi pattuiti nella misura del 7,25%, per cui il tasso di interessi complessivo doveva quantificarsi nella misura del 12,45% (pari alla somma del 5,20% con il 7,25%), superiore alla soglia del 7,50% prevista in applicazione della l.7 marzo 1996, n. 108; -il motivo è inammissibile; -questa Corte ha autorevolmente affermato (sentenza , resa a Sezioni Unite, del 18 settembre 2020, n. 19597) che la disciplina introdotta dalla l.n. 108 del 1996, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, non essendo di ostacolo la loro mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) individuato neidecreti ministeriali di cui all'art. 2, primo comma, della predetta legge; - ha, tuttavia, ritenuto che l’art. 1815 , secondo comma, cod. civ., secondo cui «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi – corrispettivo o moratorio – che ha superato la relativa soglia; - da ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini dell’accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della l.n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi; - pertanto, ove , come nel caso in esame, si assuma che l’interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori convenuti comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell’art. 1224, primo comma, cod. civ.; - laddove , infatti, si affermasse che alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori segua la non debenza (anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all’irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.; - da quanto precede discende che la questione prospettata dal ricorrente non è concludente ai fini dell’esame della domanda proposta dinanzi al giudice di merito, in quanto l’allegata usurarietà dei tassi moratori pattuiti – quand’anche sussistente – non è idone a a far sorgere il diritto di credito vantato alla restituzione degli interessi corrispettivi versati o, comunque, a determinare la non debenza di tali interessi;- con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen.e 345 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto che la questione relativa all’esistenza della clausola di estinzione anticipata e della sua rilevanza ai fini della individuazione del tasso effettivo globale del finanziamento non potesse essere introdotta per la prima volta nel corso del giudizio di secondo grado; -il motivo è inammissibile; - la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisceuna remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla concessione del finanziamento , bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352), -da ciò deriva che la relativa pattuizione non assume rilevanza ai fini della determinazione del costo complessivo dell’erogazione del credito e, dunque, dell’applicazione della disciplina in tema di usura,così come delineata dall’art. 644 cod. pen.; - anche tale censura, dunque, pecca della necessaria specificità , in quanto la questione prospettata non è idonea, qualunque ne sia la soluzione, a incidere sulla decisione impugnata; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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