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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23117/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.

P. R n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'impianto motivazionale si basa sulla trascrizione di passi assolutamente incomprensibili di conversazioni captate, sulla base del presupposto che, avendo i Trubia, persone con le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti, patteggiato la pena, tutte le conversazioni con questi ultimi avessero ad oggetto sostanza stupefacente.

Gli incontri asseritamente concordati per telefono non sono mai avvenuti, tant'è che nessun servizio di appostamento ne attesta la verificazione.

L'identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] della persona di nome Giuseppe di cui si parla nelle intercettazioni è forzata, ben potendosi tale Giuseppe identificare in [OSCURATO:PERSONA] oppure in un soggetto che ha un figlio soprannominato Ciccio e dunque in persone diverse dal ricorrente.

I rapporti di debito e credito esistenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i Trubia inerivano ad una attività di bar, come dimostrato anche dai relativi importi, essendo stata prodotta una agenda con annotazioni del tutto compatibili con gli importi oggetto delle capitazioni. 2.1.Anche in ordine alla pena la motivazione è incongrua, essendo stata istituita una illegittima equazione tra numero di contatti e numero di cessioni e mancando elementi in ordine all'effettivo volume di cessioni e alla qualità della sostanza.

2.2. Il giudice d'appello ha calcolato un aumento a titolo di continuazione contrariamente alle statuizioni della sentenza di primo grado, che non aveva applicato alcun aumento ex art. 81 cpv. cod. pen.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente all'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U, 13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428).

1.1. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il giudice a quo ha infatti esaminato il tenore delle conversazioni captate, evidenziando gli elementi sulla base dei quali la persona indicata con il nome di "Peppe" è stata identificata con l'imputato, poiché [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto che aveva un figlio di nome "Ciccio" non erano persone conosciute da entrambi gli interlocutori.

Cosi come la Corte d'appello ha posto in rilievo gli elementi sulla base del quali l'oggetto dei dialoghi è stato individuato in un traffico di sostanze stupefacenti, nel contesto del quale il [OSCURATO:PERSONA] assumeva il ruolo sia di intermediario che di fornitore diretto.

In quest'ottica, il giudice a quo ha specificato come sia emerso dalle risultanze acquisite il coinvolgimento nei traffici illeciti facenti capo ai Trubia del [OSCURATO:PERSONA], il quale risultava aver svolto il ruolo di procacciatore dello stupefacente grazie ai collegamenti che manteneva con personaggi che gravitavano nel circuito dello spaccio, dimostrandosi in grado anche di fornire droga in almeno due occasioni: una prima volta nel febbraio 2015 (hashish per circa 3500 euro) e poi in data precedente al 9 aprile 2015 ( cocaina da cui trarre una trentina di dosi).

Tutte le acquisizioni probatorie sono state analizzate con grande cura dalla Corte d'appello, che ha anche riportato, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti dei dialoghi captati e ne ha posto in luce la significazione dimostrativa.

Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori, anche quando siano criptiche o cifrate, è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate,come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Sez.

U., n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784; Sez. 5 n. 47892 del 17-11-2003, Serino ).

Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).

2. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Colte territoriale fatto riferimento alla gravità dei fatti e alla sistematicità dei contatti intercorsi tra i protagonisti della vicenda, che denota un'attività esplicata dal [OSCURATO:PERSONA] in via tutt'altro che occasionale.

3. Fondata è invece la terza doglianza.

Dalla sentenza di primo grado si evince infatti che il Tribunale non aveva applicato alcun aumento per la continuazione, essendo partito da una pena-base di anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa, ridotta per il rito ad anni due di reclusione ed euro 2000 di multa, pena finale.

Dunque la Corte d'appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non poteva applicare un aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. che il Tribunale non aveva applicato, senza violare il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Viceversa il giudice di secondo grado ha illegittimamente applicato un aumento per la continuazione di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa.

Né potrebbe obiettarsi che comunque la pena finale applicata dalla Corte d'appello è inferiore ( anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1600 di multa mentre il Tribunale aveva irrogato la pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 2000 di multa), avendo Sez.

U, 27-9-2005, Morales condivisibilmente affermato che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.

Ne deriva che al giudice d'appello non è consentito elevare la pena comminata o introdurre aumenti non irrogati dal giudice di primo grado in relazione ai singoli elementi di calcolo, pur risultando diminuita la pena complessiva.

Ciò impone dunque un pronunciamento rescindente in parte qua ma la pena può essere rideterminata in questa sede di legittimità, trattandosi soltanto di eliminare l'illegittimo aumento di pena: operazione meramente aritmetica, che non implica esercizio di alcun potere discrezionale riservato al giudice di merito.

Muovendo dunque dalla pena-base indicata dalla Corte d'appello (anni due di reclusione ed euro 1800 di multa), andrà applicata la sola riduzione per il rito.

La pena finale sarà dunque di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 1200 di multa.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., che deve essere eliminato, con conseguente rideterminazione della pena in anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 1200 di multa.

Il ricorso va rigettato nel resto.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., che elimina, conseguentemente ridetermin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P. R n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'impianto motivazionale si basa sulla trascrizione di passi assolutamente incomprensibili di conversazioni captate, sulla base del presupposto che, avendo i Trubia, persone con le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti, patteggiato la pena, tutte le conversazioni con questi ultimi avessero ad oggetto sostanza stupefacente. Gli incontri asseritamente concordati per telefono non sono mai avvenuti, tant'è che nessun servizio di appostamento ne attesta la verificazione. L'identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] della persona di nome Giuseppe di cui si parla nelle intercettazioni è forzata, ben potendosi tale Giuseppe identificare in [OSCURATO:PERSONA] oppure in un soggetto che ha un figlio soprannominato Ciccio e dunque in persone diverse dal ricorrente. I rapporti di debito e credito esistenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i Trubia inerivano ad una attività di bar, come dimostrato anche dai relativi importi, essendo stata prodotta una agenda con annotazioni del tutto compatibili con gli importi oggetto delle capitazioni. 2.1.Anche in ordine alla pena la motivazione è incongrua, essendo stata istituita una illegittima equazione tra numero di contatti e numero di cessioni e mancando elementi in ordine all'effettivo volume di cessioni e alla qualità della sostanza. 2.2. Il giudice d'appello ha calcolato un aumento a titolo di continuazione contrariamente alle statuizioni della sentenza di primo grado, che non aveva applicato alcun aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente all'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, 13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428). 1.1. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il giudice a quo ha infatti esaminato il tenore delle conversazioni captate, evidenziando gli elementi sulla base dei quali la persona indicata con il nome di "Peppe" è stata identificata con l'imputato, poiché [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto che aveva un figlio di nome "Ciccio" non erano persone conosciute da entrambi gli interlocutori. Cosi come la Corte d'appello ha posto in rilievo gli elementi sulla base del quali l'oggetto dei dialoghi è stato individuato in un traffico di sostanze stupefacenti, nel contesto del quale il [OSCURATO:PERSONA] assumeva il ruolo sia di intermediario che di fornitore diretto. In quest'ottica, il giudice a quo ha specificato come sia emerso dalle risultanze acquisite il coinvolgimento nei traffici illeciti facenti capo ai Trubia del [OSCURATO:PERSONA], il quale risultava aver svolto il ruolo di procacciatore dello stupefacente grazie ai collegamenti che manteneva con personaggi che gravitavano nel circuito dello spaccio, dimostrandosi in grado anche di fornire droga in almeno due occasioni: una prima volta nel febbraio 2015 (hashish per circa 3500 euro) e poi in data precedente al 9 aprile 2015 ( cocaina da cui trarre una trentina di dosi). Tutte le acquisizioni probatorie sono state analizzate con grande cura dalla Corte d'appello, che ha anche riportato, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti dei dialoghi captati e ne ha posto in luce la significazione dimostrativa. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori, anche quando siano criptiche o cifrate, è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate,come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Sez. U., n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784; Sez. 5 n. 47892 del 17-11-2003, Serino ). Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). 2. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Colte territoriale fatto riferimento alla gravità dei fatti e alla sistematicità dei contatti intercorsi tra i protagonisti della vicenda, che denota un'attività esplicata dal [OSCURATO:PERSONA] in via tutt'altro che occasionale. 3. Fondata è invece la terza doglianza. Dalla sentenza di primo grado si evince infatti che il Tribunale non aveva applicato alcun aumento per la continuazione, essendo partito da una pena-base di anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa, ridotta per il rito ad anni due di reclusione ed euro 2000 di multa, pena finale. Dunque la Corte d'appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non poteva applicare un aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. che il Tribunale non aveva applicato, senza violare il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Viceversa il giudice di secondo grado ha illegittimamente applicato un aumento per la continuazione di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa. Né potrebbe obiettarsi che comunque la pena finale applicata dalla Corte d'appello è inferiore ( anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1600 di multa mentre il Tribunale aveva irrogato la pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 2000 di multa), avendo Sez. U, 27-9-2005, Morales condivisibilmente affermato che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Ne deriva che al giudice d'appello non è consentito elevare la pena comminata o introdurre aumenti non irrogati dal giudice di primo grado in relazione ai singoli elementi di calcolo, pur risultando diminuita la pena complessiva. Ciò impone dunque un pronunciamento rescindente in parte qua ma la pena può essere rideterminata in questa sede di legittimità, trattandosi soltanto di eliminare l'illegittimo aumento di pena: operazione meramente aritmetica, che non implica esercizio di alcun potere discrezionale riservato al giudice di merito. Muovendo dunque dalla pena-base indicata dalla Corte d'appello (anni due di reclusione ed euro 1800 di multa), andrà applicata la sola riduzione per il rito. La pena finale sarà dunque di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 1200 di multa. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., che deve essere eliminato, con conseguente rideterminazione della pena in anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 1200 di multa. Il ricorso va rigettato nel resto. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., che elimina, conseguentemente ridetermin