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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 03714/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/4/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di spaccio 522,87 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, in Bologna il 12 febbraio 2021).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'apparenza della motivazione nella parte relativa alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., illustrata in modo generico e assertivo da parte del Tribunale, mediante la sola indicazione degli atti di indagine dai quali era stato tratto tale convincimento, omettendo di indicare tutti gli elementi che avevano indotto il Tribunale a escludere la declaratoria di non punibilità ai sensi di detta disposizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso. 2 nal,:

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/4/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di spaccio 522,87 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, in Bologna il 12 febbraio 2021). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'apparenza della motivazione nella parte relativa alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., illustrata in modo generico e assertivo da parte del Tribunale, mediante la sola indicazione degli atti di indagine dai quali era stato tratto tale convincimento, omettendo di indicare tutti gli elementi che avevano indotto il Tribunale a escludere la declaratoria di non punibilità ai sensi di detta disposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso. 2 nal,: 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 03714/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris