CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 46846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ,..-- ,------ ,--- Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 novembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di cagionamento per effetto di operazioni dolose del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., utilizzata come società cartiera secondaria, con il conseguente maturare di un ingente debito di imposta (capo a) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che in un precedente giudizio il Leone era stato condannato per il reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ossia esattamente per le stesse condotte esaminate nel presente processo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della continuazione rispetto ai fatti oggetto della sentenza n. 68/2003 del g.i.p. del Tribunale di Monza, irrevocabile il 19 marzo 2003 (emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento delle scritture contabili attribuiti al Leone quale amministratore della Europlanet s.r.I.). 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, a prescindere dalla genericità di formulazione che non consente di cogliere neppure i profili fattuali e processuali sottesi alla denunciata violazione dell'art.649 cod. proc. pen., in ogni caso, è configurabile il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2 I. fall. (Sez. 5, n. 43976 del 14/07/2017, Marra, Rv. 271612 - 01, in un'ipotesi nella quale l'evasione dell'imposta aveva determinato l'insorgenza di consistenti debiti a carico della società amministrata dovuti a sanzioni, interessi ed oneri accessori, oltre all'IVA, con conseguente incapacità della predetta società di fare fronte alle proprie obbligazioni e conseguente fallimento della stessa).In realtà, ad essere diverso è proprio il fatto naturalisticamente inteso. Proprio Corte cost., sent. n. 200 del 2016, evocata con un cenno dal ricorrente, ha osservato che il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. In questa prospettiva, non si ravvisa alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. E, in questo caso, appunto il reato oggetto del presente procedimento trova un suo fondamentale punto di riferimento nel dissesto provocato dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 2. Il secondo motivo è inammissibile per l'assoluta assenza di specificità della censura. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (v., ad es., Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01). Nel caso di specie, rispetto alla rilevata assenza di elementi fattuali idonei a rivelare l'unitarietà della programmazione criminosa, il ricorrente insiste nel prospettare i dati della identica natura delle violazioni e della vicinanza temporale, senza neppur considerare il profilo assorbente - ciò che consente di non indugiare su altri aspetti - che i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Monza del 22 gennaio 2003 hanno per oggetto violazioni della normativa tributaria, mentre nel presente procedimento si discute di delitti fallimentari. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00