CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 40217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 29-4431/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 26 ottobre 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal tribunale di Palermo il data 29 gennaio 2020, che aveva condannato l'imputato alla sola pena dell'ammenda, riqualificandolo come ricorso in cassazione in relazione al reato di cui all'art. 712 cod. pen., così come derubricato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. dal primo giudice. Considerato che l'unico motivo di doglianza contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale della imputata per il reato di cui all'art. 712 cod. pen., è inammissibile poiché chiede alla Corte di legittimità un differente apprezzamento della prova già adeguatamente scrutinata nel merito [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza del tribunale di Palermo, in cui il giudice ha già dato conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale della prevenuta, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica (grazie all'uso che la ricorrente ha fatto del cellulare proprio nel periodo di contestazione del reato) che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità della imputata, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/